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Il preposto come garante tra vigilanza, intervento e responsabilità
Nel sistema della prevenzione, delineato dal D. Lgs. 81/2008,, il preposto rappresenta una figura essenziale di raccordo tra l’organizzazione aziendale della sicurezza e l’esecuzione concreta dell’attività lavorativa.
È una figura che desta sempre un po’ di timore nei soggetti che ricoprono tale ruolo, nonostante non sia il programmatore delle misure prevenzionistiche, e nemmeno esercita i poteri gestionali e di vertice come il dirigente. Compiti, questi, assolti esclusivamente dal datore di lavoro e dal dirigente.
Il numero elevato di incarichi attribuiti dalla legge può talvolta causare incertezza tra i soggetti designati. Tuttavia, il garante, come figura di riferimento costantemente presente sul posto di lavoro, è chiamato ad assumere una responsabilità significativa nei confronti di tutti i lavoratori che operano al suo fianco quotidianamente. Il suo ruolo consiste nel presidiare le attività giornaliere, assicurandosi che le disposizioni ricevute, le procedure aziendali, le misure tecniche e i dispositivi di protezione siano correttamente applicati da tutto il personale.
La centralità di tale soggetto della sicurezza è stata rafforzata Legge 17/12/2021, nr. 215, di conversione del DL 146/2021, che ha inciso sugli articoli 18 e 19 del TUSSL. Da un lato, è stato previsto l’obbligo per datore di lavoro e dirigente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Dall’altro, l’art. 19, è stato riformulato in modo più incisivo, valorizzando l’obbligo di intervento in caso di comportamenti non conformi e il potere-dovere di interrompere l’attività del lavoratore quando l’inosservanza persista o quando si manifestino condizioni di pericolo.
L’evoluzione normativa ha spostato definitivamente il preposto da una posizione meramente intermedia a una posizione di garanzia operativa. La sicurezza, infatti, non si esaurisce nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella predisposizione di procedure puntuali e precise per evitare il rischio. È altresì necessario una vigilanza concreta, costante e proporzionata al rischio. Proprio in questo spazio agisce il preposto: nella linea produttiva, nel reparto, nel cantiere, nel magazzino, nell’officina, durante la manutenzione, nelle attività di appalto e in tutte le situazioni in cui la regola prevenzionistica deve essere applicata mentre il lavoro si svolge.
L’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 individua gli obblighi principali del preposto, ma essi possono essere ricondotti a un nucleo unitario: vigilare sull’osservanza delle regole di sicurezza e attivarsi quando tali regole non siano rispettate. In questa prospettiva il preposto deve controllare che i lavoratori osservino le disposizioni aziendali, utilizzino correttamente attrezzature e dispositivi di protezione, non accedano ad aree pericolose senza adeguata autorizzazione, non adottino prassi operative difformi dalle procedure e non proseguano l’attività in presenza di un rischio grave e immediato. Quando rileva una deviazione, il preposto, non può limitarsi a una presa d’atto ma deve intervenire, impartire le necessarie istruzioni di sicurezza e, se l’inosservanza permane, deve sospendere l’attività e informare i superiori.
Il preposto, tuttavia, non risponde come se fosse il datore di lavoro. La sua responsabilità è parametrata ai poteri effettivamente esercitata e alla sfera di rischio affidata alla sua vigilanza. Non deve adottare decisioni strutturali, acquistare macchinari, modificare impianti o riorganizzare l’azienda. Il suo compito è quello di non restare inerte davanti a un rischio percepibile, di non tollerare comportamenti pericolosi e di segnalare tempestivamente le carenze che non può direttamente eliminare. La mancanza di poteri di spesa non costituisce un’esimente rispetto l’obbligo di controllo, intervento e segnalazione.
La giurisprudenza più recente conferma con particolare chiarezza questa impostazione. Con la sentenza nr. 14443 del 14 aprile 2025, della IV sezione Penale, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del preposto che, pur consapevole di una situazione pericolosa collegata alla movimentazione di materiali e all’utilizzo di un’area operativa non adeguatamente governata, non si era attivato per segnalare le carenze di sicurezza ai vertici aziendali. La Corte ha valorizzato proprio il profilo dell’omessa attivazione (quindi un modus operandi contrario alla garanzia operativa di cui è stato investito a seguito della L. 215/2021) stabilendo che, seppur il preposto non sia titolare di poteri decisionali apicali, risiede comunque nella sua figura il dovere di reagire rispetto ad un pericolo rientrante nella sua sfera di vigilanza. Conclude la Corte sostenendo che, la funzione del preposto comprende un autonomo obbligo di iniziativa prevenzionistica oltre all’esecuzione delle direttive ricevute.
