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Tecnici manutentori antincendio: le novità sulla fase transitoria
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026 il D.M. 22 settembre 2026, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che interviene sulla disciplina della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio prevista dal D.M. 1° settembre 2021.
Nella stessa giornata, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la Circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026, con le prime indicazioni operative e procedurali per l'applicazione delle nuove disposizioni.
I due provvedimenti intervengono a ridosso della conclusione del periodo transitorio previsto per l'entrata a regime della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, conclusosi il 25 settembre 2026. Il nuovo decreto non introduce una proroga generalizzata dell'obbligo di qualificazione, ma disciplina specifiche situazioni transitorie attraverso l'inserimento dell'articolo 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021.
Per datori di lavoro, RSPP e HSE manager è quindi necessario comprendere quali effetti producano le nuove disposizioni e, in particolare, quali tecnici possano proseguire le attività manutentive nelle more della conclusione delle procedure di qualificazione.
Il contesto normativo: dal D.Lgs. 81/2008 al D.M. 1° settembre 2021
L'impianto regolatorio riferito alla manutenzione dei presidi antincendio trova il proprio fondamento nell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La norma demanda alla decretazione interministeriale la definizione dei criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché per la qualificazione del personale preposto a tali attività.
In attuazione di tale delega, il D.M. 1° settembre 2021 ha introdotto l'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori, condizionando l'esercizio dell'attività al superamento di un esame di idoneità svolto dinanzi alle commissioni dei Vigili del Fuoco. La complessità organizzativa legata all'avvio dei corsi e alla logistica delle sessioni esaminatrici ha reso necessario definire il perimetro transitorio idoneoad assicurare la continuità dei controlli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.M. 22 settembre 2026: disciplina transitoria
L'elemento centrale del nuovo decreto è l'introduzione dell'articolo 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021. La disposizione non determina una proroga generalizzata del termine per conseguire la qualificazione, ma disciplina una specifica fase transitoria riferita ai tecnici che abbiano presentato, entro il 25 settembre 2026, una regolare istanza di valutazione dei requisiti.
In presenza delle condizioni previste dal decreto, tali tecnici possono proseguire l'attività manutentiva per le tipologie di impianti, attrezzature e sistemi antincendio indicate nell'istanza, nelle more della conclusione della procedura di valutazione e comunque entro il termine previsto dalla disciplina transitoria.
Il nuovo quadro deve quindi essere letto distinguendo tra la piena entrata a regime dell'obbligo di qualificazione, intervenuta il 25 settembre 2026, e la disciplina transitoria introdotta dall'articolo 6-bis, destinata a regolare le posizioni per le quali la procedura di qualificazione risulti ancora in corso.
Chi può proseguire l'attività manutentiva
La disciplina transitoria prevista dal nuovo articolo 6-bis si applica esclusivamente ai tecnici che abbiano presentato regolare istanza di valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 tramite l'apposito portale informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ("Corpo Digitale - Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati").
Per tali soggetti è consentita la prosecuzione delle attività manutentive limitatamente alle specifiche tipologie di impianti, attrezzature e sistemi antincendio oggetto dell'istanza presentata. La prosecuzione dell'operatività è ammessa:
fino alla conclusione formale della procedura di valutazione dell'idoneità da parte delle commissioni esaminatrici;
e comunque non oltre il termine tassativo del 31 marzo 2027.
Chi non ha inviato l'istanza entro la data limite del 25 settembre 2026 non può avvalersi della tutela transitoria e non è legittimato ad effettuare interventi di manutenzione fino al formale conseguimento dell'attestato di qualifica.
Le indicazioni operative della Circolare DCPREV prot. n. 20188/2026
A ridosso della scadenza del 25 settembre 2026, si sono riscontrate diffuse difficoltà operative nell'acquisizione preventiva del "pre-accordo" sottoscritto con il soggetto formatore o la sede d'esame accreditata. Per risolvere tale criticità e scongiurare l'improcedibilità delle domande inviate nei termini, la Circolare VVF n. 20188 del 24 settembre 2026 ha fornito tempestive istruzioni procedurali.
Nello specifico, per le istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026 ma temporaneamente prive del pre-accordo formalizzato, la circolare ha consentito ai candidati di allegare sul portale una dichiarazione sostitutiva d'impegno (il cui modello fac-simile è reso disponibile sulla piattaforma VVF). Attraverso tale dichiarazione, il candidato si impegna formalmente a produrre il pre-accordo sottoscritto non appena disponibile e, in ogni caso, in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della prova di valutazione.
La mancata allegazione iniziale del pre-accordo, se accompagnata dalla dichiarazione d'impegno, non costituisce motivo di rigetto o improcedibilità dell'istanza da parte delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco. Il documento sarà acquisito successivamente nel corso dell'istruttoria, fermo restando che ai fini del rispetto dei termini di legge fa fede la data di trasmissione dell'istanza registrata dal portale informatico.
Implicazioni e adempimenti per Datori di Lavoro, RSPP e Imprese
I provvedimenti emanati impattano direttamente sulle procedure aziendali di verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché sulla corretta gestione del registro dei controlli antincendio previsto dall'articolo 3 del D.M. 1° settembre 2021.
I datori di lavoro committenti e i rispettivi RSPP sono chiamati ad aggiornare i criteri di qualifica dei fornitori di servizi manutentivi, attuando verifiche puntuali:
Verifica dello status del manutentore: occorre accertare se il tecnico operante abbia già conseguito l'attestato di qualifica ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 o se stia operando in regime transitorio a fronte di un'istanza regolarmente trasmessa entro il 25 settembre 2026.
Corrispondenza specifica dei presidi: la qualificazione non è generica, ma è legata alle singole tipologie di presidi antincendio (es. estintori, rete idranti, porte e finestre resistenti al fuoco, evacuatori di fumo e calore, sistemi di rivelazione e allarme). È indispensabile riscontrare la perfetta corrispondenza tra la tipologia di presidio manutenuto e l'oggetto della qualifica o dell'istanza del tecnico.
Validità del Registro dei Controlli Antincendio: le operazioni di controllo e manutenzione annotate sul registro aziendale devono essere sottoscritte da personale legittimato. Interventi eseguiti da soggetti privi di qualifica e non coperti dalla transitoria dell'art. 6-bis privano la documentazione di valore legale di conformità, esponendo l'azienda a sanzioni in sede di vigilanza e a contestazioni in ambito assicurativo.
Quadro di sintesi delle condizioni operative
In sintesi, la disciplina operativa che regola l'ammissibilità dei tecnici manutentori antincendio si articola in tre fattispecie chiare:
Tecnico qualificato: ha superato la valutazione ed è in possesso dell'attestato di qualifica ex D.M. 1° settembre 2021 per le specifiche categorie di impianti e attrezzature.
Tecnico in regime transitorio: ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026; è autorizzato a proseguire le attività esclusivamente per i presidi indicati nell'istanza, in attesa del completamento dell'esame e non oltre il 31 marzo 2027.
Tecnico non legittimato: privo di qualifica e senza istanza inoltrata entro il 25 settembre 2026; non può effettuare attività di manutenzione sui presidi antincendio aziendali.
L'adozione del D.M. 22 settembre 2026 e delle indicazioni della Circolare VVF n. 20188/2026 impone dunque ai professionisti della sicurezza una pronta verifica documentale nei confronti di tutte le imprese manutentrici contrattualizzate.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 22 settembre 2026 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
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