Come ridurre i rischi professionali nell’impiego dei trabattelli?
Roma, 25 Mag – Ci siamo soffermati nelle scorse settimane sui trabattelli - strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati che dispongono di stabilità propria, quattro piedini con ruote e una o più piattaforme - con riferimento al contenuto di un documento Inail dal titolo “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”.
Il documento realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail ha lo scopo di fornire “un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro”.
Abbiamo già accennato all’analisi dei rischi, con particolare riferimento a quelli “prevalenti”, presentando, in un precedente articolo, un interessante schema metodologico per la valutazione dei rischi presente nella guida Inail.
Continuiamo a fornire anche oggi informazioni sull’attività di analisi e valutazione dei rischi con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- I rischi complementari e quelli derivanti dalle attività lavorative
- I trabattelli: la presenza di dispositivi di protezione laterale
- I trabattelli: le indicazioni per i fabbricanti, i datori di lavoro e i lavoratori
I rischi complementari e quelli derivanti dalle attività lavorative
Il documento - a carattere non vincolante e a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail) - segnala che i rischi legati all’utilizzo dei trabattelli possono essere classificati in rischi prevalenti, rischi complementari e rischi derivanti dall’attività lavorativa.
Infatti oltre ai rischi prevalenti (rischi di caduta dall’alto, di ribaltamento e cedimento, rischi derivante dall’uso scorretto ragionevolmente prevedibile e dalla presenza di linee elettriche, …) “occorre considerare i rischi complementari cui il lavoratore è soggetto durante l’uso del trabattello”.
Questi rischi sono:
- “rischio di lesioni durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento del trabattello”: può dipendere “dal mancato rispetto delle procedure stabilite dal fabbricante ad esempio nella movimentazione dei componenti”
- “rischio derivante dalla caduta di oggetti durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento del trabattello”: “può essere causato dal mancato rispetto delle procedure stabilite dal fabbricante ad esempio per mancata installazione del fermapiede”.
Inoltre la valutazione dei rischi dovrà considerare “tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività lavorative che possono essere effettuate con l’utilizzo di un trabattello, come ad esempio quelle ai bordi di una copertura:
- il montaggio di parapetti provvisori;
- il montaggio di reti di sicurezza;
- gli interventi di impermeabilizzazione;
- gli interventi di manutenzione delle tegole;
- gli interventi di efficientamento energetico;
- l’esecuzione di opere da lattoniere;
- le riparazioni/manutenzioni in generale”.
I trabattelli: la presenza di dispositivi di protezione laterale
Si indica poi che per ridurre il rischio occorre “individuare e attuare le adeguate misure di prevenzione e protezione per garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza”.
E dunque devono essere “prioritariamente adottati provvedimenti di ordine tecnico-organizzativo e dispositivi di protezione collettiva”. Quando poi “non è possibile eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi residui, devono essere utilizzati idonei DPI”.
Si segnala poi che “la caratteristica del trabattello di poter essere montato, trasformato e smontato senza la necessità di utilizzare DPI contro le cadute dall'alto, ma con la presenza della protezione laterale in tutte le fasi, riduce il rischio di caduta dall’alto, insieme alla informazione, alla formazione e allo addestramento del lavoratore, obbligatori per attività in quota”.
Inoltre la modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio senza la necessità di utilizzare DPI contro le cadute dall'alto, “prevede l’adozione ed il montaggio dal basso della protezione laterale in modo tale che il lavoratore risulti protetto quando accede alla piattaforma superiore”.
I trabattelli: le indicazioni per i fabbricanti, i datori di lavoro e i lavoratori
Si indica poi che, in generale, la riduzione dei rischi derivanti dall’utilizzo di un trabattello “può essere ottenuta attraverso la scelta di un trabattello idoneo in relazione al sito, all’attività lavorativa, al suo corretto utilizzo e al rispetto scrupoloso delle procedure e delle istruzioni stabilite dal fabbricante”.
E ciò presuppone, per il fabbricante:
- “la progettazione e la realizzazione di un prodotto conforme al d.lgs. 81/08 e alle norme tecniche”;
- la fornitura del manuale di istruzioni.
Per il datore di lavoro:
- “la corretta scelta della tipologia di trabattello, conforme al d.lgs. 81/08, sulla base delle caratteristiche del sito e del tipo di attività lavorativa;
- la valutazione delle caratteristiche specifiche del sito e la eventuale predisposizione, ad esempio, di ancoraggi e/o di elementi di ripartizione del carico, prima di ogni utilizzo del trabattello;
- la verifica della idoneità psico-fisica del lavoratore all’utilizzo del trabattello;
- l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori” per tutte le fasi di utilizzo del trabattello, adeguate alle attività da svolgere;
- la messa a disposizione dei lavoratori del manuale di istruzioni.
Infine, per il lavoratore:
- “la frequenza dei corsi di formazione e addestramento relativi all’utilizzo del trabattello” (il tema della formazione è trattato nel capitolo 9 del documento);
- “l’utilizzo del trabattello conformemente alle indicazioni fornite dal datore di lavoro”;
- la consultazione del manuale di istruzioni per il corretto utilizzo del trabattello;
- “l’ispezione del trabattello e la compilazione della scheda dei controlli” (presentata nel capitolo 10).
Il capitolo sulla valutazione del rischio si conclude parlando poi del piano di emergenza.
Il piano di emergenza “deve essere predisposto per mitigare le conseguenze di un evento dannoso per il lavoratore”. Ed è compito del datore di lavoro “mettere a disposizione una procedura per attivare tempestivamente il soccorso del lavoratore. Ad esempio, nel caso in cui il lavoratore accusi un malore mentre si trova sulla piattaforma in quota, la procedura deve contenere, in particolare, la individuazione della modalità di accesso alla piattaforma da parte degli addetti al soccorso, in accordo alle eventuali indicazioni fornite dal fabbricante del trabattello”.
Inoltre il datore di lavoro deve garantire che “gli addetti al soccorso siano stati a tal fine addestrati e che l’esito dell’addestramento abbia avuto esito positivo”.
Concludiamo segnalando che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma anche sui piccoli trabattelli (UNI 11764:2019), che sono generalmente destinati “ad essere utilizzati in contesti specifici quali spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta ove devono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente”, e sulle “attrezzature speciali movibili” che non sono conformi alle norme tecniche. Queste ultime attrezzature, “in genere concepite per risolvere particolari esigenze di lavoro, hanno caratteristiche diverse dai trabattelli e dai piccoli trabattelli, in genere dimensionali (ad esempio l’altezza, la configurazione a più campate), oppure di utilizzo (per esempio per l’accesso ad altra opera)”.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2022.
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