Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Gestire la sicurezza nell’organizzazione di feste ed eventi scolastici
Ci sono ambiti e situazioni particolari che, per quanto riguarda la prevenzione, hanno necessità di approfondimenti e chiarimenti per quanto riguarda la gestione della sicurezza e la normativa applicabile. Uno di questi ambiti riguarda l’organizzazione di feste ed eventi scolastici.
Per fornire qualche informazione e chiarimento sulla gestione della sicurezza nelle feste pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, Andrea Piatti, che da anni si occupa di sicurezza nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare nel settore scolastico.
Da anni, chi scrive, si occupa di sicurezza nelle PA, ed in particolare nel settore scolastico. L’autore ritiene utile affrontare un tema delicato che spesso ricorre in questo contesto: l’organizzazione di feste ed eventi scolastici. Un tema, spesso trascurato o gestito in maniera superficiale, attraverso cattive interpretazioni della normativa a riguardo. L’obiettivo è quindi quello di fare chiarezza nel merito, lasciando spazio, come sempre, ad ulteriori confronti ed opinioni.
Inquadramento
Le principali normative, pertinenti l’argomento, che si possono applicare alle attività scolastiche, sono le seguenti:
- DM 21/6/1995, n. 292 Individuazione del datore di lavoro nella scuola;
- DM 382/98 Linee guida per l’applicazione delle norme di sicurezza nella scuola.
- D.M. 3/8/2015 Codice di prevenzione incendi
- D.M. 26/8/1992 Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
- D.M. 19/8/1996 Prevenzione incendi nel pubblico spettacolo
- D.M. 37/08 Sicurezza degli impianti
Se parliamo di feste, in ambito scolastico ma non solo, in prima battuta è necessario distinguere due grandi gruppi di eventi:
- Quelli di pubblico spettacolo propriamente detti
- e le c.d. manifestazioni temporanee
è proprio su questo tema che, ad avviso di chi scrive, nascono subito i primi dubbi e problemi.
Nelle realtà in cui sia presente un locale autorizzato per il pubblico spettacolo, è chiara ed evidente la possibilità di organizzare eventi nei limiti imposti nella relativa pratica autorizzativa, vidimata dai VV.F.
Il concetto di manifestazione temporanea è, al contrario, più volubile, forse proprio per la natura dell’evento stesso.
Nel presente articolo non si vorrà entrare nel tecnico, per evitare di tediare il lettore, ma proporre la chiave di lettura per comprendere quali normative applicare.
Locali di pubblico spettacolo
Riprendendo la definizione normativa:
Per pubblico spettacolo si definiscono locali o spazi in genere, attrezzati ed organizzati, in cui si svolge un'attività (permanente o temporanea) con presenza di pubblico che assiste (spettacolo)o partecipa direttamente (trattenimento)
Nella norma si rinvengono le caratteristiche di dettaglio di tali spazi:
- la presenza delle varie zone destinate a spettacolo/trattenimento, la zona per il pubblico, la parte destinata alle strutture, impianti ed apparecchiature
- trattasi di locali fissi, anche polifunzionali, generalmente non adibiti a manifestazioni e spettacoli di tipo temporaneo (non è comunque vietato organizzare una manifestazione temporanea in un locale di pubblico spettacolo)
- sono eventi per cui si verificano, alternativamente o congiuntamente le seguenti condizioni:
- è previsto un biglietto o titolo di accesso (anche gratuitamente)
- è stata fatta pubblicità,
- siano connotati dall’interesse imprenditoriale,
- coinvolgono un rilevante numero di persone; come spesso accade la norma non stabilisce il rilevante numero di persone, salvo poterlo poi dedurre dagli esempi di locali di pubblico spettacolo, riportati nella norma stessa
Nel DM 19/8/1996, si possono ritrovare degli esempi di dettaglio.
Da qui, come detto, deduciamo che il concetto di “numero rilevante di persone” sia fissato in 100 presenze, valore questo, che ricorre spesso nelle varie norme.
È bene ricordare che, in queste situazioni, trova applicazione il T.U.L.P.S.-testo unico leggi di pubblico spettacolo, con la conseguente necessità di ottenere la licenza da parte del sindaco e la visita della apposita commissione tecnica.
Laddove ci trovassimo ad organizzare un evento al di fuori di questo contesto ben definito, cominciano a nascere i dubbi: spesso l’organizzatore, a digiuno di sicurezza, è portato a credere che non applicandosi la normativa, è libero di organizzare feste ed eventi in genere, senza particolari vincoli.
