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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Decreto Milleproroghe: le modifiche al testo originario - parte I
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Come già anticipato in un precedente articolo di PuntoSicuro, mercoledì 27 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il testo di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (cosiddetto “milleproroghe”).
Il testo di conversione è raccolto nella legge 28 febbraio 2008 n. 31 ed è stato pubblicato il 29 febbraio 2008.
Al decreto originario sono state apportate diverse modifiche agli articoli relativi alla prevenzione incendi nelle strutture ricettive, agli arbitrati, alle norme tecniche di costruzione.
Qualche giorno fa abbiamo affrontato le prime variazioni e dato i primi chiarimenti operativi in relazione alle tematiche del lavoro, come l’emersione dal lavoro nero e il riposo giornaliero del personale sanitario.
Ora invece cominciamo ad affrontare l’esame del testo di conversione per verificare gli eventuali cambiamenti rispetto a quanto da noi scritto a gennaio sulle novità presentate dal “Milleproroghe”. Novità relative, perché i testi dei decreti di proroga di fine anno spesso non fanno altro che differire scadenze di adempimenti già prorogati gli anni precedenti, come successo, ad esempio, per la proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Partiamo proprio da questa proroga contenuta nell’articolo 3.
Ricordiamo che con essa agli imprenditori turistico-alberghieri viene concessa una proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2008, “per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).
Anche con la conversione in legge la proroga, di cui al comma 1, è rimasta applicabile solo se è stato presentato entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998.
L’unica modifica apportata dalla legge 31/2008, è l’inserimento del comma 2-bis in cui si precisa che per le “strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro”, il termine per effettuare l’adeguamento viene prorogato ulteriormente al 30 giugno 2009.
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L’articolo 4, relativo invece ai “Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico” con un periodo di riferimento per le spese sostenute prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008), non ha subito cambiamenti;
Leggeri cambiamenti nell’articolo 15, dedicato agli arbitrati con la conferma della sospensione degli arbitrati negli appalti pubblici disposta dall’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 della Finanziaria del 2008 e la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la costituzione dei collegi arbitrali secondo la legge n. 244/2007.
Il testo integrato con le modifiche della legge di conversione è ora diventato:
“Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell’articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole ‘al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse.’ ”
Arriviamo infine all’articolo 20 relativo al “Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni”.
Già a gennaio era stato difficile interpretarlo: sembrava preannunciare una proroga che era però rimasta nella penna e nella mente del legislatore.
L’articolo conteneva infatti una serie di indicazioni e di riferimenti che sembravano, ad una prima lettura, dare corpo all’intesa raggiunta tra stato, regioni ed enti locali riguardo l’approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e il periodo transitorio di diciotto mesi. Ma la disciplina transitoria sarebbe stata valida, secondo l’articolo 20, solo se nel frattempo fossero state pubblicate le nuove NTC soggette a revisione, cosa che all’epoca del Milleproroghe non era ancora avvenuta.
Ora l’articolo viene riformulato interamente e viene direttamente indicato il termine del 30 giugno 2009, periodo transitorio fino al quale è ancora possibile utilizzare le norme tecniche precedenti.
Fino a quella data è possibile dunque utilizzare sia le nuove NTC indicate dal Decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, sia le norme contenute e approvate nei decreti del 14 settembre 2005, del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), del 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), del 16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), del 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), del 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e del 4 maggio 1990 (ponti stradali).
Rimane operante la non applicabilità delle proroghe alle verifiche e agli interventi relativi agli edifici e le opere con caratteristica strategica e alle “opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso”.
Per gli abbonati alla Banca dati di PuntoSicuro è possibile consultare il testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
T. Menduto
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