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Palchi: tipologie costruttive e soggetti della sicurezza

Palchi: tipologie costruttive e soggetti della sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

11/10/2017

Un documento dell’Inail si sofferma sui palchi per spettacoli con riferimento alle tipologie costruttive e ai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza: chi si occupa della costruzione dei palchi? Quali funzioni e obblighi hanno?

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Roma, 11 Ott –   I palchi (strutture impiegate per spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili) sono formati da un “complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e coordinati tutti insieme per una funzione specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.)”.

 

A ricordarci le varie tipologie costruttive dei palchi e a fornirci delle indicazioni sulla normativa e sulla prevenzione dei tanti infortuni che avvengono ogni anno in Italia, è un documento Inail, presentato da PuntoSicuro nell’articolo “ La sicurezza nei palchi per spettacoli: contesto italiano e normativa”.

 

Il documento “Palchi per spettacoli ed eventi similari. Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA”, correlato ad una ricerca condotta dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail, indica che il palco è l’Opera Temporanea (OT) sopra cui “si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il palco, realizzato abitualmente mediante struttura metallica, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) ed è dotato o meno di elementi di copertura. Se presente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.  La pedana può essere fissa o semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l’area di appendimento delle strutture dall’area di allestimento della pedana e degli strumenti”.

Ricordiamo che per opera temporanea impiegata per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, si intende un’opera di ingegneria civile “che è progettata per essere montata e smontata diverse volte, caratterizzata dalla temporaneità, in quanto deve essere rimossa dopo il raggiungimento degli scopi per i quali è stata concepita e comunque entro i periodi previsti dal progettista e che può essere successivamente riutilizzata dopo adeguati controlli”.

 

Sempre riguardo alla costruzione dei palchi, si indica poi che la pedana può essere “dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche”.

 

Il documento, che vi invitiamo a visionare direttamente, è ricco di immagini esplicative, ad esempio con riferimento a esempi di: palco realizzato con sistemi integrati con copertura assemblata a terra, sistema di sollevamento della copertura, posizionamento della zavorra, livellamento, pedana, … 

 

Si segnala poi che le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., “hanno forme diverse in relazione all’attrezzatura che devono sostenere. Ad esempio:

- a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video,

- ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video,

- a traliccio ad anello o lineare per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc”.

E queste opere “possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo. Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o a torri, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata ‘americana’. Essa è montata su supporti (motorizzati o non, ad arga argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale”.

 

In definitiva i principali elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione di un palco sono:

- “elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);

- elementi di ponteggio;

- elementi di raccordo e di giunzione;

- elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.)”. 

Anche in questo caso rimandiamo alle tante immagini che riportano buone prassi di palchi realizzati con sistemi integrati, con elementi di ponteggio multidirezionale, con elementi tralicciati, …

 

Il documento sottolinea poi che un aspetto importante nella gestione della sicurezza, in relazione alle attività di montaggio e smontaggio dei palchi, è la “presenza di differenti soggetti coinvolti, con le relative responsabilità, e le informazioni che, di volta in volta, sono necessarie nella realizzazione dei diversi eventi in cui viene utilizzato il palco”.

E nel caso in cui le OT abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014, “le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 del d.lgs 81/08”.

 

Per migliorare la consapevolezza dei vari ruoli ricordiamo brevemente le funzioni e gli obblighi di alcuni di questi soggetti:

- committente: “soggetto che esercita concretamente il potere decisionale e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione (punto 3.3. circolare n. 35 del 24 dicembre 2014). Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100, 101 del d.lgs 81/08. Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs 81/08 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs 81/08”. Il documento Inail riporta poi ulteriori obblighi a carico del committente;

- legale rappresentante del sito: “soggetto titolare della disponibilità del sito (palazzetto dello sport, stadio);

- progettista: “soggetto incaricato della progettazione dell’opera temporanea”;

- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del d.lgs 81/08. Egli redige il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono specificati all’Allegato III del ‘decreto palchi e fiere’ dal quale risulti fra l’altro: l’identificazione e la descrizione dell’opera, l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza., l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, le scelte progettuali ed organizzative, le misure preventive e protettive, le misure di coordinamento. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori”;

- coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione: “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del d.lgs 81/08 che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori”;

- impresa affidataria: “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il datore di lavoro è soggetto agli obblighi dell’art. 97 del d.lgs 81/08 ed in particolare verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”;

- impresa esecutrice: “impresa che esegue attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89 del d.lgs 81/08);

- lavoratore autonomo: “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione delle opere temporanee senza vincolo di subordinazione (art. 89 del d.lgs 81/08); - preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;

- lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”;

- fabbricante: “soggetto che produce elementi e/o componenti per la realizzazione delle opere temporanee”;

- fornitore: “soggetto che fornisce elementi e/o componenti per la realizzazione delle opere temporanee”.

 

Concludiamo segnalando che il documento Inail si sofferma su vari ulteriori aspetti: analisi strutturale e di stabilità, problemi relativi al sito d’installazione, montaggio e smontaggio, allestimento e verifiche della struttura.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Palchi per spettacoli ed eventi similari. Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA”, a cura di Luigi Cortis, Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa, edizione 2017 (formato PDF, 6.97 MB). 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Palchi per spettacoli ed eventi similari”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 – Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute –Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 - Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività



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