È qui che dovrebbe intervenire il consulente preparato e coscienzioso, per chiarire che lo stesso DM 19/8/1996 identifica le misure minime di sicurezza anche per i luoghi e gli spazi all’aperto (utilizzati anche occasionalmente con o senza l’installazione di strutture per lo stazionamento del pubblico), per i locali multiuso (ad esempio un palazzetto sportivo utilizzato per altro tipo di manifestazione) e persino per i locali con capienza inferiore alle 100 persone.
Sinteticamente, si possono definire di pubblico spettacolo, e quindi soggetti al parere della competente Commissione, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze etc. aperti al pubblico, anche i seguenti spazi:
- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata)
- un locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc..) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- uno spazio sufficientemente circoscritto ove, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture per lo stazionamento del pubblico, vi siano allestimenti suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa del numero delle attrazioni e dell’entità prevista dell’affluenza al pubblico.
Più recentemente è stato pubblicato il DM 22/11/2022, la RTV 15 allegata al Codice di prevenzione incendi. Qui vengono introdotte alcune modifiche rispetto alla precedente norma, ma ragionevolmente si può di affermare che, in linea di principio, viene conservata una certa continuità con il passato (fermo restando che l’approccio del Codice è chiaramente profondamente differente)
Rimandando il lettore agli ulteriori approfondimenti, è chiaro che la situazione, in questi casi, come già detto, è ben delineata e definita. L’ambiente è stato progettato allo scopo, le misure di sicurezza sono vincolanti e note a priori.
Manifestazioni temporanee
Laddove, al contrario, ci trovassimo al di fuori del campo del pubblico spettacolo, in considerazione del tipo di evento potremmo sfociare in una manifestazione temporanea.
Tale fattispecie era regolamentata in maniera carente in passato, ed il ben noto evento delle Piazza San Carlo di Torino del 3/6/2017 ha richiamato l’attenzione a riguardo.
Vennero pubblicate svariate direttive a seguito di questo episodio:
- la direttiva del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;
- la direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19 giugno 2017;
- la direttiva del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 20 luglio 2017; la direttiva del Capo Gabinetto del Ministro dell’interno del 28 luglio2017;
- la direttiva del Capo Gabinetto del Ministro dell’interno del 18 luglio 2018.
Con la circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno del 18 luglio 2018 (direttiva Piantedosi) sono state rivisitate le indicazioni emanate nel 2017 con l’intento, si legge nelle premesse, “di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico – culturali e del patrimonio economico – sociale delle collettività locali”.
L’intento era dunque quello di superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale del 2017, fornito in via sperimentale.
Per completezza è utile chiarire subito che, seppur sia ipotesi rara in ambito scolastico, una manifestazione temporanea potrebbe richiedere comunque la visita della commissione tecnica.
La precisazione è doverosa in ragione della possibilità, a seguito delle modifiche agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., per eventi di portata modesta, di presentare una SCIA in sostituzione della visita della commissione, segnatamente per eventi con capienza inferiore alle 200 persone, che terminino entro le 23.00 ed abbiano durata massima di 24 h.
Anche la nota dipvvf.COM-AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0008794.02-07-2019, cita che non è necessario convocare la Commissione di vigilanza per i locali, impianti, eventi di pubblico spettacolo con presenze inferiori a 200 persone. Infatti, ai sensi del regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal DPR 311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016, sia i pareri preliminari, sia le verifiche e gli accertamenti delle Commissioni di cui all’art. 80 del TULPS sono sostituiti da una relazione di un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale.
La medesima nota chiarisce inoltre che non è necessario convocare la commissione nei seguenti casi:
- manifestazioni in luogo pubblico (piazze, strade cittadine, parchi pubblici, ecc.) per le quali l’art. 18 del TULPS prevede il semplice onere di preavviso al Questore. L’intervento della Commissione di vigilanza è richiesto per le manifestazioni di pubblicospettacolo per le quali gli artt. 68 e 69 del TULPS prevedono un regime autorizzatorio con rilascio della licenza da parte del Sindaco previa verifica da parte delle citate Commissioni ai sensi dell’art. 80 del TULPS.
- sagre, feste di paese, e simili ove sono previste esclusivamente installazioni di bancarelle, autonegozi e simili per l’esposizione o vendita di merci varie.
