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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Gestione della sicurezza: una circolare per le attivita’ a rischio di incidente rilevante
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L’incendio che nel mese di dicembre è divampato alla ThyssenKrupp di Torino provocando sette vittime, non ha avuto come conseguenza solo la presenza di grossi titoli sui principali quotidiani riguardo alla sicurezza sul lavoro in Italia. Fortunatamente questa tragedia ha anche stimolato enti e amministrazioni a riflettere e fare il punto su eventuali precisazioni e correttivi da adottare in merito alla normativa vigente.
Come sempre in prima linea sulla prevenzione antincendio, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato il 28 dicembre 2007 una lettera circolare che riguarda la gestione della sicurezza nelle attività a rischio di incidente rilevante.
Con questa circolare si disciplina l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, sia in riferimento al D.M. 9 agosto 2000 che all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio introdotto dal decreto del Ministero dell'Interno del 9 maggio 2007. Due normative che stabiliscono i fondamenti di una “struttura organizzativa gestionale che consente di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e di garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente, anche in contesti lavorativi riconosciuti particolarmente critici”.
I Vigili del Fuoco avevano già pubblicato, a luglio dell’anno passato, una circolare che forniva i primi indirizzi applicativi del D.M. 9 maggio 2007, un decreto che stabilisce criteri e parametri da adottare per effettuare la valutazione quantitativa del rischio di incendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per eseguire tale valutazione e le modalità per l’esposizione dei risultati.
La novità di questa normativa consiste proprio nell’approccio ingegneristico, una metodologia che si basa su regole e giudizi basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano.
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La circolare dei Vigili del Fuoco del 28 dicembre riporta le considerazioni del legislatore del suddetto decreto: l’adozione di una “metodologia cosiddetta prestazionale, basandosi sull’individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc” richiede la messa in atto di un “sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo fin dalla fase di attivazione del progetto”.
In considerazione di ciò la circolare chiarisce che “nel caso di attività a rischio di incidente rilevante, soggette o meno a presentazione del rapporto di sicurezza, il sistema di gestione della sicurezza antincendio, di cui all’art.6 del D.M. 9 maggio 2007, deve essere inteso come facente parte dell’interso sistema di gestione della sicurezza di cui all’art.7 del D.Lgs 334/99”.
Risulta evidente come il sistema di gestione della sicurezza dovrà costituire elemento fondamentale nella valutazione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante. In merito a questa valutazione la circolare riassume le procedure da seguire.
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