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Pubblicato il decreto sicurezza: le modifiche al decreto 81

Pubblicato il decreto sicurezza: le modifiche al decreto 81
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

08/10/2018

Il DL 113/2018 prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri: la notifica preliminare dovrà essere inviata anche al Prefetto.

E’ stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

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La modifica prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri, in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori.

 

 

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale

 

Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

 

 

Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:

 

“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

 

  • cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
  • cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

RFG

 

 

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale

 



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Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0
08/10/2018 (08:49:39)
Ma al Presidente di Regione e Provincia, al Sindaco, alle Rappresentanze Sindacali più significative, all'Agenzia delle Entrate, all'INAIL, all'ISTAT, ecc., no?
Possibile che il Committente debba mandare comunicazioni a destra e a manca, e che, a distanza di più di vent'anni dalla sua istituzione, non si riesca a partorire un portale nazionale nel quale il Committente o il RL carichi le Notifiche Preliminari e tutte le informazioni necessarie una volta per tutte, e dove le Amministrazioni interessate facciano una semplice consultazione delle informazioni desiderate (che oltretutto così sarebbero agevolmente trattabili ed analizzabili su scala nazionale)?
Rispondi Autore: Tadini Carlo - likes: 0
08/10/2018 (09:00:49)
Buongiorno, purtroppo vedo negli anni un incremento di burocrazia che toglie attenzione al controllo effettivo sul campo (la misura di prevenzione tecnica per assurdo diventa meno importante dell'aspetto burocratico ). Spesso adempimenti che si traducono in costi diretti e indiretti con risultati di poca utilità. Buona giornata.
Rispondi Autore: Alessandro Pedemonte - likes: 0
08/10/2018 (11:42:11)
Mancano indicazioni normative sulle situazioni in itinere.
Le Notifiche già inviate, di cantieri in corso, vanno inoltrate? E gli aggiornamenti delle Notifiche già inviate?
Aspettiamo linee guida e chiarimenti
Rispondi Autore: Federico Gabbrielli - likes: 0
08/10/2018 (12:51:29)
@Marco Martelletti

Beh cmq in Toscana c'è già da anni. Si invia esclusivamente telematicamente al portale asl.
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
09/10/2018 (09:41:54)
In Regione Lombardia da anni la notifica è inviata per via telematica; è quindi ovvio che mi attenda che venga inviata direttamente da chi gestisce il sito al Prefetto

e buona lettura....
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0
11/10/2018 (12:08:57)
Riprendo un illuminante intuizione del signor Catanoso, che pressappoco suona così: 'nel nostro paese dobbiamo scrivere che faremo cose e mai nessuno verrà a controllare che si sia fatto come scritto; oltralpe delle cose che son da fare se ne parla, ma poi effettivamente chi deve controllare controlla, e se non hai fatto come detto, son dolori...
Bon, scriviamo anche al prefetto.
Ricordo, il secolo scorso, non esisteva una legge, la 241/90, che impediva all'amministrazione di acquisire più di una volta i medesimi dati, imponendo lo scambio tra i vari uffici dei dati forniti una volta sola? [ I documenti
attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente
può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. ]
Uno Stato che non conosce le leggi che ha emanato (o, peggio, le conosce ma non le applica!), quanto può costituire deterrente per chi le leggi non le vuole rispettare? Mah...
Rispondi Autore: Stefano Farina - likes: 0
12/10/2018 (13:38:46)
In Provincia di Trento, pur essendo attivo l'invio unico per via telematica, sarà comunque necessario effettuare l'invio al Prefetto (Commissario del Governo) tramite PEC.
Inoltre allo stato attuale tale invio tramite PEC sarà ad esclusivo appannaggio di Committente/Responsabile dei Lavori (non ammesse deleghe o similari ad altri soggetti).
Rispondi Autore: anton giulio lotti - likes: 0
13/10/2018 (09:39:37)
Infatti come hanno detto altri sopra, la notifica preliminare viene fatta sul portale in Sardegna e mi oare ovvio che la comunicazione debba essere automaticamente trasmessa dal portale a tutti gli enti interessati. Altrimenti che serve avere fatto tutto questo ambaradam se poi devi fare altra burocrazia inutile ???
Rispondi Autore: Giuseppe Porretti - likes: 0
13/10/2018 (12:10:52)
Marco Martelletti Santo Subito!!!! non dico altro. Qualcuno può prendere a cuore l'esigenza di semplificazione "spiccia", senza troppe parolone o progetti che poi non vanno da nessuna parte. Ogni regione ha il suo sistema di invio, è normale tutto questo in un paese normale?
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
13/10/2018 (17:14:24)
perchè non promuoviamo un dlgs RIONALE ? Ogni via di ogni frazione di ogni comune di ogni provincia ...ehm scusate ...di ogni UTI ...ehm scusate ...di ogni futura ri-nuova provincia di ogni regione stabilisce delle regole poi in sede di riunione condominiale stabiliremo sotto-regolamenti e procedure a seconda dei piani pari o dispari . Leggetevi "LE LEGGI FONDAMENTALI DELLA STUPIDITA' UMANA" di carlo Cipolla forse individueremo chi è STUPIDO o BANDITO o SPROVVEDUTO o INTELLIGENTE (mooolto raro) in tutto questo BAILLAME di norme e contro-norme. Noi consulenti vorremmo comportarci da INTELLIGENTI (dare al cliente un vantaggio ed avere un vantaggio di stima ed economico per noi) ma poi ci troviamo davanti a leggi impossibili e quindi passiamo per BANDITI (ottenere un vantaggio per sè con svantaggio per il cliente) e per non esserlo a volte facciamo gli SPROVVEDUTI (ci rimettiamo noi con vantaggio del cliente) e nel complesso finale risultiamo degli STUPIDI (svantaggio nostro e del cliente). Chi ci guadagna in questo gioco al massacro (nel vero senso della parola , purtroppo con 1000 morti all'anno) ? Bravi tutti quelli che hanno commentato più sopra concordo con tutti. Mandi
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
13/10/2018 (17:16:11)
...per "cliente" intendevo un datore di lavoro e tutti i suoi lavoratori dipendenti e la loro "salute e sicurezza"...ovviamente
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
14/10/2018 (21:05:18)
Carta ed ancora carta! Hanno seppellito la sicurezza sotto montagne di carta.
Ricordate quando bisognava mandare una Raccomandata alle ASL e Direzione Provinciale del Lavoro con la lettera di nomina del R.S.P.P.
Dopo aver riempito gli armadi con una nuova legge è stato abolito.
Inoltre vi è una Legge dello Stato che obbliga gli enti pubblici a trasmettere i documenti tra loro e di non continuare a richiederli al cittadino. E lo facciano!
Rispondi Autore: Giovanna Maestri - likes: 0
24/10/2018 (15:52:31)
Ci si avvale già della piattaforma SIGO regione Emilia Romagna, che provvede ad inoltrare agli organi competenti. Tale piattaforma si aggiornerà per invio a Prefettura. Nel frattempo sarebbe meglio chiarire se l'invio rimane a carico del committente o dal R L.
Rispondi Autore: felice LUPO - likes: 0
14/03/2019 (16:09:27)
Articolo 99 -
Notifica preliminare
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, etc..."
mi sembra doveroso sottolineare che, la notifica preliminare al prefetto viene predisposta solo per i lavori pubblici

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