Chiarimenti sul rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
Con la Lettera Circolare del 24 gennaio 2007, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, fornisce alcuni chiarimenti in merito al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività a rischio di incidente rilevante.
L’art.5 del D.Lgs.334/99 definisce, in particolare, la procedura relativa al rinnovo del certificato di prevenzione incendi subordinandola alla conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza aggiornato da effettuarsi nei tempi e nei modi individuati dall’art.21, comma 1, del D.Lgs.334/99. [A tale proposito si veda Lettera Circolare del 15 novembre 2005].
Il riesame quinquennale del rapporto di sicurezza, anche se non comportante modifica del rapporto stesso “riveste interesse oltre che ai fini della prevenzione incendi, anche a quelli della pianificazione territoriale e di emergenza”.
Il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi (CTR) è chiamato a verificare che il gestore abbia correttamente provveduto all’aggiornamento della documentazione e deve comunicare gli esiti a tutti i soggetti destinatari per i provvedimenti di specifica competenza.
La circolare prende in esame due situazioni: il caso in cui siano state realizzate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000, e il caso in cui la situazione dello stabilimento non sia mutata rispetto a quella presentata nel precedente rapporto di sicurezza.
Il testo integrale della Lettera Circolare è consultabile in Banca Dati:
MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA RISCHI INDUSTRIALI - LETTERA CIRCOLARE Prot. n. DCPST/A4/RS/250 del 24 gennaio 2007 - D.Lgs.334/99. Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi – Chiarimenti.
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