- manifestazioni pubbliche in area all’aperto non recintata e priva di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico. In tal caso corre l’obbligo di ottemperare all’ultimo comma del titolo IX del DM 19/8/1996.
La possibilità di ricorrere alla SCIA è stata ulteriormente estesa negli anni, a quegli spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza (no discoteche) e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori.
La SCIA dovrà indicare il numero massimo di partecipanti , il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati (art 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445), nonché di una relazione tecnica di un professionista abilitato ed iscritto all’albo che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno.
In sintesi, anche per una festa che richiami del pubblico, trattandosi di manifestazione temporanea, è necessario fare una pianificazione e produrre un piano di emergenza dedicato.
Linee di indirizzo operativo per le scuole: pubblico spettacolo o manifestazione temporanea
Se fino a qui si è sostanzialmente fatta una introduzione normativa generale, sempre applicabile, ora entriamo nel merito delle attività scolastiche.
Può capitare che una scuola organizzi eventi che richiamino l’affluenza di pubblico esterno (principalmente costituito dai parenti e conoscenti degli studenti iscritti alla scuola).
Si dovrà dunque comprendere a quale normativa fare riferimento per poter definire correttamente il perimetro di azione.
In base a quanto indicato nel DPR 151/2011, sono comunque “escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico” anche se il locale ha capienza superiore a 100 posti o superficie superiore a 200 m2 (attività 65 del DPR 151/2011).
Quindi un evento in una sala riunioni scolastica con 101 posti a sedere e superficie di 201 m2 non richiede la presentazione di una pratica antincendio se trattasi di manifestazione temporanea.
In questi casi l’organizzatore è esentato dal rilascio della SCIA Antincendio, relativa alla attività di pubblico spettacolo.
Ciò non esclude, ovviamente e come già sottolineato, la necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza: non essere assoggetti alle norme sul pubblico spettacolo, non equivale a dire che non si applicano norme.
Risulta tuttavia utile entrare nel merito di cosa si intenda per manifestazione temporanea. La Nota DCPREV prot. 5918 del 19 maggio 2015, fornisce il chiarimento:
Non è possibile procedere ad una quantificazione in termini temporali del concetto di temporaneità. In genere, per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
Ne discende per logica che
- feste di fine anno, di Natale ed assimilabili,
- qualsiasi tipo di rappresentazione a genitori e parenti/conoscenti in genere
- open day (se organizzati in maniera che l’accesso del pubblico sia completamente libero e privo di una pianificazione)
- qualsiasi altro tipo di rappresentazione al pubblico (si pensi ad una scuola ad indirizzo musicale che svolge il saggio di fine anno)
non possono essere intese come manifestazioni occasionali, in quanto ricorrono nel tempo in periodi prestabiliti.
Trovano quindi applicazione le norme sul pubblico spettacolo.
Potrebbero invece trovare applicazione le norme sulle manifestazioni temporanee già richiamate allorquando si organizzi un evento letteralmente “estemporaneo”, non legato a cicli di eventi, senza una ricorrenza prestabilita: potrebbe essere il caso di un intervento di un personaggio di spicco, presso una scuola (un politico, uno scienziato, un atleta,…).
Valutare che l’affluenza all’evento sia conforme alla capienza del luogo prescelto
Il parametro andrà scelto in funzione dell’ambiente in cui si svolge l’evento ed in funzione del “regime autorizzativo” (pubblico spettacolo o manifestazione temporanea)
Trattandosi di scuola, un parametro che potrebbe essere indicativamente assunto è quello suggerito dal DM 26/8/92 al punto 5.0: ogni persona dovrà avere a disposizione una superficie di 2,5 mq (ovvero 0,4 persone/m2). Tale parametro è tuttavia indicato in riferimento a palestre e mense.
La circolare del 18/7/2018 riporta un affollamento di 2 persone/m2.
Il parametro risulta cautelativo, in quanto, con il DM 3/8/2015 S.4-12 si indica un parametro di circa 0,83 mq (ovvero 1,2 persone/m2).
Tale capienza (da intendersi riferita allo spazio destinata all’evento, sia esso esterno o interno) dovrà in ogni caso essere vincolata alla presenza di un numero idoneo di uscite di sicurezza/percorsi di esodo.
Dovranno, infatti, essere sempre garantiti idonei percorsi di evacuazione, commisurati al numero di persone presenti, e comunque nel numero minimo di due percorsi alternativi.
