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Stato di applicazione e futuro della normativa sulla sicurezza

Stato di applicazione e futuro della normativa sulla sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

13/02/2017

La bozza della prossima relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo. Relazione su cui sta lavorando la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.


Roma, 13 Feb – Come più volte abbiamo raccontato nei nostri articoli, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D.Lgs. 81/2008) è un organo con funzioni consultive a cui sono attribuiti importanti compiti. Ha, ad esempio, il compito di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza e formulare proposte. Definisce le attività di promozione, valida buone prassi, valuta ed elabora documenti e relazioni.

 

Ed una delle relazioni che annualmente deve redigere è indicata alla lettera e), del comma 8 dell’articolo 6 del Testo Unico: “redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni”. Ricordiamo, a questo proposito, che l’articolo 8 è relativo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

 

Si tratta di un documento molto importante perché, come dice lo stesso Testo Unico, non fotografa solo l’esistente, ma stabilisce il “possibile sviluppo”, indica su che cosa si lavorerà a breve. Un aspetto rilevante per tutti coloro che si occupano, a diverso titolo, di salute e sicurezza.

 

E poiché è stata proposta ai componenti della Commissione Consultiva una bozza della futura relazione ed è iniziato l’iter di approvazione e redazione definitiva della relazione abbiamo deciso di pubblicare oggi ampi stralci di questa bozza soffermandoci eventualmente, nei prossimi giorni, anche su eventuali commenti e criticità.

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Segnaliamo che la bozza di relazione inizia riportando informazioni e novità relative a:

- Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;

- Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- Comitati regionali di coordinamento

- Commissione interpelli;

- Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.

 

Ci soffermiamo più nel dettaglio, invece, sulle varie attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008:

- “Con riguardo all’art. 3, comma 2, del d. lgs n. 81/2008, in ordine alla predisposizione di norme dirette ad individuare le particolari esigenze, rispetto alla applicazione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, di determinati settori e attività deve essere ancora approvato definitivamente lo schema di Decreto Interministeriale, su proposta del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato e Volontari), recante il “Provvedimento di regolamentazione per l’applicazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Attualmente si è in attesa dello schema definitivo del Decreto, predisposto a cura della Amministrazione di prevalente competenza;

 

-  è stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo al “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” - ai sensi dell’art. 232 del D.lgs. n. 81/2008 – e inviato dallo scrivente Ministero per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”). Il Ministero della Salute ha sollevato obiezioni sulla definizione del rischio irrilevante per la salute e, pertanto, si attende la ricostituzione del Comitato valori limite per l’elaborazione di una nuova definizione; 

 

- è stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo all’inserimento della lavorazione “sabbiature a secco con materiali contenenti silice libera cristallina in ambienti di lavoro confinati” nell’allegato XL, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, – con le procedure previste dall’art. 232, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 – e inviato in data 14 dicembre 2012 per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”); a seguito di un’osservazione del Ministero della Salute si è resa necessaria una modifica della disposizione relativa all’ambiente fisico in cui è destinato ad operare il divieto di lavorazione di cui trattasi. Tale modifica è in corso di verifica;

 

- Sono stati pubblicati n. 2 Decreti Direttoriali (18 marzo e 9 settembre 2016) di inserimento dei soggetti abilitati, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, all’esercizio delle attività delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del d.lgs. n. 81/2008. I provvedimenti sono stati resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  www.lavoro.gov.it, alla sezione “sicurezza nel lavoro”;

 

- Su proposta del Ministero della Giustizia, lo schema di Decreto Interministeriale “Provvedimento di regolamentazione per la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell’amministrazione della Giustizia” è stato trasmesso alle Amministrazioni competenti, le quali si sono scambiate le rispettive osservazioni. Il concerto è stato reso da parte del Ministero del Lavoro per cui si è attesa dell’emanazione del Decreto;

 

- In data 1 agosto 2016, con Decreto direttoriale, è stato adottato il quinto elenco - di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Decreto 4 febbraio 2011 - delle "aziende autorizzate" e dei "soggetti formatori" a effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 185 del 9 agosto 2016.