La stessa logica emerge nella sentenza nr. 5357 del 10 febbraio 2026, della medesima sezione, relativa alla rimozione delle protezioni di una macchina per ragioni legate alla continuità produttiva e alla gestione pratica di un malfunzionamento. Pratica questa abbastanza svolta nella realtà. La Corte ha ribadito che la soppressione o l’alterazione dei presidi antinfortunistici non può essere giustificata da esigenze di comodità operativa, risparmio di tempo o produttività. Il preposto che consente, o tollera, l’utilizzo di una macchina in condizioni di sicurezza alterate viola direttamente il proprio obbligo di vigilanza. In simili ipotesi, la scorciatoia organizzativa diviene condotta penalmente rilevante, perché espone il lavoratore ad un rischio che la misura tecnica era destinata a prevenire.
Di particolare rilievo la sentenza nr. 5366, del 10 febbraio 2026, della sezione IV penale della Corte di Cassazione in tema di folgorazione in cantiere durante un getto di calcestruzzo. La decisione richiama la responsabilità del preposto di fatto, riaffermando il principio di effettività: ciò che rileva non è soltanto la formale investitura dell’incarico, ma l’esercizio concreto di poteri di sovrintendenza, coordinamento e controllo sull’attività altrui. Chi nella realtà organizzativa, dirige, coordina il lavoro di altri lavoratori, assume gli obblighi propri del preposto, anche se la nomina non risulta formalizzata in modo perfetto. Pertanto, i capi squadra, i capi turno, i referenti di cantiere e responsabili operativi, non possono sottrarsi agli obblighi prevenzionistici invocando la sola assenza di un atto formale.
La Cassazione penale, con la sentenza nr. 7096 del 23 febbraio 2026 ha esteso l’attenzione anche ai cantieri e agli appalti, ovvero nei luoghi di lavoro complessi, confermando la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione di una situazione di pericolo collegata a un ponteggio anche quando il rischio poteva coinvolgere lavoratori appartenenti ad un’altra impresa. Questo a sottolineare che la vigilanza del preposto non può essere interpretata in modo rigidamente aziendalistico o meramente interno alla propria squadra. Quando il pericolo è evidente, visibile e concreto, l’obbligo di attivazione sussiste anche rispetto ai rischi interferenziali.
Naturalmente, la responsabilità del preposto non è automatica. Essa richiede l’accertamento di una condotta colposa, del nesso causale e della concreta riferibilità dell’evento alla sfera di rischio che egli era chiamato a governare. La condotta imprudente del lavoratore può escludere la responsabilità del garante solo quando sia abnorme, imprevedibile, eccentrica rispetto alle mansioni e tale a costituire casa esclusiva dell’evento. Al contrario, non è normalmente abnorme la violazione di una procedura prevedibile, la prassi scorretta tollerata o l’imprudenza che la vigilanza del preposto avrebbe dovuto prevenire.
La figura del preposto, quindi non deve essere letta come un mero appesantimento della catena delle responsabilità ma come uno snodo fondamentale della prevenzione effettiva. La sua funzione è quella di impedire che la sicurezza resti solo documentale. Solo così la prevenzione diventa presidio reale e non semplice adempimento formale.
Avv. Mariacristina Greco
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Sergio Misuri | 29/05/2026 (08:20:19) |
| Tutto chiaro Ora il Datore di Lavoro / Dirigente devono fornire ad OGNI PREPOSTO, per OGNI FASE di lavoro di sua competenza (AD HOC) , SPECIFICHE PROCEDURE e ISTRUZIONI, nonché adeguata informazione e appropriate strumentazioni per gestite e tracciare la dovuta assidua vigilanza | |
| Rispondi Autore: Stefano B. | 29/05/2026 (09:50:40) |
| Poveri preposti... fino a quando non riusciranno a spostare la palla ad altri, magari al "Super" RSPP, gli toccherà di fare da parafulmine ai datori di lavoro. Che poi, stanno più tempo a fare formazione che in reparto, come faranno mai a sovrintendere? | |
| Rispondi Autore: noris | 29/05/2026 (11:18:15) |
| Ma se nel cantiere c'è un solo lavoratore, quel soggetto sarà preposto di se stesso, o sbaglio? | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 29/05/2026 (17:09:17) |
| Per il sig. Noris: non esiste il preposto di sé stesso. Forse a volte qualcuno per puri formalismi (errati) prova a nominare qualcuno preposto di sé stesso ma... non esiste. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 29/05/2026 (22:32:22) |
