Vigili del fuoco: valutazione dei rischi e misure per la salute e sicurezza
Brescia, 1 Lug – Nell’articolo di Mario Abate dal titolo “ La reale applicabilità del D. Lgs. 81/2008 ai vigili del fuoco” ci siamo già brevemente soffermati, con particolare attenzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sul contenuto del recente Decreto 21 agosto 2019, n. 127; decreto che contiene il “Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Riprendiamo oggi un nuovo approfondimento sull’applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Decreto legislativo 81/2008) con riferimento alle “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E lo facciamo presentando il Capo III, del decreto n. 127/2019, che contiene le “Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale”.
Ricordiamo che il Capo I contiene le disposizioni comuni e il Capo II quelle relative alle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e ad alcune strutture del Ministero dell'interno.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Il campo di applicazione del Capo III del decreto 127/2019
- Le novità in materia di valutazione dei rischi
- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il campo di applicazione del Capo III del decreto 127/2019
Partiamo dal campo di applicazione del Capo III del decreto (articolo 15).
Il Capo III disciplina le peculiari e specifiche “modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale nonchè nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative”.
Il comma 2 definisce le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:
- direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;
- capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;
- particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonchè di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonchè le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;
- riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati.
E, fatto salvo il dovere di intervento, “il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego”.
Inoltre (comma 4) e compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, “il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Le novità in materia di valutazione dei rischi
Veniamo ad uno degli articoli più importanti del decreto, su cui si era soffermato anche l’articolo di Mario Abate, relativo alla “valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica” (articolo 16).
Si indica (comma 1) che la valutazione dei rischi - di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi – “sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza”. Inoltre “la valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti”.
E riguardo a questo capitolo – come indicava Mario Abate – la novità sostanziale riguarda l’esclusione, dalla qualificazione di luoghi di lavoro, delle aree in cui i vigili del fuoco intervengono per soccorso tecnico urgente a tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell’ambiente, ivi compresi eventuali campi base, nonché tutte le installazioni necessarie per la gestione di emergenze e calamità.
In tali ambiti la valutazione dei rischi è ritenuta implicita nella professionalità sviluppata dal personale VVF nei corsi di formazione e negli addestramenti effettuati.
Riprendiamo integralmente, per completezza, i primi 5 commi dell’articolo 16 (abbiamo evidenziato la parte più rilevante):
Art. 16 Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica
1. La valutazione dei rischi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza. 2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego. 3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare. 4. Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3. 5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti. (…) |
Rimandiamo alla lettura integrale dell’articolo 16 riguardo alla “informazione e formazione specifica” (comma 6, 7 e 8) e ci soffermiamo, in conclusione, sulle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Riguardo alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (articolo 17) si indica che ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, “la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008”, è effettuata - dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco”.
Inoltre (comma 2) “sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonchè dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto”.
Segnaliamo, infine, che riguardo alla sorveglianza sanitaria (articolo 18) e nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al Capo III, “le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni previste dalle norme vigenti”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0 | 05/07/2020 (13:00:06) |
Art 16, c. 4, del dm 127.19 oggetto del presente. Domanda: il castello di manovra che è una struttura progettata per addestramento su varie attività operative è luogo di lavoro ai fini della Valutazione del Rischio da parte del datore di lavoro? Grazie anticipatamente. |