La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto
Non c’è dubbio che il tema delle scadenze da rispettare in materia di formazione sia un tema delicato. Specialmente quando, a causa di modifiche e/o ritardi normativi, ci sia poca chiarezza sugli obblighi e magari indicazioni contrastanti.
Ci soffermiamo oggi, in particolare, sulla formazione del preposto pubblicando un contributo dell’avvocato Rolando Dubini - dal titolo “La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto” – che aggiorna un analogo articolo già pubblicato su PuntoSicuro nei primi mesi del 2022.
La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto
Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:
- Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue.
La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L'obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell'aggiornamento biennale è stato introdotto nell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 da tale legge.
La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l'obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12.2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio che potrebbe essere previsto dal nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione. E andrà letta la nuova circolare di INL ( circolare INL 1/2022, pubblicata il 16 febbraio 2022, ndR).
Nel frattempo chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.
Viceversa chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l'aggiornamento entro tale data.
Chi vuole in ogni caso anticipare i tempi dell’aggiornamento può farlo e si pone così nell’ottica virtuosa del miglioramento continuo.
Per chi ha programmato la formazione FAD, e comunque prima della modifica, visto che il tutto entra a regime il 21.12.2023 e i vigenti accordi Stato Regioni non sono affatto stati abrogati, continuano ad essere perfettamente validi e obbligatori fino a che non verranno sostituiti, non mi pare ci siano controindicazioni a finire il ciclo formativo in corso con le modalità già decise.
Inoltre la formazione in videoconferenza sincrona registrata con telecamera accesa deve ritenersi tutti gli effetti formazione in presenza.
In tutti i casi un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliabile.
Giova rammentare anche la modifica dell’articolo 37 con la nuova parte aggiunta al comma 2: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Le verifiche di efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sembrano coincidere esattamente con l’obbligo di vigilanza del preposto (ma anche di intervento, interrompendo il lavoro pericoloso) di cui all’articolo 19.
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Fino a qui l’articolo scritto il 30 dicembre 2021, poi pubblicato su Punto Sicuro qualche settimana dopo (“ Il nuovo preposto: principio di effettività, obblighi e formazione”)
Oggi aggiungo quanto segue.
Dare nuovi obblighi penalmente sanzionati al preposto, come quello di interrompere i comportamenti scorretti (articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dopo la legge 215/2021) senza l'aggiornamento biennale della formazione non ha senso, difatti le due novità sono previste dal medesimo provvedimento normativo. Non effettuare questo aggiornamento biennale significa ledere il diritto del preposto ad aver egli strumenti per svolgere il proprio fondamentale ruolo di vigilanza così profondamente innovato nel 2021.
Superati i due anni dello scoglio costituzionale del divieto della retroattività della norma penale, dal 21.12.2023 l'obbligo biennale è in vigore.
Il comma 7 ter non istituisce alcun collegamento tra obbligo biennale di formazione del preposto e nuovo accordo Stato Regioni, posto che restano in vigore quelli emanati a partire dal 2011. A differenza totale della formazione del datore di lavoro, la cui durata e contenuto è interamente demandata al nuovo accordo di futura emanazione.
La nota circolare INL 1/2022 che sostiene la tesi che l’obbligo di aggiornamento biennale del preposto resta in sospeso fino all’emanazione del nuovo accordo stato regioni è in contrasto con l’interpretazione letterale del comma 7 ter dell’articolo 37 quanto alla durata (a differenza di quanto previsto in precedenza, prima della legge n. 215/2021, quando si prevedeva l’aggiornamento periodico del preposto, e in tal caso non vi era dubbio che la periodicità veniva demandata all’Accordo Stato Regioni – ASR -): ma questo aspetto era praticamente irrilevante se il nuovo Accordo Stato Regioni fosse stato emanato entro il 21 dicembre 2023.
Ma poiché è certo che non troveremo sotto l’albero di natale il tanto agognato Nuovo Accordo Quadro sulla formazione obbligatoria, non è possibile tacere riguardo ad una interpretazione dannosa per la migliore gestione della sicurezza sul lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori, per i preposti, ma anche per le aziende che non potenziano la consapevolezza del ruolo dei preposti.
L'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la periodicità biennale dell'aggiornamento dei preposti non fa alcun riferimento al nuovo accordo Stato Regioni, quindi dal 21 dicembre 2023 (per evitare qualunque forma di retroattività della norma penale, vietata dalla Costituzione) entra direttamente in vigore secondo la tabella che pubblico più oltre, con i contenuti previsti dal vigente accordo sulla formazione.
