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Il preposto, gli obblighi di sicurezza e gli strumenti per la vigilanza

Il preposto, gli obblighi di sicurezza e gli strumenti per la vigilanza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Preposti

18/03/2022

Riflessioni sulle novità normative relative alla figura del preposto. La vigilanza attiva e passiva, gli obblighi di sicurezza e uno strumento per favorire i controlli sull'andamento e modalità di esecuzione dei lavori.

In considerazione delle tante novità che riguardano la figura del preposto, come definita nel D.Lgs. 81/2008 e modificata dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, continuiamo a ricevere e raccogliere strumenti e materiali che possono essere utili per facilitare l’attività di questo importante attore della sicurezza aziendale.

 

Ci soffermiamo oggi su un nuovo documento, dopo quelli connessi all’ atto di individuazione del preposto, elaborato e presentato da Antonio Zannini (QEHS-ISM, formatore e consulente).

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Preposto: la vigilanza passiva e attiva nei confronti dei lavoratori

Nel presentare i nuovi documenti, con riferimento alle modifiche operate agli articoli del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 (T.U.), il Dott. Zannini sottolinea che il preposto “si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e i lavoratori, in quanto svolge una funzione di mera supervisione e attuazione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro, essendo privo del potere di adottare misure di sicurezza, proprio del dirigente e del datore di lavoro”. E al contempo, “si trova in una posizione di supremazia rispetto ai lavoratori, «tale da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini» e di vigilare sulla loro osservanza delle disposizioni antinfortunistiche”.

 

In particolare, il preposto è “il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto la sua funzione primaria è quella di sovraintendere alle attività di un determinato gruppo di lavoratori. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), del T.U., è definito come ‘la persona che, in ragione delle conoscenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa’”.

 

Si indica poi che oltre al ruolo di c.d. “vigilanza passiva” nei confronti dei lavoratori, “svolge anche la funzione di c.d. ‘vigilanza attiva’, nel senso che ha il dovere di segnalare al datore di lavoro gli eventuali pericoli o carenze riscontrate nei luoghi di lavoro. In ragione delle funzioni attribuitegli, il legislatore del 2008 ha ritenuto opportuno che il preposto, al pari del dirigente, riceva una specifica e adeguata formazione e un aggiornamento periodico. Nella pratica, sono inquadrati nella figura del preposto, il caposquadra, il caporeparto, il caposala e chiunque eserciti concretamente in azienda poteri di supremazia nei confronti dei lavoratori, indipendentemente da un’investitura formale”.

 

Preposto: gli obblighi di sicurezza e le responsabilità

Si indica poi che “secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, «in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Ne consegue che, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all’osservanza ed attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori». La sfera d’azione del preposto non attiene, invece, al profilo decisionale, di conseguenza egli non è responsabile della mancata messa a disposizione dei mezzi antinfortunistici a favore dei lavoratori, in quanto si tratta di un onere gravante sul datore, bensì egli risponde dell’omessa verifica del corretto utilizzo di tali mezzi da parte dei dipendenti”.

 

Il preposto è, infatti, “destinatario iure proprio di alcuni obblighi di sicurezza, il cui inadempimento fa sorgere una responsabilità penale esclusiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fermo restando che ‘la presenza di un preposto non comporta il trasferimento in capo al medesimo degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro (…), l’obbligo di vigilanza datoriale risulta assolto proprio con la preposizione alla vigilanza di persona idonea, specie quando l’organizzazione delle attività sia complessa’”.

 

E in relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore, “la Corte di Cassazione è giunta ad affermare la responsabilità del preposto per l’omessa vigilanza sull’utilizzo della cintura di sicurezza da parte dei dipendenti, esonerando invece il datore di lavoro, in forza del principio di competenza, secondo il quale ciascun garante della sicurezza può essere chiamato a rispondere penalmente, limitatamente a quegli eventi che rientrano nella propria sfera di competenza. La Corte ha, poi, precisato che, ai fini della corretta attribuzione della responsabilità, è necessario analizzare la regola cautelare violata identificando così il soggetto titolare dell’obbligo, al fine di evitare ‘superficiali generalizzazioni o indebiti automatismi’”.

 

Inoltre, il preposto – continua Zannini – “è responsabile per le violazioni della normativa antinfortunistica, anche se compiute dai lavoratori sottoposti alla sua vigilanza, escluso il caso in cui il comportamento dei prestatori assuma i caratteri dell’abnormità ed eccezionalità.

E riguardo al preposto e al dirigente, “emergono le difficoltà nell’individuazione concreta delle due figure professionali, a ragione delle diversità delle singole realtà aziendali. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la valutazione deve essere compiuta caso per caso e deve fondarsi ‘sulla professionalità dei soggetti, sugli effettivi compiti svolti, sull’organizzazione dell’azienda e sulle prassi e consuetudini in essa seguite’”.

 

Preposto: le novità normative e uno strumento per la vigilanza

Dunque con le recenti modifiche il preposto “assume una funzione ancora più centrale all’interno del sistema di prevenzione aziendale”.  E “gli obblighi (cui alcuni dei quali erano già in essere in precedenza ma non così chiaramente esplicitati) riguardano a titolo non esaustivo:

  • obbligo per DL e Dirigenti di individuare i Preposti (che per definizione svolgono attività di vigilanza)
  • possibilità di prevedere un emolumento per la funzione di Preposto secondo quanto definito dai contratti collettivi
  • prevedere l’assenza di pregiudizio nei confronti del Preposto per lo svolgimento delle sue funzioni
  • obbligo per il preposto di intervenire in caso rilevi comportamenti non conformi (a norme, procedure per modificarli
  • obbligo per il preposto di interrompere l’attività ed informare i superiori nel caso di persistente inadempienza
  • in caso di attività in appalto e subappalto i Datori di Lavoro hanno l’obbligo di indicare al committente i nominativi delle persone individuate come Preposti”.

 

Si indica che “la regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la modifica dell’articolo 19 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008”.

Si riportano alcuni tratti salienti:

  • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
  • f bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 

Dunque “il preposto deve ‘intervenire nell’attività lavorativa’ e ‘ha il potere si interrompere l’attività lavorativa dandone comunicazione al Ddl’”.

 

In allegato è riportato uno strumento ad hoc per questo soggetto, come elaborato da Antonio Zannini, per favorire i controlli sull'andamento e modalità di esecuzione dei lavori.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“M080204 – Verbale report inspection”, documento per i controlli sull'andamento e modalità di esecuzione dei lavori elaborato e predisposto dal Dott. Antonio Zannini (QEHS-ISM, formatore e consulente) – aggiornamento mar22.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

 


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