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Il campo di applicazione del nuovo codice di prevenzione incendi

Il campo di applicazione del nuovo codice di prevenzione incendi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

13/09/2016

Un intervento presenta alcune degli articoli del decreto del 3 agosto 2015 contenente il nuovo Codice di prevenzione incendi. Modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi, campo di applicazione e disposizioni finali.


Roma, 13 Set – Dopo aver presentato in questi mesi i capitoli più significativi del nuovo “ Codice di prevenzione Incendi”, contenuto nel  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, torniamo a parlarne in termini più generali con l’aiuto di uno dei tanti interventi che in molti convegni hanno affrontato questa importante novità normativa entrata in vigore il  18 novembre 2015.
 
Ci soffermiamo oggi in particolare su un intervento ad un incontro, organizzato dalle associazioni ed enti correlati al  Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano, dal titolo “Il nuovo codice di prevenzione incendi - D.M. 03.08.2015”. Un incontro che si è tenuto a Milano il 16 marzo scorso.

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In “Il Codice di prevenzione incendi. D.M. 3 agosto 2015” l’Ing. Claudio Giacalone (Dirigente Addetto Comando Vigili del Fuoco Milano) presenta preliminarmente alcuni articoli del decreto senza entrare direttamente nell’analisi dell’allegato “Norme tecniche di prevenzione incendi”.
 
Ad esempio presenta l’articolo 1 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) che indica che le norme tecniche di prevenzione incendi, di cui all’allegato del decreto, si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 – di cui parleremo tra poco – in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafi ci di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
 
Veniamo al campo di applicazione contenuto nell’articolo 2:
 
Art.  2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.  151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
2.  Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.  In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività.
4. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
 
Riguardo al dettaglio delle attività (indicate nel comma 1 dell’articolo 2), nell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono presenti alcune tabelle esplicative.
 
Ad esempio in relazione all’attività contenute nell’allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del DPR n. 151/2011 riportiamo, a livello esemplificativo, alcune indicazioni relative alle attività 9, 14 e 27-31:
 
 
Riportiamo anche una tabella relativa alle attività 56, 57, 63, 64, 70, 75, 76:
 
 
Il relatore sottolinea poi quanto indicato nel comma 2 riguardo agli ‘interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore’ del decreto. In questo caso le norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
 
Infine il dirigente dei Vigili del Fuoco si sofferma anche sull’articolo 5 contenente le disposizioni finali.
 
Si ricorda che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi, di cui all’articolo 1, restano valide:
 
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.  La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
 
Inoltre si sottolinea (comma 2 dell’articolo 5) che per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
 151, il presente decreto non comporta adempimenti.
 
In conclusione viene riportata la struttura del Codice:
 
Sezione G - Generalità
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
 
Sezione S - Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
 
Sezione V - Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
 
Sezione M - Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
 
 
 
Il Codice di prevenzione incendi. D.M. 3 agosto 2015”, a cura dell’Ing. Claudio Giacalone  (Dirigente Addetto Comando Vigili del Fuoco Milano), intervento al convegno “Il nuovo codice di prevenzione incendi - D.M. 03.08.2015” (formato PDF, 136 kB).
 
 
 
 
 
 
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