| Dunque sei ore ogni due anni trasformano il preposto in un monaco tibetano disperso sull’Himalaya? Parliamo di sei ore. Non sei mesi. Non un master a Zurigo sulla malinconia delle carrucole. Se un reparto va in crisi perché il preposto, nell’arco di due anni, dedica sei ore ad aggiornarsi sulla sicurezza, il problema non è la formazione. Il problema è che l’organizzazione aziendale è tenuta insieme con lo scotch, la fede e forse un piccolo contributo della psicoanalisi. Dire che l’aggiornamento biennale impedisce al preposto di essere presente in reparto significa confessare, con involontaria sincerità, che quel reparto dipende da una sola persona, senza struttura, senza sostituzioni, senza programmazione. Il preposto non è un soprammobile antinfortunistico. È una figura fondamentale e primaria di vigilanza. E proprio perché deve vigilare, deve sapere cosa sta vigilando. Se poi sei ore di formazione ogni due anni sono considerate un’emergenza organizzativa, suggerirei non un interpello,, ma un lettino. possibilmente ergonomico, conforme al D.Lgs. 81/2008. | |
| Rispondi Autore: davide | 30/05/2026 (07:31:23) |
| Più che altro l'aggiornamento biennale è il perfetto esempio di un provvedimento rilasciato da burocrati che non hanno la più pallida idea di come funzioni il mondo reale. Carta su carta, spese per l'azienda per poi ritrovarsi con gli stessi problemi di prima, ma col triplo degli attestati. | |
| Rispondi Autore: Stefano B | 30/05/2026 (09:11:43) |
| Aggiornamento biennale del preposto che, bada bene, non deve essere una mera ripetizione delle nozioni, ma si deve focalizzare sulle novità normative e dei rischi! Quali? Quelle degli ultimi 2 anni. Per 6 ore. Sei. Facciamo elearning? NO. L'unica figura che non può fare elearning per gli aggiornamenti è proprio il preposto. Ovviamente i dirigenti si, il DDL si, anche i lavoratori. Ma se sei un preposto devi "morì ggonfio". Ma vogliamo essere più sicuri? Facciamo 24 ore ogni anno e sbam! Fine delle morti sul lavoro! Gli unici più sicuri con la riformetta dei preposti sono i DDL che se son bravi riscono a scaricarsi un po' di responsabilità su una figura che non ha potere decisionale, non ha potere di spesa e se non sta zitto lo licenzio. Ah, son contente anche le scuole di formazione, certo. Il numero di morti? Beh, checcentra, quello non cambia mica, anzi, col DDL rassicurato chiassà che non peggiori. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 30/05/2026 (09:58:31) |
| Interessante questa idea per cui sei ore ogni due anni sarebbero la prova del crollo della civiltà occidentale. Sei ore. In ventiquattro mesi. Tradotto: tre ore l’anno. Quindici minuti al mese. Praticamente il tempo che un’azienda media impiega per decidere se il toner della stampante lo deve ordinare l’ufficio acquisti o il cognato del facility manager. L’Accordo, però, non dice di ripetere a memoria il catechismo del “metti il casco, ama il prossimo e non infilare la mano nella pressa”. Dice che l’aggiornamento del preposto è biennale, minimo sei ore, e deve riguardare evoluzione dei rischi, nuovi rischi, cambiamenti di reparto, processi produttivi, organizzazione e misure di prevenzione adottate dopo la valutazione dei rischi. Cioè esattamente il mondo reale, non il mondo platonico dove il DVR vive puro e immacolato accanto all’Idea del carrello elevatore. Sull’e-learning, poi, calma: non è che il preposto debba attraversare il deserto a piedi nudi cantando inni al legislatore. Per i preposti sono consentite presenza fisica e videoconferenza sincrona; non è consentito l’e-learning asincrono, quello in cui uno clicca “avanti” mentre mentalmente riorganizza il frigorifero e scopre, con sgomento esistenziale, che lo yogurt è scaduto nel governo precedente. Quanto alla battuta “facciamo 24 ore ogni anno e finiscono le morti sul lavoro”, è un capolavoro: lo straw man con casco e scarpe antinfortunistiche. Nessuno serio sostiene che la formazione, da sola, trasformi un cantiere in una clinica svizzera dove i ponteggi fanno analisi junghiana prima di essere montati. La formazione non sostituisce organizzazione, vigilanza, manutenzione, procedure, poteri, mezzi e controllo. Ma sostenere che siccome non basta allora è inutile è come dire che, poiché il dentista non garantisce l’immortalità, tanto vale masticare bulloni. E no: formare il preposto non serve a “scaricare” magicamente responsabilità dal datore di lavoro. Le responsabilità non sono valigie da spostare sul primo operaio con pettorina catarifrangente. Il preposto ha obblighi propri di vigilanza, intervento e segnalazione; l’art. 19 prevede anche l’interruzione dell’attività del lavoratore in caso di persistente inosservanza e l’informazione ai superiori diretti. Ma il datore di lavoro resta datore di lavoro, non diventa un turista a bordo piscina perché ha nominato un preposto. Se poi alcune scuole di formazione producono attestati come una panetteria ansiosa produce rosette alle sei del mattino, il problema sono i corsifici, non l’idea che chi vigila in reparto debba aggiornarsi. Confondere la cattiva formazione con la formazione è come confondere un violinista con uno che ha appena ingoiato il violino: entrambi fanno rumore, ma la diagnosi cambia. Il punto è semplice: se sei ore ogni due anni mandano in crisi l’azienda, il problema non è l’Accordo Stato-Regioni. È l’azienda. E forse anche la psicoanalisi. | |
