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I preposti e la ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici

I preposti e la ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Preposti

09/02/2024

Un intervento si sofferma sul ruolo del preposto con riferimento alle modifiche operate nel 2021 sul decreto 81. Focus sull’importanza della nomina del preposto e sulla ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici.

Milano, 9 Feb – Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto-legge, hanno indubbiamente modificato il ruolo del preposto “estendendone i compiti e le responsabilità”.

Estensione che rischia di “allontanare le posizioni di garanzia dai ruoli di vertice ai ruoli operativi periferici”.

 

A sottolinearlo è la presentazione di un convegno che, organizzato da varie realtà, si è tenuto il 24 ottobre 2023, presso il “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita” di Milano.

 

Il convegno – dal titolo “Il preposto e gli addetti a compiti speciali nell’aggiornamento del DLgs 81/08: quali strumenti per gli RLS” – ha, dunque, approfondito il ruolo dei preposti, con riferimento anche agli addetti a compiti speciali (antiincendio, primo soccorso), per “fare il punto su come sono nominati, formati, organizzati”.

 

Il convegno presenta anche un contributo giuridico, su cui ci soffermiamo oggi.

 

Nell’articolo di presentazione dell’intervento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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La giurisprudenza e l’importanza della nomina del preposto

L’intervento “Il Preposto, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)”, a cura dell’avvocato Rolando Dubini, si sofferma su vari aspetti e le slide agli atti presentano molto materiale utile per entrare nel dettaglio del ruolo del preposto, come cambiato con le modifiche del 2021.

 

Ad esempio le slide si soffermano sull’individuazione (nomina, incarico, comunicazione dei compiti ecc.) del preposto/ dei preposti e sulla ripartizione dei compiti prevenzionistici.

 

Si ripropongono alcune parti di sentenze della Cassazione:

  • Cassazione penale sez. IV, Sez. 4, 15/01/2020 e Sez. IV, 14/03/2018 n. 26294 e Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030 “Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, ...”; 
  • Cassazione penale sez. IV, Sez. 4, 15/01/2020 e Sez. IV, 14/03/2018 n. 26294 e Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030 ... “in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”; 
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030 - … “emerge la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva vigilato e non aveva previsto la presenza sul posto di un preposto o, quantomeno, di un caposquadra, che impedisse modifiche imprudenti al cantiere destinate a compromettere la sicurezza dei lavoratori, come poi effettivamente è accaduto tramite lo smontaggio di alcuni pezzi del ponteggio”.

Insomma “incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto”. 

 

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici

L’intervento, con riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si sofferma poi sulla “ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro dal punto di vista del diritto penale: posizioni di garanzia che il datore di lavoro deve definire a priori per gestire adeguatamente la prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi durante il lavoro”. 

 

La ripartizione è così articolata:

  • “parte dall'obbligo del datore di lavoro c.d. ‘naturale’ o di soggetto idoneo e validamente delegato, il c.d. ‘delegato del datore di lavoro’, di predisporre mezzi e strutture che siano sicuri e rispondenti ai requisiti preventivi e protettivi, tecnici e igienici, previsti dalla legge: ‘ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. La previsione dell’obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all’imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno’ (Cass. pen. 17.11.93, n.11351); 
  • prosegue “attribuendo ai dirigenti (ove presenti) l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l'utilizzo delle strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro [anche a prescindere da eventuali, ma non strettamente necessari, poteri di spesa: ‘in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, (i dirigenti) non si sostituiscono, di regola, alle mansioni dell'imprenditore, del quale condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro; salvo che, da parte del titolare dell'impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro’ (Cass. Pen., sez. IV, 29- 03-1989 n. 4432, Fadda)]”; 
  • giunge poi “all'anello finale della catena gerarchica, ovvero alle figure dei preposti (CAPI = capireparto, capiturno, assistenti di linea, capi ufficio, supervisors, capomacchina, coordinatore, responsabile, ecc., tutte le figure dotate di una reale supremazia su altri lavoratori) ai quali la legge attribuisce l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure e procedure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali (e riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro): il preposto, ‘privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari’. Ed ‘è responsabile, tra l’altro,
    • dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività;
    • rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
    • verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele;
    • deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza’, e dunque ‘… grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità sopravvenuta od originaria), siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra’ (Cass. penale sez. III n.1142 del 27.1.99)”; 
  • infine – continua l’intervento dell’avvocato Dubini – “coinvolge in maniera diretta e penalmente sanzionata gli stessi lavoratori che sono direttamente responsabili della sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi loro forniti dal datore di lavoro: ad essi ‘non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai soggetti indicati’ dalla legge vigente, ovvero oggi l'articolo 20 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 81/2008 (Cass. pen. sez. VI, 23.1.79, Morana)". 

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide dell’avvocato Dubini che presentano molti altri aspetti e approfondimenti del nuovo ruolo del preposto:

  • definizioni
  • obblighi del datore di lavoro
  • relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia
  • contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • individuazione e nomina del preposto (a priori e a posteriori)
  • obblighi del preposto, normativa e giurisprudenza
  • nota di Confindustria
  • formazione e addestramento
  • lavoratori: compiti e responsabilità

 

 

RTM

 

 

 

Scarica l’intervento da cui è tratto l'articolo:

“Il Preposto, compiti e Responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)”, a cura dell’avvocato Rolando Dubini, intervento al convegno “Il preposto e gli addetti a compiti speciali nell’aggiornamento del DLgs 81/08: quali strumenti per gli RLS”, ottobre 2023.

 



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