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Attivita’ a rischio di incidente rilevante: le procedure in caso di modifiche

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

21/04/2008

Una circolare dei Vigili del Fuoco chiarisce la normativa relativa alle procedure di prevenzione incendi in attività a rischio di incidente rilevante. Differenze tra attività soggette o non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza.

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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha inviato, in data 15 aprile 2008, ai Comandi Provinciali una circolare relativa alle “Procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante”.
 

 
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La circolare è stata emanata come risposta ad alcune richieste di chiarimento nella complessa normativa relativa alle “procedure di prevenzione incendi da applicare nel caso in cui vengano apportate modifiche ad attività a rischio di incidente rilevante”.
Per fornire una risposta il più possibile chiara, la circolare fornisce indicazioni distinguendo tra:
- attività soggette o non soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell' art. 8 del Decreto Legislativo 334/99 e delle successive modifiche integrative;
- modifiche comportanti o non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2000.
 
Viene evidenziato che gli stabilimenti in oggetto sono per la quasi totalità “soggetti a rilascio del certificato di prevenzione incendi che, come definito dall'art. 16 del D.Lgs. 139/06, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti antincendio e che, indipendentemente dal periodo di validità del certificato, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre ogniqualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate (cfr. D.M. 16 febbraio 1982 e D.Lgs. 139/06).
 
Prima di indicare le singole procedure necessarie, che possono essere consultate direttamente sulla circolare, il documento ricorda che il progetto di modifica “attinente la sicurezza antincendi di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante nel quale sono insediate attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, dovrà essere esaminato, in ogni caso, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio che illustrerà le risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.  19 D.lgs. 334/99 e s.m.i. (Comitato)”.
 
Per approfondimento si veda anche il decreto 9 agosto 2000“Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio” pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23/8/2000.  In allegato a questo decreto sono indicate le “Modificazioni alle attività esistenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”.
 
Secondo l’allegato tali modifiche comportano, “rispetto al più recente rapporto di sicurezza o alla più recente scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori presentata:
 
1) incremento superiore al 25%, inteso sull’intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente di:
 - quantità della singola sostanza specificata, di cui all’allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
 - quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 e 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
 
2) introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste nell’allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
 
3) introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull’informazione alla popolazione;
 
4) smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici”.
 



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