Devo pure sottolineare, con la Suprema Corte, che le circolari dell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse [Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del 2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017), dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addirittura dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019)].
Oltretutto, “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tali atti, quindi, non solo non possono essere considerati presupposti di provvedimenti lesivi dei diritti di cittadini e aziende, di lavoratrici, lavoratori e preposti, ma addirittura gli ufficiali della P.A. che si limitano a riproporre il contenuto precettivo di atti normativi in vigore, possono tranquillamente disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro atti per violazione di legge (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
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Rispondi Autore: Marco Zanchin - likes: 1 | 14/12/2023 (08:52:24) |
Buon giorno, osservo che l'art 37, comma 7, del D. lgs 81/2008 demanda espressamente agli Accordi Stato-Regione le modalità per la formazione e l'aggiornamento di lavoratori, dirigenti e preposti. Per cui, in riferimento alla periodicità dell'aggiornamento Preposti, trovo alquanto logiche le indicazioni di Confindustria di attendere il nuovo accordo (che pare in dirittura d'arrivo), e nel frattempo procedere con le scadenze dell'aggiornamento definite dagli Accordi in vigore. |
Rispondi Autore: Aquilini Massimo - likes: 0 | 14/12/2023 (09:38:53) |
grazie per i preziosi contributi. Una domanda all'Avv. Dubini. Nell'ipotesi di un periodo transitorio per l'adozione del futuro Accordo Stato Regioni, rimarrebbe comunque valido l'obbligo biennale dal 21/12/2023 del comma 7 ter, oppure l'Accordo potrebbe derogare tale prescrizione ? Grazie, saluti |
Rispondi Autore: Marco A. - likes: 0 | 14/12/2023 (10:26:34) |
Non credo risponda al vero l'affermazione "L'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la periodicità biennale dell'aggiornamento dei preposti non fa alcun riferimento al nuovo accordo Stato Regioni, quindi dal 21 dicembre 2023". Come già detto in altro commento, il comma 7 richiama l'ASR attualmente in vigore, che individua in quinquennale la periodicità dell'aggiornamento. Sicuramente sarà un mio limite, ma anche al netto della gerarchia delle fonti, non comprendo come si possa dare una interpretazione diversa da quella del dover attendere l'entrata in vigore del nuovo ASR. |
Rispondi Autore: Aquilini Massimo - likes: 0 | 14/12/2023 (11:19:34) |
A mio avviso se il legislatore avesse voluto demandare al nuovo Accordo di fissare la biennalità, non l'avrebbe inserito nel DL 81/08. E' già stato scritto che l'ASR non è una legge; sarebbe paradossale che una legge (DL 81/08) deve attendere un Accordo per diventare efficace. Non capisco poi che problema c'è, per la formazione dei preposti, applicare l'Accordo attuale con la nuova scadenza biennale. |
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0 | 14/12/2023 (14:29:55) |
Le modifiche dei commi 7 e 7 ter sono chiari. Certamente - e non è la prima volta - che il nostro sistema legislativo non è mai chiaro e direi serio. Del resto il nuovo Accordo Stato Regioni tra poco sarà fatto e pertanto continuare a discutere di cavilli è come guardare al dito senza vedere la luna. Se poi si vuole fare più formazione, più aggiornamenti nessuno lo vieta, La norma attuale parla di ore minime ed in base ai rischi si può fare di più. Resto della massima del meno carta e più sicurezza sul lavoro. |
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0 | 14/12/2023 (14:39:18) |
Quella che riferisce l'Avv. Dubini non è un'interpretazione. L'art. 37 è già modificato, e quindi per chi ha studiato Giurisprudenza sarebbe il caso di ripassare qualcosa in materia di gerarchia delle fonti e per chi ha fatto altri studi, non possiamo far altro che ribadire che l'opinone esposta dall'Avv. Dubini non è un'interpretazione. L'art. 37 è già modificato. Se il legislatore avesse voluto dire una cosa diversa, l'avrebbe detta, e cioè avrebbe detto, per esempio quello che ha detto per i datori di lavoro alla lett. a del comma 2 dell'art. 37 (l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro). Cosa c'è da individuare nella formazione dei preposti? L'ASR 221 del 2011 non è sospeso in attesa del futuro ASR. Dentro l'attuale ASR per i datori di lavoro non c'è nulla e quindi è logico che occorra attendere. Ma non solo: nelle b e c del citato comma 2 dell'art. 37 non si fa alcuna menzione dei