Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Prevenzione incendi e DM 1 settembre 2021: quali sono le novità?

Prevenzione incendi e DM 1 settembre 2021: quali sono le novità?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa Antincendio

20/09/2022

Il 25 settembre è prevista l’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021 sui criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Le novità, i tecnici manutentori, la circolare n. 14804 e le proroghe.

Roma, 20 Set – Come ricordato nel documento “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dal progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, con i tre DM del 2021 previsti dall’art. 46 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

 

 

si arriva al “definitivo superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

 

Superamento che dipende anche dalla abrogazione del DM del 1998 che avviene gradualmente con l’entrata in vigore dei singoli decreti:

  • DM 1 settembre 2021 (entrata in vigore prevista 25 settembre 2022): abrogazione di:
    • art. 3, comma 1, lettera e)
    • art. 4
    • allegato VI
  • DM 2 settembre 2021 (entrata in vigore prevista 4 ottobre 2022): abrogazione di:
    • art. 3, comma 1, lettera f)
    • artt. 5, 6 e 7
  • DM 3 settembre 2022 (entrata in vigore prevista 29 ottobre 2022): abrogazione dell’intero DM 10 marzo 1998.

 

Proprio per favorire nei nostri lettori un’elaborazione altrettanto graduale delle novità dei vari decreti, ci soffermiamo oggi in particolare sul DM 1 settembre 2021 che entrerà in vigore nei prossimi giorni, benchè sia prevista, ma non ancora formalizzata, una proroga. Infatti il Ministero dell’interno ha comunicato, con una Nota diffusa il 19 settembre, l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 4 del DM 1 settembre 2021.

 

Nell’articolo, con riferimento al decreto ministeriale e al documento Inail citato in apertura, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:



Pubblicità
Incendio - Prevenzione e protezione - 1,5 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

 

Decreto Controlli: le definizioni e la manutenzione e controllo degli impianti

Il DM 1 settembre 2021, come indicato all’articolo 2 (Campo di applicazione), stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

 

Questo il significato di alcuni termini usati nel decreto (articolo 1 - Definizioni):

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso

e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

 

Inoltre (articolo 3 - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) “gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto”. E si segnala che “l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni”. E il datore di lavoro ‘attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’.

 

Riprendiamo dal documento Inail una tabella con la sintesi dell’articolato e degli allegati del DM 1 settembre 2021:

 

 

Decreto Controlli: i tecnici manutentori e i criteri generali per i controlli

Come ricordato nell’articolo “ Decreto controlli: qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio”, il DM 1 settembre 2021 rende poi obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio.

Tuttavia in questo caso il Ministero dell’interno ha comunicato, con una Nota (Nota n. 12892 del 19 settembre 2022) inviata alle direzioni regionali e interregionali e ai Comandi dei Vigili del Fuoco, l’emanazione del DECRETO 15 settembre 2022 che contiene una modifica al decreto 1° settembre 2022.

 

Il Decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, apporterà alcune modifiche all’allegato II e proroga di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Disposizioni che, con il decreto, entreranno in vigore solo a decorrere dal 25 settembre 2023.

 

Al di là della proroga ricordiamo che riguardo alla qualificazione dei tecnici manutentori (articolo 4), su cui torneremo nei prossimi giorni, il DM 1 settembre 2021 indica che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati e le ‘modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II’ del decreto.

Inoltre la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ‘è valida su tutto il territorio nazionale’.

 

Riprendiamo poi quanto indicato nell’allegato I relativamente ai “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

 

Il datore di lavoro – indica l’allegato – “deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”. E si segnala che “la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.

Inoltre, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

 

Riprendiamo dal DM una tabella che riporta alcune ‘possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili’:

 

 

Decreto Controlli: la circolare n. 14804 e gli obblighi dei datori di lavoro

Presentiamo poi brevemente la Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 - del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – una circolare esplicativa che ha riportato i “primi chiarimenti” relativi al DM 1 settembre 2021.

 

La circolare, ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa, chiarisce che, “ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008”.


La circolare n. 14804 si compone dei seguenti paragrafi:

  • generalità;
  • requisiti dei docenti;
  • individuazione dei soggetti formatori;
  • elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
  • individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
  • esame di idoneità.

E per “disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti” dell’allegato II (Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio) del DM 01 settembre 2021, alla circolare sono allegate tre appendici recanti:

  1. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  2. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
  3. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

 

Come indicato nel documento Inail con il modello sopra indicato “il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l’ammissione all’esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato”.

Il decreto e la circolare costituiscono – indica il documento Inail – “strumenti fondamentali per contribuire al miglioramento della qualificazione degli addetti alla manutenzione degli impianti antincendio, la cui corretta esecuzione è uno degli aspetti più critici della sicurezza in caso di incendio nei luoghi di lavoro”.

 

Riprendiamo dal documento Inail anche una sintesi degli obblighi del datore di lavoro correlati al DM 1 settembre 2021:

 

 

Concludiamo ricordando che la circolare non tiene conto delle annunciate proroghe e modifiche e segnalando che, nei prossimi giorni, pubblicheremo altri articoli di approfondimento relativi ai nuovi decreti in materia di sicurezza antincendio, con particolare attenzione agli adempimenti, anche in termini di valutazione del rischio d’incendio, per aziende, datori di lavoro e operatori.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento citato nell'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, documento a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e Vincenzo Cascioli (Libero professionista), Collana Ricerche, edizione 2022 (formato PDF, 30.60 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Le novità della progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 con oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

 

Nota del Ministero dell’Interno n. 12892 del 19 settembre 2022 relativa alla “Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti alla prevenzione incendi”.

 


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Claudio.Aradori - likes: 0
20/09/2022 (07:45:38)
Sicuramente, se saranno i vigili del fuoco a rilasciare le abilitazioni , la qualità aumenterà, come per gli addetti antincendio.
Rispondi Autore: giuseppe54.tarantola@gmail .com - likes: 0
20/09/2022 (08:16:56)
Ho sentito dire che per quanto riguarda la formazione anche dei docenti per formazione antincendio è stato spostato il tutto a aprile 2023,in quanto i Comandi non sono ancora pronti
Rispondi Autore: temante - likes: 0
20/09/2022 (14:47:21)
Il Ministero dell’interno ha comunicato l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore del c.d. Decreto controlli D.M. 01.09.2021.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!