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Il regolamento europeo che armonizza le regole sulla gestione dell’IA
L’8 luglio 2026 è stato pubblicato il nuovo regolamento sulle regole armonizzate sull’ intelligenza artificiale.
Questo regolamento nasce dopo l’esperienza maturata con i precedenti regolamenti e ha il grande vantaggio di costituire un riferimento armonizzato valido per tutti paesi dell’Unione europea.
Ricordiamo ai lettori che mentre una legge europea deve essere recepite in ogni paese con uno specifico provvedimento legislativo, un regolamento deve essere recepito così come è, senza necessità di emanare una legge nazionale.
Il crescente livello dei rischi legati all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale, specialmente in contesti ad alto rischio, ha reso necessaria la introduzione di ulteriori misure di sicurezza, che questo regolamento prende in considerazione. Come di consueto, al testo vero e proprio del regolamento viene premessa tutta una serie di considerando, che sono oltremodo utili per meglio comprendere alcune delle disposizioni che vengono successivamente illustrate.
Questo documento, in particolare, modifica il precedente regolamento 2024/1689. Non solo vengono modificati numerosi articoli di questo regolamento, ma vengono inserite nuove indicazioni, tra cui particolarmente importante è quella illustrata nell’articolo 4, dal titolo “alfabetizzazione in materia di IA”.
Ancora una volta viene sostenuta la necessità di una formazione per tutti coloro che operano in questi contesti, sia come fornitori, sia come utenti. A questo proposito, è possibile che la commissione possa stabilire obiettivi minimi comuni per tutti paesi europei.
Un altro articolo importante riguarda il trattamento di dati personali, ai fini del rilevamento della correzione delle distorsioni, che sempre più spesso appaiono nei prodotti generati da applicativi di intelligenza artificiale.
A questo proposito, vengono introdotti dei limiti rigidi all’utilizzo degli applicativi in questo particolare contesto.
Altre modifiche vengono inserite, destinate a tutti coloro che sono obbligati a sviluppare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, imponendo a tutti i soggetti coinvolti di prestare estrema attenzione all’utilizzo di questi applicativi ed ai risultati da essi elaborati. L’ufficio europeo per l’intelligenza artificiale elabora, al proposito, un questionario che può agevolare gli utenti nell’adempimento dei loro obblighi.
Viene formalizzata la nascita di un organismo di valutazione della conformità a queste disposizioni, in modo da avere un referente terzo e oggettivo, in fase di valutazione.
Questa modifica del regolamento comprende anche una sollecitazione agli organismi normativi europei di elaborare prodotti specifici, in modo da agevolare la conformità congiunta e la presunzione di conformità, in tutti i paesi europei. In queste misure di garanzia viene anche inserito il garante europeo della protezione dei dati, che viene invitato a istituire uno spazio di sperimentazione normativa per questi applicativi.
Particolare attenzione viene prestata alle attività dei fornitori di sistemi ad alto rischio, che possono effettuare prove pratiche e valutazioni, in condizioni reali, ma prima della messa in servizio di questi sistemi.
Il compito di vigilare sull’applicazione di questo regolamento è affidato al già menzionato ufficio per l’intelligenza artificiale. Vengono così superati possibili problemi legati alla effettuazione di verifiche in vari paesi europei. In particolare, a tale ufficio vengono anche affidati i poteri di effettuare ispezioni a distanza o sul posto, informando il fornitore interessato delle finalità dell’indagine e delle possibili sanzioni applicabili.
Gli ispettori sono dotati di ampi poteri, dettagliate in particolare nell’articolo 75 bis comma quattro. Esortiamo i lettori a leggere questo articolo, perché i poteri affidati sono veramente notevoli, comprendendo perfino la possibilità di sigillare i locali dove viene svolta l’attività sotto indagine.
In caso di non conformità, l’ufficio può applicare sanzioni pecuniarie e penalità di mora nel rispetto degli accordi presi, al fine di correggere non conformità rilevanti.
Il regolamento è completato da una serie di allegati, che chiariscono le categorie di applicativi cui si applicano le regole sopra illustrate.
Il documento si chiude illustrando le modifiche ai due precedenti regolamenti, rispettivamente quello del 2018 e quello del 2023, introducendo alcune chiarimenti ed alcune precisazioni, conseguente a quanto precedentemente illustrato.
Adalberto Biasiotti
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
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