preposti. Per le verifiche finali e l'efficacia della formazione, si va avanti come si fino ad ora si è andati avanti finchè esce il nuovo ASR. Sui preposti invece c'è gia la modifica sui tempi e le modalità. Non capisco cosa ci sia da capire..Poi che qualcuno voglia applicare o meno una norma chiarissima è un altro problema, cosi come può essere una buona idea da parte delgi enti di controllo, non iniziare subito a gennaio 2024 col sanzionare il mancato aggiornamento biennale dei preposti. D'altro canto è però curiosa l'interpretazione restrittiva o minimalista di chi si sbraccia, e si straccia le vesti sulla mancata diffusione della cultura della sicurezza, e poi di fronte ad una cosa cosi importante come la "formazione dei preposti" tenda a cucirsele bene queste "vesti". Non volete fare l'aggiornamento dei preposti seguendo la norma? Non fatelo. Ma attenzione: Governo e Magistratura, sono due poteri diversi, (almeno fino ad ora). Quindi facciamo una simulazione: "Lei ha fatto svolgere oppure no il corso di aggiornamento per preposti che l'art.37 comma 7 ter ha gia previsto con cadenza biennale in presenza?" (risposta:) "No: aspettavo gli accordi Stato Regioni." "Cosa aspettava?..Davvero? Quindi lei pensa che gli aggiornamenti debbano essere fatti solo per rispettare un obbligo..e non per esempio quando cambiano assetti organizzativi, mansioni, macchinari? " No..certo...infatti attendavamo istruzioni..sul come..." "Quindi lei era al correne dell'obbligo biennale oppure no" "Si.." Quindi lei sapeva dell'obbligo e l'ha semplicemente ignorato...è cosi?" "No, ma la circolare del Ministero del Lavoro..dice...." "La Circolare? Capisco che lei non sia tenuto a conoscere la gerarchia delle fonte, ma una circolare rispetto ad una Legge..veda lei, suvvia.... |
Rispondi Autore: Marco A. - likes: 0 | 15/12/2023 (08:59:14) |
Quella dell'avv. Dubini "è" una interpretazione. Autorevole, argomentata (e priva di considerazioni sulle conoscenze giuridiche dei lettori), ma questo è e non c'è nulla di male. D'altronde non credo che l'associazione datoriale più importante del Paese - Confindustria - si affidi a Pippo, Pluto o Paperino per esprimersi su un argomento. Suvvia...sarebbe presuntuoso pensarlo. D'altronde lo stesso avv. Dubini, tempo fa, in una sua presentazione sul tema (oltre 200 slide, rinvenibile facilmente in rete) non riportava queste considerazioni, ma solo la circolare INL sul tema. Nessun commento letto finora mi pare abbia tirato in ballo la necessità formativa in relazione ai cambiamenti di "assetti organizzativi, mansioni, macchinari", si parla esclusivamente della periodicità, parlare d'altro o addirittura lasciar supporre che chi non concorda con il parere dell'articolo potrebbe non ritenere importante la formazione dei preposti. Come dettagliatamente riportato nella succitata nota, riporto testualmente, il comma 7ter prevede che, per assicurare adeguatezza e specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti "AI SENSI DEL COMMA 7", le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza e ripetute con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La formazione "ai sensi dell'art. 7" è quella che sarà definita "secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo", quindi quella che scaturirà dal nuovo ASR, pertanto si tratta di una disposizione che non trova ancora applicazione. Le modifiche introdotte a fine 2021, fatta eccezione per l'addestramento, sono tutte condizionate all'adozione dei nuovi accordi. |
Autore: Gian Piero Marabelli | 16/12/2023 (09:17:02) |
può essere che non si sia a conoscenza di ciò che significhi il "principio di legalità". Purtoppo le varie Conf sguazzano dentro l'ambiguità e sanno perfettamente che l'obbligo è gia in vigore..- In ogni caso il principio di legalità tutela l'individuo contro gli eventuali abusi dello Stato. Art. 1 c.p. "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge", principio che è espresso nell'art. 25 della Costituzione: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore PRIMAdel fatto commesso". La legge è l'unica e sola fonte normativa in materia penale,e ciò tutela i cittadini dagli abusi del potere esecutivo. . Piuttosto ribadire il principio di legalità non significa altro che riaffermare quanto è scritto: la norma dell'art. 37comma 7 ter è stata già introdotta e sanzionata, basta leggere. Perciò il potere esecutivo, non può "inventarsene" un'altra con circolari, bus o tram! |
Rispondi Autore: Nicola - likes: 0 | 15/12/2023 (12:24:18) |
