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Manutentori antincendio: autodichiarazione per i 3 anni di esperienza
La disciplina inerente alla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio ha registrato un fondamentale tassello applicativo. Nell'ambito del percorso evolutivo segnato dall'attuazione del D.M. 1° settembre 2021 (cd. "Decreto Controlli"), l'attenzione degli operatori e delle commissioni esaminatrici si è progressivamente concentrata sulle modalità operative di presentazione della documentazione probatoria, necessaria per l'ammissione alle procedure di valutazione dell'idoneità.
Come già illustrato nelle analisi dedicate alle
Nello specifico, per il percorso di valutazione dei requisiti che consente l'accesso diretto all'esame di idoneità senza l'obbligo di frequenza del corso di formazione teorico-pratico — riservato ai tecnici che possiedono una comprovata esperienza lavorativa nel settore —, il nodo cruciale risiede nella dimostrazione dell'anzianità di servizio pregressa. Per fare chiarezza su questo adempimento, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la Circolare DCPREV n. 22572 del 15 ottobre 2026, recante importanti indicazioni procedurali in merito alle modalità di presentazione della prova documentale dell'esperienza professionale di durata almeno triennale.
Il quadro normativo di riferimento: l'obbligo del triennio di esperienza
L'impianto regolatorio fissato dall'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 81/2008 e attuato dal D.M. 1° settembre 2021 prevede che l'esonero dalla frequenza della parte teorico-pratica del corso per l'accesso diretto alla valutazione di idoneità sia subordinato al possesso di un'esperienza professionale pregressa. Tale esperienza deve essere pari ad almeno tre anni nel settore della manutenzione e del controllo dei presidi antincendio.
Un aspetto temporale essenziale ribadito dalla prassi amministrativa riguarda il termine perentorio di maturazione del requisito: l'esperienza lavorativa deve risultare effettivamente svolta e completata entro e non oltre la data del 25 settembre 2022. Si evidenzia, inoltre, che la qualificazione non riguarda l'attività manutentiva in senso generico, ma deve comprendere uno specifico nesso di causalità e corrispondenza tecnica rispetto al singolo presidio antincendio (es. estintori portatili e carrellati, reti di idranti, porte e finestre apribili resistenti al fuoco, impianti di rilevazione ed estinzione) per il quale il tecnico richiede il rilascio del titolo abilitativo.
La svolta procedurale della Circolare VVF n. 22572/2026: l'uso del D.P.R. 445/2000
Storicamente, la dimostrazione del requisito triennale richiedeva il formale rilascio di un'attestazione di servizio sottoscritta dall'impresa di appartenenza o dai datori di lavoro presso cui l'attività era stata prestata. Tale adempimento ha tuttavia determinato rilevanti criticità gestionali nei casi di irreperibilità dell'azienda, cessazione o fallimento dell'attività datoriale, o in presenza di controversie giuslavoristiche tra datori di lavoro e dipendenti.
La Circolare DCPREV n. 22572 del 15/10/2026 supera definitivamente queste rigidità burocratiche. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha infatti confermato che l'attestazione di servizio rilasciata dal datore di lavoro può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa direttamente dal candidato ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli aspetti operativi di maggior rilievo introdotti dal chiarimento ministeriale riguardano:
Assenza di motivazione obbligatoria: la scelta di avvalersi dell'autodichiarazione anziché dell'attestazione rilasciata dall'impresa non richiede alcuna giustificazione formale (non occorre dimostrare il fallimento o la chiusura della precedente azienda);
Sottoscrizione e trasmissione: la dichiarazione deve essere sottoscritta secondo le modalità dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 (con firma digitale o firma autografa unitamente a copia del documento d'identità valido) e caricata in formato digitale sul portale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Tassatività del Curriculum Vitae: l'autodichiarazione agisce esclusivamente in sostituzione dell'attestazione di servizio datoriale. Rimane invece obbligatorio allegare il Curriculum Vitae dettagliato del candidato, attestante il percorso lavorativo e le competenze maturate.
I contenuti minimi della dichiarazione sostitutiva
Affinché la dichiarazione di atto notorio risulti idonea al superamento della fase istruttoria da parte della commissione esaminatrice, il testo deve recare elementi espliciti e circostanziati:
Specificazione dei presidi antincendio: l'indicazione esplicita della tipologia di impianto, attrezzatura o sistema antincendio oggetto della domanda di qualificazione, coerentemente con le categorie dell'Allegato II del D.M. 1° settembre 2021;
Descrizione delle attività svolte: il dettaglio delle mansioni operative eseguite nel periodo (es. sorveglianza, controllo periodico, manutenzione ordinaria e straordinaria);
Inquadramento temporale: la precisa indicazione delle date di inizio e fine dei periodi lavorativi antecedenti al 25 settembre 2022, necessarie a verificare il raggiungimento dei 36 mesi complessivi per il presidio indicato.
È opportuno ricordare che la presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci o contenenti dati non rispondenti al vero integra fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, comportando la decadenza da qualsiasi beneficio conseguito.
Implicazioni per datori di lavoro, RSPP e controlli ex art. 26 D.Lgs. 81/2008
Per i datori di lavoro committenti, gli HSE Manager e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) tenuti ad attuare le verifiche di idoneità tecnico-professionale previste dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 per i contratti d'appalto relativi ai presidi antincendio, la Circolare VVF n. 22572/2026 offre precise indicazioni:
Valore amministrativo dell'autodichiarazione: la dichiarazione sostitutiva resa dal manutentore serve unicamente a sbloccare l'iter documentale di ammissione all'esame presso i Vigili del Fuoco. Essa non costituisce in alcun modo titolo abilitativo né sostituisce la qualifica finale;
Verifica del regime transitorio: nei controlli in cantiere o in azienda, il committente deve verificare la documentazione che attesta il regolare instradamento del candidato nell'iter esaminatorio e la corrispondenza tra i presidi oggetto di manutenzione e quelli dichiarati nell'istanza.
Per un quadro completo sulla gestione aziendale delle attrezzature e dei controlli periodici, è possibile consultare gli approfondimenti dedicati alla
L'evoluzione normativa conferma come la corretta gestione amministrativa dei titoli abilitativi sia un elemento inscindibile dalla sicurezza tecnica, fondamentale per garantire l'efficienza dei sistemi antincendio e la piena conformità del registro dei controlli aziendale.
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