Decreto controlli: qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio
Roma, 29 Set – Come ricordato nell’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) la prevenzione incendi è una “funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”.
E nel comma 3 dello stesso articolo del TU del 2008 si indica che i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano decreti concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Con riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 il 25 settembre 2021 (e a distanza di più di dieci anni) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Il decreto e la figura del tecnico manutentore qualificato
- Il decreto e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- Il decreto e le modalità di qualificazione del tecnico manutentore
Il decreto e la figura del tecnico manutentore qualificato
L’importante decreto – relativo ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio – rende, come vedremo da settembre del prossimo anno, obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio.
In particolare nel primo articolo introduce la figura del tecnico manutentore qualificato.
Riprendiamo integralmente le definizioni presenti nella norma (articolo 1):
1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso
e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Il decreto e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Riprendiamo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.
Nell’articolo 3 si sottolinea che ‘gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto”. E si segnala che “l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni”. E il datore di lavoro ‘attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’.
Veniamo alla qualificazione dei tecnici manutentori (articolo 3).
Si indica che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati e le ‘modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II’ del decreto.
Inoltre la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ‘è valida su tutto il territorio nazionale’.
Riprendiamo poi quanto indicato tra i “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e
sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” nell’allegato I.
Si indica che “il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”. E si indica che “la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.
Inoltre, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.
Il decreto e le modalità di qualificazione del tecnico manutentore
In particolare le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, come definite nel decreto, sono articolate per generalità, docenti e contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, valutazione dei requisiti e procedure amministrative.
Si indica che (generalità) il tecnico manutentore qualificato “ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione”. Inoltre deve possedere “i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Veniamo, infine, ai contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore.
Si indica che i percorsi di formazione del manutentore qualificato “devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1”.
Riprendiamo il prospetto I dall’allegato:
Rimandiamo poi alla lettura di altri prospetti presenti nel decreto:
- il Prospetto 2: “riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1”.
- i Prospetti dal 3.1 al 3.13 “riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro”.
Concludiamo segnalando che il decreto, denominato “decreto controlli” – come indicato nell’articolo 6 - entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (quindi dal 25 settembre 2022) e dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 5) saranno abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
Tiziano Menduto
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