Buongiorno, mi sorprende che l'autore dell'articolo scriva due pareri contrapposti. In prima battuta concorda con la Circolare INL, nel frattempo l'uscita di altri autorevoli pareri (Confindustria, a cui rimanda anche ANCE) ricalcano la stessa linea, per poi confutare il tutto in quest'articolo giusto 14 giorni prima della fatidica scadenza per l'aggiornamento plenario dei preposti? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 15/12/2023 (12:33:32) |
La formazione e l'aggiornamento dirigenti e preposti come previsto dal vigente accordo del 2011 sono "FACOLTATIVI". Così è scritto, due volte. Quindi il datore di lavoro è libero di svolgere i contenuti come meglio crede, se lo desidera. Quindi in relazione all'aggiornamento biennale della formazione dei preposti si applicano a scelta o i contenuti, quasi inesistenti, dell'accordo del 2011 [ma anche la bozza di nuovo accordo sul punto è pressoché simile] oppure li individua autonomamente, in relazione al ruolo di vigilanza, come già previsto dal 2011. La norma è chiara, legge 215 del 2021. L'aggiornamento preposti è biennale. L'accordo del 2011 sulla periodicità è superato dalla legge più recente. Principio elementare di diritto noto ad ogni studente di giurisprudenza del primo anno. Ora il datore di lavoro può seguire le indicazioni dichiaratamente FACOLTATIVE dell'accordo 2011 per i preposti oppure organizzare l'aggiornamento come meglio crede, come dichiara l'accordo del 2011 . |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 15/12/2023 (15:40:53) |
La legge del Boomerang Dura Lex Sed Lex, la formazione in aggiornamento preposti e dirigenti secondo le modalità dell'accordo 2021, quinquennale, era FACOLTATIVA, così volle qualcuno. Invece l'aggiornamento biennale dei preposti è OBBLIGATORIAMENTE biennale con la legge 215/2021 in vigore dal 21.12.2023. Non distinguere tra facoltativo e obbligatorio è sorprendente. La legge del Boomerang. |
Autore: David | 09/01/2024 (14:32:22) |
Buongiorno. Mai nessuno ha notato e sostenuto prima d’ora, compreso lei, questa ipotesi tra quello che era facoltativo e quello che era obbligatorio? Nessuna sentenza a sostegno in tutto questo tempo? Magari, pur ammettendo la correttezza di questa ipotesi, se nessuno si è mai pronunciato in tal senso fino ad oggi ci sarà un motivo. Da altri commenti si leggono proposte di un’azione combinata e del tutto volontaria/indisciplinata tra alcune previsioni del nuovo 81 e alcune dell’ASR in vigire. Tipo periodicità biennale, contenuti e modalità dell’ASR vigente. Sarebbe corretto e incontestabile? Nel frattempo, alcuni clienti “osano” già pretendere la biennale… altri no. Grazie a tutti. |
Autore: Andrea | 16/12/2023 (09:23:03) |
La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 |
Rispondi Autore: Gianni Caprioni - likes: 0 | 22/12/2023 (13:03:02) |
Salvo mia errata interpretazione pare che, in merito, i vari enti della regione Piemonte abbiano interpretato diversamente. Il servizio Info.sicuri della Regione Piemonte, costituito da operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza (SPreSAL) delle ASL piemontesi, afferma che: “fino all'approvazione del nuovo accordo continuano a valere le vecchie regole.” La medesima linea sembra essere tenuta anche dall’Unione Industriali di Torino che nella News del 06/12/2023 asserisce quanto segue: “Restano, quindi, pienamente operativi gli accordi esistenti, per cui la formazione di tutte le figure attualmente contemplate negli accordi resta disciplinata da quegli accordi. Per lavoratori, dirigenti e preposti, quindi, la formazione è ancor oggi regolata da quegli accordi, per tutti gli aspetti (durata, modalità, tempistica, aggiornamento). I nuovi obblighi decorreranno a seguito della adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, tenendo presente l’eventuale periodo transitorio. Infatti, valutando le modifiche apportate dal Dl 146/2021 all’art. 37 del Dlgs 81/2008, emerge in particolare che le modifiche introdotte a fine 2021, fatta eccezione per l’addestramento, sono tutte condizionate all’adozione dei nuovi accordi. In particolare, quindi, la formazione dei preposti resta tutta regolata (contenuti, durata, modalità, aggiornamento, etc.) agli accordi esistenti (non trovando ancora applicazione nemmeno la previsione del comma 7ter). Questa ricostruzione sul piano giuridico è pienamente in linea con quella offerta, immediatamente dopo l’approvazione della legge di conversione del DL 146/2021, dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022.” Ed infine anche la Confindustria di Cuneo con circolare del 4.12.23 sembra confermare. Che bello quando le disposizioni legislative sono chiare e non si prestano ad interpretazione! |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 09/01/2024 (15:02:28) |