In estrema sintesi ne discendono alcune considerazioni logiche:
- Auditori, aule magne, sale per rappresentazioni, e palestre, se utilizzati per eventi con più di 100 persone, laddove utilizzati per eventi ricorrenti, devono essere adeguati alle norme sul pubblico spettacolo (Attività 65 di cui al DPR 151/2011).
- Nel caso di locale dotato di CPI/SCIA per il pubblico spettacolo: il limite di affollamento si applica il valore di massimo affollamento indicato nel documento. Si ricorda che anche secondo l’art. 17 della circolare n° 16 del 15/02/1951 sono da considerare locali di pubblico spettacolo e trattenimento i locali all’uopo destinati anche all’interno delle scuole: potrebbe essere il caso di un auditorium comunale, connesso ad un edificio scolastico e da questo utilizzato, ad esempio, per riunioni interne.
- Nel caso di locale privo di CPI/SCIA per il pubblico spettacolo: l’evento, se ricorrente, non dovrà superare le 100 presenze; laddove trattasi di manifestazione temporanea, si applicheranno le relative norme ed indicazioni.
In entrambe i casi dovrà essere verificata la effettiva possibilità di organizzare eventi in contemporanea con l’attività scolastica; tale possibilità può variare a seconda della separazione antincendio tra l’ambiente e la scuola).
Tale limite ritorna frequentemente nelle varie indicazioni:
- DM 26/8/1992

- Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12/10/2011: uso palestre in orari extrascolastici senza pubblico e con affollamento inferiore alle 100 persone.
![]()
Si ricorda inoltre che nel caso di superamento dell’affollamento delle 100 persone, si dovranno applicare le prescrizioni di cui all’accordo CSR n.91 del 5/8/2014 sulla assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate (per ciò che concerne il ricorso al servizio di soccorso sanitario)
Riguardo il tema dell’affollamento, è utile sottolineare ancora una volta, che varia a seconda delle normative assunte come riferimento: un medesimo ambiente, destinato ad eventi di natura differente, potrebbe avere capienze molto variabili.
Questo va ricordato perché spesso il quesito del cliente è legato al fatto che l’ambiente prescelto ha una superficie molto ampia, piuttosto che un numero molto elevato di sedute: il vincolo delle 100 presenze è sostanzialmente connesso alla presenza contemporanea di persone che non hanno dimestichezza con l’ambiente in cui si trovano e potrebbero più facilmente generare situazioni di panico. Quindi non è legato allo spazio che ospita l’evento, ma proprio del tipo di utenza che vi partecipa.
Una sala riunioni non autorizzata per il pubblico spettacolo, se trattasi di evento ricorrente, non dovrebbe accogliere più di 100 persone, anche se ha una superficie ed un numero di uscite idoneo per capienze ben superiori. Se invece, la stessa sala, venisse usata per una riunione scolastica con 300 studenti, verificata la capacità di deflusso, potrebbe essere utilizzata in sicurezza.
Al fine di dare una indicazione di massima, cautelativa, i posti a sedere (sedili) ,secondo quanto indicato nel DM 3/8/2015 S 4.5.11, dovranno:
- essere raggruppati in settori separati l’uno dall’altro mediante passaggi tra i settori longitudinali e trasversali. Tali passaggi dovrebbero avere larghezza ≥ 1.2 m
- Avere posti fissati a pavimento; in alternativa, le sedute mobili dovranno essere rigidamente fissate tra loro.
- Si dovrebbe garantire un passaggio tra le file di almeno 50 cm (per il passaggio delle persone)
- Essere disposti nel numero di 5 per fila se la fila è addossata alla parte, o in 10 per file se la fila dispone di due percorsi di esodo
- Ogni settore dovrà essere composto da massimo 10 file
Vedasi schema riportato sotto per maggiore chiarezza:

Sappiamo comunque, che il codice concede una certa flessibilità nel merito (vedasi S.4.5.11) e quelle sopra riportate sono le indicazioni di massima che possono essere poi adattate alle singole esigenze e specificità.
Laddove le sedute fossero naturalmente fissate a terra, la capienza è data dal numero delle sedute presenti, e vengono meno le indicazioni di cui sopra; sarebbe comunque opportuno verificare la congruenza con le prescrizioni del codice e procedere ad una verifica della capienza ammessa in relazione alle norme applicabili, da confrontare con la disponibilità delle vie di esodo
Andrà ovviamente prevista la possibilità di accesso dei mezzi di soccorso.
Organizzazione del servizio di sicurezza
Dovrà essere garantita la presenza di addetti al primo soccorso ed all’emergenza che si atterranno alle indicazioni del piano di emergenza predisposto.
