Come prevenire gli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti
Roma, 11 Feb – I molti incendi in impianti di trattamento di rifiuti che avvengono nel nostro Paese non solo hanno destato forte preoccupazione nella popolazione ma hanno portato ad un confronto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento dei vigili del fuoco e le amministrazioni regionali ed agenzie ambientali maggiormente interessate per individuare iniziative atte a prevenire o ridurre i rischi connessi allo sviluppo degli incendi.
Se questo confronto ha avuto come primo esito la Circolare ministeriale n. 4064 del 15 marzo 2018, alla luce di successive osservazioni è stata fatta una revisione del primo documento: la nuova Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” annulla e sostituisce la circolare 4064/2018.
Come PuntoSicuro ci soffermiamo in particolare sul punto 4 della Circolare che fa riferimento, in materia di sicurezza, alla prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti.
Gli impianti di stoccaggio
Innanzitutto bisogna premettere che le linee guida presentate nella Circolare 1121/2019 indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:
- “Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
- Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali”.
Si segnala poi che, con specifico riferimento al rischio di incendio, “il D.M. 10.03.1998 stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 626 del 1994, ora abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 81 del 2008, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi”. E con specifico riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, sono richiamati nel documento alcuni percorsi utili “per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte, rimanendo comunque le norme vigenti in materia il primo riferimento anche ai fini del controllo”.
La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti
La Circolare indica che l’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti “deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione”.
E se “all’innesco di un incendio nell’ambito di un impianto, come al verificarsi di una qualunque emergenza, devono seguire tutte le opportune azioni previste nel piano di gestione dell’emergenza”, prioritariamente alla gestione dell’emergenza, occorre “limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’innesco”.
E si indica che “assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
- l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
- il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
- l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi”.
Ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche
A questo proposito si indica che, con riferimento all’ottimizzazione dell’organizzazione interna di un impianto, “assume un ruolo determinante nella prevenzione dei rischi la predisposizione di una adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di accettazione in ingresso, le aree di stoccaggio e di lavoro; in tal modo, oltre a limitare l’incidenza dei rischi infortunistici, è possibile contribuire a mitigare altre tipologie di rischio o, quantomeno, a contenere i danni in caso di incendio, soprattutto se è prevista una vera e propria compartimentazione di tali aree. In questo senso, differenziare in modo chiaro, con apposita segnaletica e cartellonistica, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, rappresenta un’azione di prevenzione fondamentale. La differenziazione delle aree destinate allo stoccaggio è necessaria anche per prevenire incidenti dovuti ad eventuali contatti tra sostanze tra loro incompatibili, e pertanto deve tenere conto anche della natura e della pericolosità dei rifiuti”.
Mentre con riferimento all’ottimizzazione delle tecniche comunemente adottate nella movimentazione e nello stoccaggio dei rifiuti, si evidenzia che “occorre in primo luogo assicurare che i rifiuti vengano stoccati in sicurezza, prima di essere avviati ad una successiva fare di trattamento nell’ambito dello stesso impianto o in altri impianti terzi. In proposito, anche differenziare i rifiuti in base alla loro natura solida o liquida, si inserisce nel quadro generale dell’azione di prevenzione del rischio”.
Le linee guida riportano specifici suggerimenti per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi e per lo stoccaggio di rifiuti in fossa.
La formazione, gli inneschi e la manutenzione
Riguardo invece all’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti di gestione dei rifiuti, “si evidenzia che il personale di ogni livello nell’impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81 del 2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all’individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, che dovranno ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell’art. 36 comma 9 del d.lgs. 81 del 2008”.
Veniamo, invece, al controllo ed al monitoraggio delle sorgenti di innesco (dirette, indirette ovvero attrito e autocombustione) e delle fonti di calore.
Si sottolinea che è necessario che, nella valutazione del rischio, “il gestore dell’impianto individui le possibili cause e le condizioni che possono favorirne l’innesco, al fine di adottare idonee precauzioni allo sviluppo e propagazione dell’incendio. Per evitare in particolare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili”.
Si segnala che, “se i rifiuti vengono mantenuti entro livelli di temperatura e umidità appropriati per il relativo processo, i rischi di combustione spontanea possono essere limitati al minimo, in particolare laddove il trattamento avvenga all’aperto”.
La Circolare si sofferma anche sulle misure di protezione attiva indicando che, “in aggiunta agli estintori portatili di adeguata capacità estinguente, che comunque devono essere sempre presenti, sarà valutato il posizionamento di estintori carrellati e la realizzazione di un impianto idrico antincendio e di altri impianti di spegnimento manuali e/o automatici”.
L’ultima indicazione relativa alla prevenzione riguarda la necessità che il gestore “assicuri la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia all’eventuale trattamento dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle cadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge, dei mezzi d’opera e degli eventuali impianti di protezione antincendi”.
In particolare – continua la Circolare - il gestore “è tenuto ad effettuare regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita”.
Si indica che tutte queste attività che caratterizzano nel loro insieme l’azione di prevenzione, “possono essere inserite sotto forma di prescrizioni gestionali da richiamare negli atti autorizzativi o nelle autocertificazioni per l’inizio di attività”.
Segnaliamo, in conclusione, che le linee guida, che vi invitiamo a visionare integralmente, si soffermano anche su altri temi:
- contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti
- prestazione delle garanzie finanziarie
- prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi
- modalità di gestione
- controlli ambientali.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Federico Trolese - likes: 0 | 11/02/2019 (18:41:42) |
La circolare in questione completa un iter di gestione degli impianti trattamento rifiuti iniziato lo scorso marzo con un'altra circolare, approdato poi all'art. 26/bis della legge 132/2018 che obbliga i gestori di impianti trattamento rifiuti a redigere il piano di emergenza e trasmetterlo alla Prefettura di competenza che entro un anno dal 4 marzo 2019 deve redigere un piano di emergenza di zona. |