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Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?
Presentiamo un contributo dell’avvocato Rolando Dubini che solleva alcune perplessità su una delle risposte fornite dal documento “ FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione” pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un documento che ha l’obiettivo di fornire utili chiarimenti per garantire una uniformità interpretativa e una migliore applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Il quesito su cui si sofferma l’avvocato Dubini è il numero 11 che riprendiamo integralmente:
- Quesito n. 11: Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?
- Risposta: Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69. Infatti, l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l’altro, che” A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
No, l’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non è entrato in vigore il 19 maggio 2025. È entrato in vigore il 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Una FAQ non può riscrivere un Accordo. E la Gazzetta Ufficiale non si batte con un link al sito ministeriale.
Su questo punto non c’è alcun vero dubbio giuridico. C’è soltanto un testo normativo chiaro e, dall’altra parte, un tentativo improprio di spostarne gli effetti con una risposta amministrativa priva di forza normativa.
L’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 contiene una clausola finale precisa: entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Questo è il dato. Non una ricostruzione. Non un’opinione. Non una lettura possibile tra altre. È il criterio di efficacia espressamente scelto dall’atto.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 24 maggio 2025. Dunque la conclusione è lineare: l’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025.
L’indicazione del 19 maggio 2025, contenuta nella FAQ che richiama la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, non è giuridicamente idonea a modificare questa conclusione. Perché una FAQ non ha il potere di integrare, correggere o sostituire il contenuto precettivo di un Accordo Stato-Regioni. Una FAQ può orientare. Può spiegare. Può anche sbagliare. Ma non può riscrivere la clausola finale di un atto che lega espressamente la propria entrata in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il nodo è tutto qui. Se l’Accordo avesse detto “entra in vigore dalla pubblicazione sul sito del Ministero”, la questione sarebbe chiusa in quel senso. Ma non lo dice. Dice altro. Dice Gazzetta Ufficiale. E in diritto le parole contano, soprattutto quando disciplinano l’efficacia temporale di un atto.
Il richiamo all’art. 32 della legge n. 69 del 2009 non rovescia il problema. Quella disposizione riguarda la pubblicità legale degli atti amministrativi sui siti informatici delle amministrazioni. Ma non consente affatto di disapplicare o neutralizzare una clausola specifica di entrata in vigore che rinvia alla Gazzetta Ufficiale. Una disciplina generale sulla pubblicazione online non può prevalere sulla regola speciale contenuta nell’atto stesso. Sostenere il contrario significa confondere il piano della pubblicità con quello dell’efficacia normativa.
Conclusioni
Premesso che l’Accordo collega la propria entrata in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che la pubblicazione in Gazzetta è del 24 maggio 2025, se ne deduce in modo logicamente inconfutabile che l’entrata in vigore decorre dal 24 maggio 2025.
Il 19 maggio 2025 è soltanto la data della pubblicazione sul sito ministeriale. È un fatto amministrativo diverso. Non coincide con il criterio di efficacia scelto dall’Accordo.
Non si tratta di formalismo. Si tratta di certezza del diritto. Se si ammette che una FAQ possa anticipare l’entrata in vigore di un atto rispetto a quanto stabilito dal suo stesso testo, allora si introduce un criterio opaco, variabile e giuridicamente instabile. E si accredita l’idea pericolosa secondo cui documenti interpretativi informali possano prevalere, di fatto, sulle fonti che dovrebbero soltanto illustrare. È la negazione dello Stato di Diritto e delle regole previste dalla Costituzione.
La conclusione operativa è una sola: l’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è entrato in vigore il 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il resto non è interpretazione rigorosa del testo. È una forzatura amministrativa che il testo non consente.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
Scarica la normativa di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 10/04/2026 (09:12:38) |
| Quasi non credevo ai miei occhi e sono andato a riguardare. - il testo dell'Accordo, parte VII punto 1: "... entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana..." - le recenti FAQ al quesito n.11: "...entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro..." Meno male che è un errore di soli 5 gg e non di mesi, quindi non penso faccia gran danno, ma di per sé è un errore che ha dell'incredibile. Non c'era da inventare e interpretare assolutamente nulla. | |