D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 37 - comma 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 37, c. 7-ter: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro [art. 55, c. 5, lett. c)] In vigore dal 21 dicembre 2021. |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 18/01/2024 (12:41:16) |
Sono d'accordo con Marabelli. Secondo le regole di interpretazione delle norme la biennalità dell'aggiornamento è già pienamente in vigore. Tra l'altro la mancata emanazione dell'ASR sulla formazione non crea vuoti normativi rispetto ai programmi e alle modalità di verifica dell'aggiornamento, essenso pienamente operativi quelli indicati nel vecchio ASR del 2011. Io ogni caso penso che, ancora una volta, si crei una situazione di disagio per le imprese, che non sanno come muoversi e sono sollecitate da soggetti diversi che, sulla base di interessi contrastanti, sponsorizzano l'una o l'altra poisizione. Personalmente ritengo conveniente informare le aziende e consigliare di attivarsi per l'aggiornamento biennale, ancche tenendo presente che in nuovo AST non dovrebbe tardare, togliendo ogni dubbio. |
Rispondi Autore: DAVID CONTI - likes: 0 | 01/02/2024 (10:57:24) |
Concordo pienamente con Giampiero Marabelli, Legge in vigore... c"omma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi". Quindi... - Formazione solo in Aula; - Aggiornamento con cadenza almeno biennale; - Articolazione didattica indicata nel vecchio ASR del 2011 fino a nuova articolazione e ore di formazione che sarà contenuta nel nuovo ASR. |
Rispondi Autore: Paola - likes: 0 | 26/04/2024 (18:54:31) |
Gentilissimi, ho bisogno di un vostro autorevole riscontro... Formazione addetti SPP di una scuola (ovviamente per diversi ruoli). Se il corso per la formazione specifica scade e non si è fatto l'aggiornamento, l'addetto deve rifare il corso base o basta che faccia l'aggiornamento? Chiedo a voi, cortesemente, riferimenti normativi certi. Grazie |
Rispondi Autore: Laura - likes: 0 | 05/09/2024 (16:08:21) |
Chiedo la cortesia di sapere come si considera in tutto ciò l'Accordo Stato Regioni 7/7/2016 che esonera l'aggiornamento da preposto per chi ha aggiornamento lavoratore in corso di validità? Un aggiornamento quinquennale può esonerare da un aggiornamento che dovrebbe essere biennale? Non è più valido l'ASR 2016? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 26/11/2024 (07:49:07) |
La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione obbligatoria in materia di sicurezza (previsto dall'articolo 37 comna 2 secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2008) ha aperto un clamoroso vuoto normativo: oggi la formazione di preposti e dirigenti (e relativo aggiornamento) non è più prevista e obbligatoria fino alla entrata in vigore del nuovo Accordo. L'articolo 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 dice con chiarezza che tutta la formazione del preposto è regolata ESCLUSIVAMENTE dal futuro accordo Stato-Reguobi, che non esiste ancora. E quindi al momento c'è un vuoto normativo. Non è regolata la formazione dei preposti. Ne tantomeno l'aggiornamento La norma non fa riferimento all'accordo in quanto tale, ma esclusivamente al futuro accordo: art. 37 comma 7 D.Lgs. n. 81/2008 [Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo (che recita: "Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione ...")]. Clamoroso ma purtroppo vero. Il che significa che chi riceve un verbale di contravvenzione e prescrizione per omessa formazione (incluso l'aggiornamento) dei preposti e dirigenti può proporre al pubblico ministro competente istanza di archiviazione perché il reato contestato non ha alcuna base legale. Articolo 2 del Codice Penale: "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.]. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali". Nessuno può essere punito per omessa formazione preposti e dirigenti. Che per la legge posteriore non è più un reato punito con arresto o ammenda, fino a che non verrà approvato il nuovo accordo sulla formazione. Se siamo persone civili che hanno a cuore la vita altrui, la formazione e l'aggiornamento sono obbligatori, e ogni 2 anni per i preposti. Se invece leggiamo quello che ha scritto chi ha creato l'articolo 37 comma 7 del D.Lgs. n. 8/2008 no, non c'è obbligo formativo per preposti e dirigenti fino a che non verrà pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni. La mia è una provocazione per fare capire a chi di dovere l'urgenza di approvare l'accordo. |