
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Attività scolastiche e prevenzione incendi: progettazioni a confronto

Roma, 24 Mar – Se, come ricordato in vari articoli, riguardo alla prevenzione incendi per la progettazione di un’attività scolastica è ancora possibile seguire due strade alternative - applicare la regola tecnica verticale RTV tradizionale di cui al DM 26 agosto 1992 e s.m.i. o applicare il applicare il Codice di prevenzione incendi (V.7 “Attività scolastiche”) – una pubblicazione Inail permette di confrontare gli esiti diversi di queste due strade.
Si tratta del documento “ Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7”, pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il documento affronta proprio la progettazione di un’attività scolastica utilizzando queste due strade e confrontandone gli esiti risultanti. Ci soffermiamo oggi su questo confronto riprendendo anche alcune considerazioni e commenti dei risultati.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Il caso studio e le problematiche dell’applicazione della RTV tradizionale.
- Il caso studio e la progettazione antincendio con il Codice
- Il caso studio e il confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Il caso studio e le problematiche dell’applicazione della RTV tradizionale.
Innanzitutto riepiloghiamo sinteticamente il caso studio affrontato nel documento.
Si tratta di una scuola, “con un affollamento ipotizzato corrispondente a 436 occupanti, oggetto di ristrutturazione. Il progetto antincendio, illustrato secondo le due diverse impostazioni progettuali pre e post Codice, è finalizzato ad evidenziare le potenzialità ed i conseguenti vantaggi nell’applicazione di quest’ultimo”.
In particolare la “scuola prevede un piano interrato, uno parzialmente seminterrato e due piani fuori terra”.
Riprendiamo subito dal documento alcune problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale.
Si indica che nel caso studio il progetto architettonico presenta “delle situazioni di criticità tecnica. Ove, come nel caso in esame, non si intervenisse con delle modifiche progettuali mirate al soddisfacimento delle prescrizioni del decreto, non rimarrebbe che ricorrere all’istituto della deroga”.
Se da un lato l’approccio tradizionale, di tipo prescrittivo, “risulta di più agevole applicazione per il progettista, di contro, può risultare oltremodo vincolante, in quanto costringe lo stesso verso soluzioni, in alcuni casi, non praticabili, che richiedono necessariamente il ricorso al predetto istituto” della deroga che “consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili, prevedendo idonee misure tecniche alternative, in grado di garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma (concetto di sicurezza equivalente)”.
In questo caso la richiesta di deroga all’osservanza della normativa antincendi “deve essere redatta secondo apposita modellistica” e va indirizzata alla Direzione regionale dei VV.F., tramite il Comando VV.F. competente per territorio. Il Comando esamina la domanda ed entro trenta giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione regionale. Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando e al richiedente”.
Nello specifico si è dovuta constatare l’impossibilità di soddisfare le prescrizioni della RTV tradizionale relativamente a vari punti (ad esempio resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione, vie di uscita, numero delle uscite, impianto di estinzione, …). E al fine di evitare il ricorso alla deroga per alcuni punti la proprietà ha deciso “di modificare il progetto architettonico”.
Il caso studio e la progettazione antincendio con il Codice
Veniamo alla progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi.
Si indica che l’approccio prestazionale o semiprestazionale, tipico del Codice, “si concentra su tutto ciò che l’attività (strutture, impianti, gestione, ecc.) dovrà garantire, piuttosto che su come questa dovrà essere realizzata definendo, quindi, obiettivi prestazionali sulla base di valutazioni relative alle performance finali. La valutazione del rischio non è quindi fatta ex ante, ma sul caso reale e concreto; pertanto, il progettista effettuerà la scelta delle misure adeguate al conseguimento degli obiettivi di sicurezza da raggiungere, valutando l’adeguatezza del contesto e delle tecniche di analisi, assumendosene direttamente la responsabilità, al fine di garantire le prestazioni attese”.
Dunque progettare con approccio prestazionale la sicurezza antincendio “consente massima flessibilità nell’individuazione di soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento del livello di sicurezza accettabile, adottandone di più specifiche e altrettanto efficaci in termini di sicurezza. In questo modo si favorisce l’utilizzo di nuove tecnologie (che nel complesso potrebbero addirittura risultare meno onerose) e l’adeguamento alle situazioni peculiari dell’attività, ottenendo anche un’ottimizzazione dei costi senza compromissione della sicurezza antincendio”.
Il caso studio e il confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Dall’esame delle due progettazioni, una eseguita con la RTV tradizionale d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i. e l’altra con l’ausilio del Codice di prevenzione incendi e della RTV V.7 di cui al d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i., “si osserva un approccio più restrittivo della prima rispetto alla seconda”.
Infatti, “il soddisfacimento delle prescrizioni imposte dalla RTV tradizionale risulterebbe significativamente oneroso sia in termini economici che di impatto sulla consistenza edilizia interessata dalle opere di adeguamento, in special modo per quanto concerne la problematica relativa alla resistenza al fuoco delle strutture portanti in acciaio”.
Mentre l’utilizzo del Codice e della RTV V.7 “consente di raggiungere, agevolmente, gli obiettivi di sicurezza antincendio previsti risolvendo tutte le dieci misure della strategia antincendio in soluzione conforme, fatta eccezione per le soluzioni alternative inerenti le misure S.2 ed S.3 (in relazione alla quota del piano interrato) che, in ogni caso, evitano il ricorso alla deroga, inevitabile utilizzando la progettazione mediante la RTV tradizionale”.
Riprendiamo dal documento un quadro riassuntivo riportante le differenze e le similitudini rilevate nell’applicazione della normativa previgente al Codice, il Codice stesso e le prescrizioni contenute nella RTV V.7:
Nel “commento dei risultati” si indica poi che se “per le misure antincendio per le quali sono state utilizzate senza grosse problematiche soluzioni progettuali conformi non vi sono particolari elementi da sottolineare, non può dirsi altrettanto” per le misure antincendio S.2 - Resistenza al fuoco e S.3 - Compartimentazione.
Partendo dalla S.2, risulta evidente “quanto possa essere utile ricorrere alle soluzioni alternative quando i quantitativi, la tipologia e la distribuzione dei materiali combustibili è tale da generare incendi naturali”. Si indica che generalmente in un'attività scolastica “i materiali combustibili sono realmente pochi, per cui un'attenta valutazione del rischio, accompagnata dall'ineludibile e conseguente attenzione alla GSA” (gestione della sicurezza antincendio), “consentono in linea di principio di verificare l'adeguatezza del comportamento al fuoco delle strutture anche qualora queste non abbiano le prestazioni previste dalla RTO+RTV in soluzione conforme”.
Si indica poi che in merito alla necessità di adottare una soluzione alternativa per la misura S.3 - Compartimentazione, “è importante sottolineare un aspetto: il mancato rispetto di anche una sola condizione per il ricorso alle soluzioni conformi rende necessario implementare una soluzione alternativa, dal momento che le suddette condizioni sono alla base delle valutazioni condotte dal normatore per un utilizzo corretto delle soluzioni conformi”.
Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori dettagli sulle due progettazioni.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Sergio Inzerillo, Michele Mazzaro, Emanuele Gissi, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (CNI) e Chiara Crosti – Collana Ricerche - edizione 2024 (formato PDF, 29.02 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi per le attività scolastiche: RTV V.7”.
Scarica la normativa di riferimento:

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'