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Il decreto del 31 agosto e la nuova proroga per il tecnico manutentore

Il decreto del 31 agosto e la nuova proroga per il tecnico manutentore
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

15/09/2023

Il decreto ministeriale 31 agosto 2023 proroga al 25 settembre 2024 l'attuazione dell'articolo 4 del DM 1 settembre 2021 relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori di sistemi antincendio. Il tecnico e la nuova proroga.

Roma, 15 Set – Con i tre importanti decreti ministeriali del 2021, che hanno portato all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, ci sono stati importanti modifiche nella normativa sulla prevenzione incendi.

Una delle novità rilevanti è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (cosiddetto “decreto Controlli”) – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – e ha riguardato la necessaria qualificazione dei tecnici manutentori.

 

Malgrado la rilevanza di questa figura, a cui sono affidati gli interventi di manutenzione e di controllo periodico sugli impianti e sulle attrezzature antincendio, dopo il DM 1 settembre 2021 si è arrivati ad una prima proroga per la qualificazione con il DM 15 settembre 2022 (originariamente necessaria dal 25 settembre 2022 e prorogata al 25 settembre 2023) e successivamente ad una seconda proroga con il recente Decreto ministeriale 31 agosto 2023.

 

Con questa seconda proroga i tecnici manutentori antincendio avranno tempo fino al 25 settembre 2024 per mettersi in regola con le disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto Controlli.

 

Per presentare il ruolo del tecnico manutentore e, specialmente, la nuova proroga, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Il decreto Controlli e la figura del tecnico manutentore qualificato

Il DM 1 settembre 2021 rende, dunque, obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio.

 

Ricordiamo che all’articolo 1 il tecnico manutentore qualificato è indicato come “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto”. E la qualifica è presentata come il “risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti”.

 

Di qualificazione dei tecnici manutentori si parla nell’articolo 4.

 

Si indica che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati e le ‘modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II’ del decreto.

Inoltre la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ‘è valida su tutto il territorio nazionale’.

 

Nell’allegato II le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono poi articolate per generalità, docenti e contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, valutazione dei requisiti e procedure amministrative.

 

E si indica che il tecnico manutentore qualificatoha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione”. Inoltre deve possedere “i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio”.

 

I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono poi “essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate” nel Prospetto 1 che riprendiamo:

 

 

Ricordiamo che nell’allegato sono presenti altri prospetti:

  • Prospetto 2: riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1;
  • Prospetti dal 3.1 al 3.13: riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

 

Il decreto 31 agosto 2023 e la nuova proroga del manutentore antincendio

Veniamo, dunque, alla nuova proroga che è contenuta nel Decreto 31 agosto 2023 - “Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»” – che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2023.

 

Quali sono le “motivazioni”, le considerazioni che portano alla decisione di questa nuova proroga?

 

Nel decreto si parla genericamente di “difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998”.

 

E si indica che nella scelta della proroga è stato “considerato, altresì, il particolare contesto emergenziale, dovuto agli eventi meteorologici del maggio 2023 che hanno interessato ampie aree del territorio nazionale”

 

E dunque – continua il decreto – si è ravvisata “la necessità di differire il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore”.

 

Due gli articoli del nuovo decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023.

 

Posto che la data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 4, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, sono contenute nel comma 1-bis (aggiunto dal DM 15 settembre 2022) dell’articolo 6 del DM 1 settembre 2021, il primo articolo del nuovo decreto indica che “al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2023» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2024»”.

 

Infine, l’articolo 2 riguarda l’entrata in vigore del decreto (il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cioè il 12 settembre 2023).

 

Ricordiamo, in conclusione, che in merito alla qualificazione dei tecnici manutentori sono stati pubblicate nei mesi scorsi anche varie note e circolari esplicative, ad esempio:

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno - Decreto 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 con oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 16579 del 07 novembre 2022 con oggetto “decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81’”.

 


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