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Inail: le innovazioni del futuro decreto sulla sicurezza antincendio

Inail: le innovazioni del futuro decreto sulla sicurezza antincendio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

12/07/2013

Aggiornato dall’Inail un documento sulla formazione antincendio che fa ancora riferimento al Decreto del 10 marzo 1998 ma riporta notizie sul futuro decreto in tema di sicurezza antincendio. Le prime anticipazioni e l’evoluzione della normativa.

Roma, 12 Lug – Sicuramente l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) si dimostra più veloce dei nostri legislatori o comunque degli estensori del futuro decreto – ancora mancante – che disegnerà il futuro della prevenzione antincendio in Italia.
È infatti stata pubblicata la nuova versione del manuale Inail “ Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, un documento - arrivato all’edizione di maggio 2013 – che riprende l’analisi dei criteri generali di sicurezza antincendio e della  gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. E offre – dimostrandosi anche strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio - una panoramica sulla classificazione dei fuochi e tecniche di estinzione, sul controllo e la  manutenzione degli impianti antincendio e sulla pianificazione e l’organizzazione delle emergenze.

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Il manuale, in attesa dei decreti indicati dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fa ancora riferimento al Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
 
Ricordiamo infatti che nel comma 3 e 4 dell’articolo 46 (Prevenzione incendi) del Decreto legislativo 81/2008 si indica:
 
Articolo 46 - Prevenzione incendi
(...)
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
 
4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
(...)
 
 
Rispetto alla precedente versione del libro, nell’introduzione del manuale troviamo proprio un paragrafo che fa riferimento al futuro decreto.
 
Si segnala che il CCTS (Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi) che costituisce un tavolo tecnico di confronto tra il C.N.VV.F. (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e gli esponenti delle altre Amministrazioni, del mondo produttivo e della società civile “sta ultimando i lavori relativi alla predisposizione del nuovo DM 10.3.98 che deve essere emanato a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08”.
E la bozza elaborata “appare non discostarsi dall’attuale DM 10.03.98 e non dovrebbe presentare particolari difficoltà interpretative non stravolgendo l’impianto del medesimo. Sarà specificato che i docenti dovranno avere specifica esperienza in materia di antincendio”.
 
Si indica inoltre che il nuovo decreto “dovrebbe presentare delle interessanti innovazioni:
- tutte le attività di categoria A e B del DPR 151/2011 saranno definite a rischio medio;
- tutte le attività di categoria C del DPR 151/2011 saranno definite a rischio elevato;
- per gli addetti antincendio saranno previsti aggiornamenti triennali di 2, 5 8 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto (per similitudine con il DM 388/03 relativo al primo soccorso aziendale);
- tutte le attività di categoria B e C del DPR 151/2011 dovranno ottenere l’attestato di idoneità tecnica dei VVF”.
 
Nel documento Inail, curato dal Dott. Ing. Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), è presente anche un resoconto dettagliato dell’evoluzione della normativa antincendio.
 
Segnaliamo, per concludere e come aggiornamento per i nostri lettori, le più recenti (2011/2013) normative e circolari riportate nel manuale:
 
- Lettera Circolare DCPREV Prot. n. 3791 del 24/03/2011: Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR del 7 settembre 2010 n. 160) Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il “procedimento automatizzato” di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento;
- DPR 1 agosto 2011 n. 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Lettera Circolare Prot. n. 13061 del 06/10/2011: primi indirizzi applicativi;
- Lettera Circolare Prot. n. 13722 del 21/10/2011: precisazioni sulla precedente LC;
- DMI del 30 Aprile 2012: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione;
- DMI del 7 Agosto 2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;
- DMI del 20 Dicembre 2012: Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività soggette;
- Lettera Circolare P4962 del 04/04/2012: Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”;
- Lettera Circolare P4963 del 04/04/2012: Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.
 