 

- È stato pubblicato, in G.U. n. 192 del 18 agosto 2016, il D. lgs. 1 agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.  L’intervento normativo persegue l’obiettivo, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi dovuti all’esposizione agli agenti fisici, e precisamente ai campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro. Ciò anche al fine di rendere la legislazione italiana in materia aderente alle ultime innovazioni normative recepite sia a livello europeo che a livello internazionale. Il decreto legislativo n. 159/2016, contiene modifiche al D. lgs. n. 81/2008, in particolare al Capo IV del Titolo VIII. Destinatari del provvedimento sono tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti. I settori e le attività principalmente interessati sono il settore industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, delle telecomunicazioni e ferroviario. Il decreto è entrato in vigore il 2 settembre 2016;

 

- Nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 226 del 27 settembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 42) è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.), nonché le regole per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d. lgs n. 81/2008. Il S.I.N.P. fornirà dati utili a orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti assicurativi pubblici, anche indirizzando l’attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi;

 

-Nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito il nuovo Accordo relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Il nuovo accordo sostituisce l’analogo precedente del 26 gennaio 2006 e risponde alla necessità di procedere ad una sostanziale revisione di tale documento in quanto non più coerente con il quadro normativo complessivamente delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro  e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Nel sancire il nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine di rendere uniforme la disciplina dettata dagli stessi, realizzando così un sistema formativo lineare e completo.

 

- Nell’ambito di tale accordo è stata data attuazione all’art. 37, comma 14-bis (comma inserito dall’art. 32 del D. L. 69/2013 convertito con modificazioni nella Legge 98/2013): “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è  riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6”;

 

- Il gruppo di lavoro interistituzionale Oira (Online Interactive Risk Assessment), coordinato dall’INAIL, dopo la presentazione e l’approvazione del tool dedicato al settore uffici nell’ambito della riunione di Commissione consultiva del 16 dicembre 2015, ha avviato nell’anno 2016 la prima fase della sperimentazione dello strumento, al fine di verificarne l’efficienza e l’efficacia. In data 4 ed 8 novembre si sono tenute due riunioni dei sottogruppi OiRA, nel corso delle quali sono stati a condivisi gli esiti della prima fase della sperimentazione del progetto poi evidenziate nel corso della riunione plenaria tenutasi in data 14 novembre 2016. Seguirà la seconda fase della sperimentazione che vedrà il coinvolgimento di un maggior numero di aziende”.

 

La bozza di relazione riporta poi altre disposizioni in fase di conclusione:

 

- “è stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale, ex art. 3, comma 13-ter, del d. lgs. n. 81/2008 al fine di  “Definire, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali […]”.Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di validazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, da  rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;

 

- E’ stata, inoltre, predisposta, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 81/2008 così come modificato dall’art. 32 del decreto del fare, la bozza di d.P.R. recante il “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”. Tale decreto è, attualmente, in fase di definizione unitamente all’INAIL cui è stato affidato il compito di accertare la sussistenza in capo alle aziende partecipanti agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica del requisito preferenziale previsto dal suddetto decreto.

 

- Sempre in attuazione del decreto del fare è stato predisposto lo schema di decreto, ex art. 29, comma 6-ter , del d. lgs. n. 81/2008, al fine di procedere all’“Individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il Decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 e al presente articolo.  Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”. Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di elaborazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;

 

Il documento riporta poi in conclusione anche le circolari pubblicate in materia, indicazioni sullo stanziamento di fondi per le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, e le “ulteriori disposizioni che non sono state ancora adottate con indicazione delle disposizioni normative del ‘testo unico’ di rispettivo riferimento”.

 

 

Bozza della Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (art. 6, comma 8, lett. e), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), versione 10 gennaio 2017 (formato PDF, 856 kB).

 

 

Tiziano Menduto



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