Si dovrà dunque provvedere a
- Nominare formalmente gli addetti all’emergenza nel rapporto minimo di 2 addetti costantemente presenti, il numero andrà commisurato alle presenze secondo le normative applicabili. Se trattasi di evento interno alla scuola (senza pubblico) gli addetti dovranno avere formazione coerente con la valutazione del rischio propria della scuola. Se trattasi di pubblico spettacolo o manifestazione temporanea, tutti gli addetti della squadra antincendio dovrebbero aver frequentato il corso antincendio per attività a rischio elevato (16 ore) ed aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica (tale livello è richiesto esplicitamente richiesto nella circolare del 18/7/2018)
- Nominare formalmente gli addetti al primo soccorso nel rapporto minimo di 2 addetti costantemente presenti, il numero andrà commisurato alle presenze secondo le normative applicabili. Tutti gli addetti della squadra primo soccorso devono aver frequentato il corso di primo soccorso per attività di tipo B (12 ore).
- Garantire durante l’attività la presenza continuativa di addetti alle emergenze e di addetti al primo soccorso
- Come previsto dalle varie normative nazionali e regionali, nelle scuole è consigliabile sia presente DAE (che peraltro diventerà obbligatorio)
Nelle scuole non è ragionevole immaginare che sia necessaria la presenza di mezzi di soccorso antincendio, necessario per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza, come stabilito dall’art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i.
Andrà invece verificata prima dell’evento, la corretta compilazione del registro antincendio per essere certi che le dotazioni minime presenti siano efficienti.
Rispetto al soccorso sanitario, ricordando che è sempre obbligatorio per le manifestazioni sportive di tipo agonistico, la sua necessità andrà valutata secondo l’accordo CSR n.91 del 5/8/2014 mediante l’algoritmo di MAURER
Realizzazioni di strutture ed impianti provvisori
Le eventuali modifiche che si rendessero necessarie sotto il profilo impiantistico, principalmente elettrico (alimentazione d gruppi di luci, di impianti esterni quali dispositivi audio e di gestione del suono a uso della specifica manifestazione e comunque qualsiasi estensione dell’impianto elettrico), dovranno essere opportunamente certificate da parte di personale dotato di idonei requisiti professionali, attraverso una opportuna verifica.
I palchi provvisori, dovranno essere installati secondo le istruzioni del fabbricante, ed utilizzati nei limiti indicati dallo stesso. In generale dovrebbero avere altezza minima per consentire una migliore visibilità dell’evento, ma senza eccedere per ovvie ragioni di sicurezza degli studenti.
Eventuali altre strutture ed impianti, dovranno essere valutate in relazione alle singole esigenze.
In linea dovrebbe essere vietato l’uso di apparecchiature a gas ed in particolare a GPL.
Queste apparecchiature prima di essere utilizzate, dovranno essere sottoposte a rigorose verifiche e controlli prima di consentirne l’impiego, valutando attentamente l’opportunità di utilizzo di analoghe apparecchiature di tipo elettrico.
Somministrazione di cibi e bevande
Tale prassi è ovviamente consentita previa predisposizione di un piano HACCP e verificando che il personale adibito alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, sia in possesso di adeguate competenze.
Diversamente sarà concesso unicamente il consumo di prodotti confezionati muniti di etichetta a norma e previa autorizzazione dei genitori degli alunni, che comunicheranno eventuali allergie ed intolleranze. Gli insegnanti consentiranno la consumazione dei prodotti solo agli alunni preventivamente autorizzati dai propri genitori.
Ing. Marco Piatti
Consulente sicurezza nelle Scuole
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Verità | 16/09/2025 (08:59:37) |
| La verità è che nessuno controlla nel merito le manifestazioni dí pubblico spettacolo. Neanche nel post commissioni, figuriamoci quelle con SCIA. Difformità ovunque e si cercano solo i responsabili se succede qualcosa. La polizia di Stato, incaricata del ruolo di pubblica sicurezza, non ha le competenze per controllare gli aspetti tecnici degli spettacoli in quanto non ha in forza personale tecnico adatto allo scopo. I vigili del fuoco sono troppo pochi ed oltre alle commissioni non svolgono attività di vigilanza di routine e di notte. Infine, l’applicazione del titolo IV nei cantieri non viene mai esercitata da parte degli enti preposti. C’è bisogno di un cambio di rotta. | |