 
L’indice del documento:
 
Evoluzione della normativa antincendio
Norme di Prevenzione Incendi
Il nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti di Prevenzione Incendi
Introduzione
 
1. L’incendio e la prevenzione incendi
L’incendio
Principi della combustione
Reazione al fuoco dei combustibili
Triangolo del fuoco
Sostanze estinguenti
Le principali cause di un incendio
Cause di propagazione di un incendio
Rischi alle persone in caso d’incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Attuazione delle misure preventive
Verifica dei luoghi di lavoro 
 
2. Valutazione del rischio d’incendio 
Obiettivi della valutazione dei rischi d’incendio
Determinazione dei fattori di pericolo d’incendio
Identificazione delle persone esposte al rischio d’incendio
Valutazione dell’entità dei rischi accertati
Classificazione del livello del rischio d’incendio
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Programma delle misure antincendio
 
3. Il rischio incendio in edifici ad uso ufficio
Identificazione dei pericoli d’incendio più diffusi
Identificazione delle problematiche connesse alla lotta all’incendio e all’evacuazione
Individuazione delle attività più comuni a rischio d’incendio
 
4. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio
Protezione statica o passiva
Resistenza al fuoco delle strutture 
Carico d’incendio
Compartimentazioni
Distanze di sicurezza antincendio
Azioni del personale addetto alla gestione delle emergenze
Attrezzature di lotta agli incendi
Estintori
Quantificazione e dislocazione degli estintori
Durata di scarica di un estintore e modalità di utilizzo
Idranti
Sistemi antincendio
Impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio
Dispositivi di rivelazione automatica e di allarme incendi
Sistemi di evacuazione di fumo e calore
Vie di esodo
Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita
Percorsi di esodo
Procedure operative da adottare in caso di emergenza
Contenuti del piano di emergenza
Procedure da attuare in caso d’incendio
Procedure per l’esodo
Formazione ed informazione dei lavoratori
Formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze
Rapporti con i Vigili del Fuoco ed altri Enti istituzionali
Collaborazione con i Vigili del Fuoco
Segnaletica di sicurezza
Segnaletica aggiuntiva
Illuminazione di emergenza
Dispositivi di protezione individuale per l’antincendio
 
5. Esempio di registro della sicurezza antincendio
 
6. Glossario dell’antincendio
 
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 
Stralcio del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006 
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 . 172
 
 
 
Inail, Settore Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi - Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), edizione aggiornata al maggio del 2013  (formato PDF, 6.31 MB).
 