| Rispondi Autore: Luca Voch | 06/06/2026 (10:05:59) |
| Da RLST del settore edile “seguo” moltissime imprese, spesso di piccole dimensioni ma non esclusivamente e ho a che fare anche con i grandi cantieri che ruotano a Milano a dintorni, direi quindi che le possibilità di mettere a confronto le diverse realtà non mi mancano. I preposti che effettivamente svolgono il ruolo purtroppo non sono la maggioranza ed ho notato che queste situazioni sono spesso legate alla presenza di datori di lavoro o dirigenti “poco attenti” sul versante salute/sicurezza se non addirittura completamente assenti. Qui troviamo i preposti che hanno ricevuto la formazione solamente sulla carta (non raramente documenti falsi dalla testa ai piedi), poi ci sono quelli che l’hanno ricevuta senza che però gli sia stato spiegato per bene il loro ruolo (il perché lo lascio alla Vs immaginazione) ed infine quelli che pur essendo stati formati ad hoc gli è stato fatto comprendere che il cantiere deve procedere, non bisogna rallentarlo o renderlo più costoso e certi problemi vanno gestiti con uomini e mezzi a disposizione (anche se limitati) senza mai richiedere l’intervento di chi dovrebbe gestire dall’alto. A queste tre categorie di preposti non splendidi ne aggiungo un’altra ed è quella ove sono loro che hanno il coltello dalla parte del manico, questa situazione salta immediatamente agli occhi quando si visitano cantieri differenti ma gestiti dalla stessa impresa e si rilevano eccellenze o quasi da una parte e disastri o quasi dall’altra. Qui il limite non è tanto nella gestione apicale dell’impresa, eccezione fatta per una sorta di controllo deficitario o stile “facciamo come gli struzzi”, cioè tecniche utilizzate per evitare attriti con preposti normalmente dotati di grande esperienza e di molto credito, perlomeno in fatto produzione. Quando invece incontro l’altra fetta dei preposti, quindi quella che funziona meglio, noto che il punto fisso è sempre quello della presenza di un imprenditore che ha compreso in primis che se è necessario affidarsi a dei consulenti è bene saperli scegliere scartando quelli le cui parcelle vanno in base al peso della carta che producono ed in secundis che oltre a formare i preposti è necessario seguirli anche nel loro operato per dare una impronta unica o quasi ed evitare che alcuni di essi “possano a volte perdersi”. Ci tengo a chiarire che questo “possano a volte perdersi” non è limitato a quei preposti prima accennati, cioè quelli che grazie alla loro autorevolezza quasi hanno in mano le redini del cantiere, oltre a questi ve ne sono altri che assumono dei rischi solo perché pensano che così si possano evitare altri grattacapi al proprio capo (vuoi perché intendono sempre più entrare nelle sue grazie o perché effettivamente non vogliono gravare ulteriormente su chi ha già tanti pensieri). Detto questo, ci tengo ad aggiungere che la modifica dell’art. 19 la ritengo valida in quanto non fa altro che riprendere ciò che la giurisprudenza ha da una vita indicato come via da percorrere e ha il grande e utile obiettivo di responsabilizzare chi dovrebbe avere in mano il cuore delle operazioni effettuate sul campo (perlomeno limitato a quanto ben spiegato dall’Avv. Greco e da alcuni che sono intervenuti). Da un altro punto di vista mi ha però fin da subito lasciato dei dubbi che purtroppo continuo ad avere e che a volte mi fanno assimilare i preposti di certe imprese un poco agli animali da macello (senza alcuna intenzione di offendere i preposti). Intendo dire che sono troppe le situazioni dove trovo preposti, anche di eccellenti capacità ed esperienza, che devono adeguarsi alle direttive non scritte e mai dette per le quali non si deve essere fonte di problemi in quanto il profitto è l’unico obiettivo, questa gente purtroppo e per varie ragioni facilmente comprensibili, si adegua al sistema (certamente sbagliando) e quando capita il fattaccio sono i primi a ricevere in regalo un bella informazione di garanzia ed è di poca soddisfazione il fatto che in alcuni casi la ricevano anche i loro responsabili quando la ATS di turno rileva una carenza di vigilanza o di formazione. | |