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Il luogo di lavoro nell’esercizio della campagna antincendio boschivo
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 20 novembre 2025, fornendo all’Assessorato della Salute della Regione Sicilia un chiarimento sull’applicazione del Titolo II – Luoghi di lavoro del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito della campagna antincendio boschivo regionale.
L’interpello riporta il quesito del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, che chiede se, nel lavoro AIB (antincendio boschivo), di natura agricolo-forestale, i luoghi in cui operano i lavoratori debbano essere considerati o meno luoghi di lavoro, alla luce del comma 2, lettera d-bis), secondo cui il Titolo II non si applica ai boschi e agli altri terreni appartenenti a un’azienda agricola-forestale. Di conseguenza, viene chiesto se vedette e postazioni AIB debbano essere soggette al Titolo II e all’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
La risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Definizioni”, dispone “1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano ai mezzi di trasporto, ai cantieri temporanei o mobili, alle industrie estrattive, ai pescherecci e ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
- l’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza”, al comma 1, stabilisce che “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”;
- l’articolo 64 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, dispone “Il datore di lavoro provvede affinché:
- i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”;
- l’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Vigilanza” al comma 1-bis, dispone “Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”;
- l’Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina i “Requisiti dei luoghi di lavoro”;
- l’articolo 2135 del Codice civile, rubricato “Imprenditore agricolo” sancisce che «E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’ attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»;
- la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459 – ha stabilito, in particolare, «(…) 16. Orbene, è opinione della Corte che i terreni indicati dall’art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all’area edificata dell’azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell’art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi. 3.17. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell’art. 2135 cod. civ.»
La Commissione precisa, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il suo compito è fornire chiarimenti esclusivamente su “quesiti di carattere generale riguardanti l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e non su casi concreti o specifici.
Detto ciò, ritiene che, sulla base della ratio legis e del principio giuridico affermato dalla Corte di Cassazione, nei casi di aziende agricole non devono essere considerati luoghi di lavoro esclusivamente i terreni esterni all’area edificata sui quali si svolgono le attività indicate al secondo comma dell’art. 2135 del codice civile.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 2/2025 - Richiesta di parere in merito all'applicazione del Titolo — II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana. Seduta della Commissione del 20 novembre 2025.
Federica Gozzini
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