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Interpello: l’esonero dal PSC in caso di incidenti imminenti e emergenze

Interpello: l’esonero dal PSC in caso di incidenti imminenti e emergenze
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: POS, PSC, PSS

09/07/2013

La Commissione per gli interpelli offre un’interpretazione del comma 6 dell’Art. 100 relativo al PSC e indica le condizioni che permettono di non elaborare il documento con riferimento alle emergenze e all’attività delle aziende multiutility.

Roma, 9 Lug – Come interpretare correttamente l'art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni?
Tale comma prevede che le disposizioni sul  Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto, non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
 
A sollevare un quesito sull’interpretazione del suddetto sesto comma dell’articolo 100 è la  Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) che ha chiesto un  pronunciamento della Commissione per gli Interpelli (art. 12, D.Lgs. 81/2008).

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Infatti la Federutility ha evidenziato che:
- “le aziende multiutility (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi ‘a rete’ sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;
- in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) é possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso
in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
- a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
- i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete; ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
- in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici)”.
 
Federutility evidenzia inoltre che la formulazione dell’articolo 100 - risultante dalla modifica introdotta dal D.lgs. 106/2009 – risponde a quanto indicato in sede di Relazione illustrativa del decreto c.d. "correttivo" (D.lgs. 106/2009): "L 'articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione".
 
Riguardo all’interpretazione del sesto comma dell’articolo 100 e con riferimento a quanto riportato dal richiedente, la  Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’Interpello n. 3/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
 
Nella risposta la Commissione “ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei "cantieri temporanei e mobili" del medesimo decreto legislativo)”.
 
Con riferimento dunque a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene in conclusione che i “lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l' insorgere di un'emergenza”. In questo senso – continua la Commissione – l’art. 100, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 “prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è  necessaria per prevenire incidenti imminenti”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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Rispondi Autore: Mauro Canal - likes: 0
06/06/2014 (11:55:57)
Buongiorno,
per una ditta che si occupa di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, è obbligatorio redigere il POS?
Se la risposta fosse affermativa nascerebbero criticità in merito alle tempistiche di stesura del POS stesso (i tempi di intervento devono essere rapidi per garantire il ripristino della viabilità ed un POS non lo si riesce a fare in poco tempo). Inoltre non si riuscirebbero a rispettare le tempistiche di cui al comma 4 art. 100 del D.Lgs 81/08 relative alla messa a disposizione del POS al RLS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e ciò farebbe incorrere il datore di lavoro in sanzioni.
Sarei più propenso ad escludere questa tipologia di attività da quelle elencate all'allegato X del D.Lgs 81/08 in quanto no si tratta di opere stradali ma di interventi in situazioni di emergenza.
Troverei più opportuno inserire nel DVR l'analisi dei rischi per queste tipologie di intervento ed indicare per delle operazioni tipo, specifiche procedure operative.
Chiedo cortesemente se mi potete dare un commento in merito ed eventualmente dei riferimenti normativi specifici.
Grazie.

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