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Le criticità nell’applicazione della direttiva eventi e pubblico spettacolo

Le criticità nell’applicazione della direttiva eventi e pubblico spettacolo
Stefano Farina

Autore: Stefano Farina

Categoria: Security

28/06/2019

Alcune riflessioni e considerazioni sulla direttiva avente per oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”.

A quasi un anno dalla pubblicazione della Direttiva avente per oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, che prendendo il nome del suo firmatario è meglio conosciuta come “Direttiva Piantedosi”, alla luce dei molteplici confronti in merito alla sua applicazione ed anche in vista dei numerosi eventi che nel corso dell’estate si terranno in tutta la penisola, ho pensato di proporre alcune riflessioni e considerazioni sull’argomento.

 

Il punto di partenza naturalmente è quello di una Direttiva che è volta a chiarire e rivisitare le precedenti linee di indirizzo al fine di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

 

Nella Direttiva troviamo scritto: A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale, ovvero l’obiettivo – più o meno esplicito – era quello di ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

In molti casi, la realtà è stata invece totalmente differente con un irrigidimento delle procedure ed un’applicazione sine qua non delle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate alla Direttiva stessa, indipendentemente dal tipo di evento e dalla sua criticità.

 


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A mio avviso il presupposto dal quale partire è dato dalla premessa alle Linee Guida:

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti,  non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto  assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773  e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

 

Ovvero in caso di manifestazioni all’aperto non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 in cui si profilano peculiari condizioni di rischio si applicheranno le indicazioni secondo quanto previsto dalle Linee Guida. In tutti gli altri casi, quali

  • manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui non si profilino peculiari condizioni di criticità,
  • manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773,

le linee guida possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

Dal confronto con colleghi che operano in varie aree del Paese, dallo scambio di idee all’interno di momenti divulgativi ai quali ho avuto il piacere di partecipare, dalle evidenze emerse anche nella mia attività professionale, devo rilevare che invece nei mesi scorsi si è assistito ad una “molto estesa” richiesta di applicazione delle Linee Guida nella sua totalità e con tutti i vincoli e prescrizioni in esse contenute. A solo titolo di esempio:

  • richiesta di applicazione anche in manifestazioni in luoghi al chiuso,
  • per eventi classificati come non critici
    • è stata fatta la prescrizione della presenza di operatori addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96,
    • è stata imposta la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore,
    • è stata imposta l’installazione di sistemi di diffusione sonora con alimentazione elettrica con linea dedicata (ad esempio per un evento di 300 persone in un’area verde non è stato ritenuto accettabile un sistema con megafoni),
    • è stato richiesto un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consentisse le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione (in un caso gli enti presenti erano pari a zero ed il centro era desolatamente vuoto).

 

Per contro in talune situazioni non è stata accettata la capienza massima indicata nella Direttiva Piantedosi, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2.

Altre volte viene ancora richiesta la compilazione della “tabella per la classificazione del rischio” presente nella vecchia “Direttiva Morcone”, che però non è stata riportata nei provvedimenti successivi. Infine più di una volta si è sentito parlare di obblighi dettati dalla “Legge Piantedosi”, mentre si tratta di una “direttiva”.

Ecco allora che, pur nel rispetto della sicurezza dei partecipanti agli eventi, alcuni punti devono a mio avviso essere chiariti: quando dobbiamo applicare integralmente la Direttiva e le sue Linee Guida e quando invece tali obblighi non sono vigenti?

Secondo me tutto deve partire dalla corretta evidenziazione di quali siano le peculiari condizioni di criticità dell’evento.

 

Le linee guida ne indicano alcune:

- tipologia dell’evento,

- conformazione del luogo,

- numero dei partecipanti,

- caratteristiche dei partecipanti.

 

A questi aspetti ne aggiungerei degli altri legati

  • alle criticità meteo caratteristiche del periodo nel quale l’evento si svolgerà,
  • all’eventuale concomitanza tra più manifestazioni nella stessa zona e che potrebbero avere risvolti di “ingerenza” o “limitazioni” relativamente a percorsi di accesso alle aree, esodo in caso di emergenza, viabilità, ecc.

 

Ed è da qui che dovremo partire nella nostra valutazione della criticità dell’evento e dell’eventuale applicazione integrale della Direttiva o solo di alcuni aspetti della stessa.

Ed è su questo che a mio avviso si dovrebbe iniziare per una corretta stesura di un documento di valutazione del rischio legato alla safety dell’evento ed alla gestione delle emergenze.

 

 

Geom. Stefano Farina

Consigliere Nazionale AiFOS

 

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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
28/06/2019 (11:58:22)
C'è un gioco nascosto per far morire le tradizioni sotto un mucchio di carte molte volte inutili e ridondanti (il termine ridondante non spiega a fondo quello che volevo dire).
Perchè non mettiamo sul web una ricerca di tutti gli incidenti suddivisi per tipologia, avvenuti in sagre-manifestazioni-teatri-concerti in Italia negli ultimi 10 anni...confrontandoli però con il numero di manifestazioni. Poi sui grandi numeri (e non basandoci su 1 evento) ragioniamo attorno ad un tavolo.
Potremmo proporre la "Sagra dell'insicurezza" e non applicare nessuna direttiva e vedere che effetto fa (da una vecchia canzone...). Mandi Stefano e grazie.

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