 
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Guido Travers - likes: 0
13/07/2013 (16:09:49)
Francamente mi lasciano perplesso le durate dei corsi di aggiornamento: 2 ore sono poche, e comunque il lavoratore "perde" comunque mezza giornata lavorativa; peggio ancora per le 5 ore che implicano anche la pausa pranzo!!
Mi chiedo se chi scrive certe cose ha l'idea che le giornate di lavoro sono, nella maggior parte dei casi, di 8 ore con una pausa dopo 4.
Mentre per le 8 ore, nulla da dire, mi sembrano adeguate.
Personalmente proporrei 4 ore di aggiornamento sia per il "basso" che per il "medio" e sicuramente prevedere l'esecuzione delle prove pratiche per entrambi i livelli di rischio.
Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
15/07/2013 (18:38:52)
...a me sembrano esagerate 5 ore per un corso che di base ha 8 ore.
Sicuramente non si può accontentare tutti ma perchè non fare ogni 2 anni 2 ore di richiami teorici e/o pratici meglio poco ogni tanto che tanto ogni 3 anni.
E poi riguarderei i programmi didattici dei corsi...tanta tanta troppa teoria. Sembrano corsi (andate a vederVi le materie e gli argomenti) per progettisti...consulenti...non per ADDETTI ANTINCENDIO...
Poi le domande ministeriali per gli esami...parlano ancora dell'HALON e degli estintori ad HALON !!
Cosa interessa poi un addetto antincendio come deve essere un filtro a prova di fumo, una scala protetta e le sue differenze da una scala a prova di fumo interna o con filtro ?
Cosa parliamo poi degli autorespiratori se abbiamo 1 ditta su 100 che li utilizza ??
Perchè insistiamo su molta teoria quando questa deve essere già sviscerata e risolta dai tecnic, dai progettisti antincendio, dai vv.f. con la valòutazione del progetto...la SCIA ECC.
Nei miei corsi cerco ogni momento di portare ogni argomento teorico in forma pratica-operativa con esempi conosciuti ma ci si rende conto che molto di quello che è indicato sui programmi ministeriali (DM 10-3-98) è puramente teorico e viene poi dimenticato in qualche giorno.
Poi agli esami si insiste molto anche su come si svolge o riavvolge una manichetta...in maniera pratica ma puramente teorica in quanto se dovesse succedere l'uso di una manichetta DN 45 risulta nel 70% dei casi ...impraticabile (provate a svolgerla e poi aprire l'acqua con un idrante DN 45 nei vani scale !!!...) e poi cosa serve riavvolgerla ? Avete mai visto un addetto antincendio che dopo un incendio ...riavvolga le manichette ?? Lo fanno si i vv.f. ..la prot. civile in quanto sono autonomi e devono recuperare i materiali ma in una ditta...(1° si dice di non usare un idrante a manichetta...2° se si usa poi la manichetta deve essere lasciata asciugare...appesa controllata e ...riavvolta di solito dalla ditta manutentrice).
Chiedo uno scambio di esperienze con altri formatori antincendio (che siano anche progettisti ed abbiano alcuni anni di esperienza diretta come progettisti-formatori ed eventualmente addetti ...) in modo da migliorarsi e vedere le cose da più punti di vista (che sicuramente scappano anche a me).
Mandi
Rispondi Autore: Guido Travers - likes: 0
16/07/2013 (10:30:56)
@Massimo:
concordo totalmente con le osservazioni relative all'eccesso di teoria (idem per quanto attiene agli esami c/o VVF).
Io faccio aggiornamenti di 4h per il medio e per il basso: 1,5 h circa di ripasso teoria e 2,5 h circa di esercitazioni con estintori, manichette, ecc..
Propongo la cadenza triennale (come il primo soccorso) che semplifica la gestione degli scadenziari.
Rispondi Autore: Guido Travers - likes: 0
16/07/2013 (11:10:33)
@Massimo:
concordo totalmente con le osservazioni relative all'eccesso di teoria (idem per quanto attiene agli esami c/o VVF).
Io faccio aggiornamenti di 4h per il medio e per il basso: 1,5 h circa di ripasso teoria e 2,5 h circa di esercitazioni con estintori, manichette, ecc..
Propongo la cadenza triennale (come il primo soccorso) che semplifica la gestione degli scadenziari.
Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
28/07/2013 (11:58:06)
In Italia c'è troppa "teoria.." ma in pratica sia i corsi antincendio ( che per legge Europea ) che per altri corsi sempre di legge Europea: D.L.gs 81/08 si devono obbligatoriamente " fare.." in pratica oltre che in teoria e la pratica si sa vale più che la grammatica " Ma" in Italia NON vengono fatti i NON pochi casi..sia i corsi sicurezza teorici che pratici sui Lavoratori che sul lavoro, esempio piscine Comunali..frequentate anzi più frequentate da bambini delle stesse scuole ,asili pubblici italiani ma dove in NON poche piscine pubbliche non solo i dipendenti di società sportive, cooperative ditte interinali ecc.che lavorano in codeste piscine pubbliche NON hanno tutti i corsi anti incendio fatti, evacuazione, anti sismico, non sanno usare certi mezzi di soccorso elettronici ecc. ecc.e quel che è peggio è che i Comuni che danno in gestione le piscine Comunali SANNO bene tutto questo ! E sempre NON di rado le stesse piscine pubbliche (in generale ) in più parti d'Italia sono fuori norma costruttive da ANNI !!!Inoltre oltre a NON avere tutti i corsi realmente fatti D.L.gs 81/08 molti dipendenti di codeste cooperative,società sportive,privati, NON sono neppure assunti realmente..in pratica molti Lavoratori sono costretti a lavorare al nero..o parzialmente al nero con il part-time, presenti pure nelle piscine Comunali sempre SENZA corsi sicurezza fatti pensionati e chi fa il doppio lavoro spesso proveniente da pubblici impieghi (avendo tempo..) come maestre e professori ecc. di scuole pubbliche, che NON pagano le dovute tasse di legge MA portano via lavoro a chi NON l'ha ! Ed i COMUNI che sanno bene quanto accade nelle piscine Comunali ne sono compartecipi !Servono nelle piscine Comunali vere e contrapposte ispezioni da parte degli Ispettori Dei Vigili Del Fuoco, Ispettori INAIL, INPS , NAS Carabinieri, Guardia di Finanza pratica..non solo teoria!Se fatto vale in tutti i posti di lavoro non solo nelle piscine vi saranno meno infortuni meno morti bianche e VERO lavoro !
Morando

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