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Strutture sanitarie: indirizzi applicativi per la prevenzione incendi
Roma, 20 Nov – Con il Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell’Interno recante ‘Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002’ sono stati introdotte modifiche e aggiornamenti relativi alla regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie. Aggiornamenti che riguardano:
- le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
- le strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2;
- le strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.
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Riguardo al Decreto del 19 marzo 2015, che ha avuto anche una successiva modifica con un comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata recentemente pubblicata una circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che riporta alcuni indirizzi applicativi.
La Circolare prot. n. 12580 del 28 ottobre 2015 ricorda che gli Allegati I e II del DM 19 marzo 2015 “sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002, mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007”. E per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture “è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare”.
Nel documento vengono esplicitate varie scadenze per:
A- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2;
B- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2;
C- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto.
Inoltre per quanto riguarda l'allegato III, che introduce il nuovo titolo V e detta le specifiche indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto) ancora da adeguare, “si evidenzia che la predisposizione e l'adozione di tale sistema deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l'intero processo. Si evidenzia, altresì, che anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi, in ogni caso, entro il 24 aprile 2025”.
Inoltre per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, “deve essere individuato, dal titolare dell'attività, un ‘responsabile tecnico della sicurezza antincendio’. Questo responsabile deve essere in possesso “di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all'interno dell'attività”.
Riguardo poi agli addetti antincendio si indica che “deve essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti antincendio sono distinti in :
- addetti di compartimento, nel numero indicati in tabella 1, che assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.
Con la designazione di tali addetti antincendio si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, restando comunque in capo al datore di lavoro la definizione delle correlate modalità organizzative”.
Si segnala che, in ragione delle finalità stabilite dalla regola tecnica, “tutti gli addetti antincendio sopra indicati dovranno frequentare il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”.
Dopo aver chiarito cosa si intende per compartimento, la circolare indica che relativamente alla determinazione del numero minimo di addetti di compartimento, si dovrà “assumere il numero più cautelativo tra quelli che si determinano con riferimento ai diversi parametri indicati” nella tabella 1 presente nella circolare. Tale tabella (“Esempi di determinazione del numero di addetti di compartimento”) è da intendersi “relativa ai soli compartimenti dove sono previste degenze (a prescindere dal numero dei ricoverati effettivi)”.
Il documento, che riporta anche una precisazione relativa ai gas medicinali, si sofferma infine sui requisiti del responsabile tecnico della sicurezza antincendio.
In particolare si ricorda che la norma stabilisce che tale responsabile deve:
a) “essere una figura tecnica;
b) essere in possesso dell' attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011”.
E relativamente al punto a) “si fa presente che la figura tecnica rientra tra le professioni individuate nel decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011. Inoltre, è appena il caso di segnalare che requisiti di cui al punto b) risultano in possesso di tutti i professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministro dell'interno”.
RTM
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