Progetti sperimentali in e-learning nel settore sanità
Firenze, 18 Set – L’ accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che ha comportato diverse novità in materia di formazione alla sicurezza, prevede al punto 12.7 l’utilizzo della metodologia di insegnamento in e-learning per la formazione specifica dei lavoratori esposti a rischio basso. E al punto 12.6 permette anche il “mutuo riconoscimento tra Regioni” di ulteriori progetti sperimentali in e-learning.
A far riferimento a questa possibilità e a intraprendere - come fatto anche da varie altre Regioni - “azioni utili a sperimentare moderne metodologie di insegnamento/apprendimento che permettano, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37 comma 12, forme flessibili di erogazione della formazione e, in adempimento al comma 13 dello stesso articolo, efficaci modalità di accesso ai percorsi da parte dei lavoratori di lingua straniera e/o con diversa capacità sensoriale”, è la Regione Toscana. E lo ha fatto con la Delibera n. 959 del 22 luglio 2019 recante “Accordo Stato - Regioni del 07.07.2016 ex art. 37 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 81/08: definizione criteri per l’approvazione e realizzazione di progetti formativi sperimentali in modalità di apprendimento e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di Aziende/Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario del territorio toscano”.
Con l’articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
- La delibera della Regione Toscana
- Gli indirizzi per la definizione dei progetti
- I soggetti formatori dei corsi
- L’indice dell’allegato alla delibera
La delibera della Regione Toscana
Con la suddetta deliberazione la Regione Toscana effettua, nel territorio regionale, una sperimentazione temporanea (“avrà durata di tre anni a partire dall’approvazione del progetto”, eventualmente prorogabile) di progetti formativi in e-learning per la formazione specifica dei lavoratori esposti a rischio medio e alto nel settore sanitario, dato che questo settore – come indicato nella norma – “presenta peculiari caratteristiche quali l’elevata numerosità di personale, l’alta presenza di lavoratori equiparati ex Art. 2 D.lgs. 81/08 quali stagisti, tirocinanti e professionisti specializzati, anche di lingua straniera, che intrattengono con le Aziende rapporti di breve e brevissima durata, nonché la consistente presenza di personale con capacità sensoriale e/o motoria ridotta e difficilmente conciliabile con la discenza in un corso di formazione frontale”.
La Regione si riserva poi di allargare in futuro la sperimentazione “ad altri settori merceologici e/o ad altre tipologie di aziende/enti del medesimo settore, con eventuali successivi atti deliberativi”.
Con la delibera sono dunque approvati, “per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative”, indirizzi e criteri “per l’approvazione di progetti formativi sperimentali (indirizzi e criteri inseriti nell’Allegato A).
Tuttavia si rimanda ad un successivo decreto dirigenziale del settore regionale “Salute e sicurezza sul lavoro e progetti speciali in ambito prevenzione” della Direzione “Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale” l’approvazione “della modulistica e dei termini per la presentazione delle domande per l’approvazione dei progetti sperimentali”.
Gli indirizzi per la definizione dei progetti
Riprendiamo dalla delibera gli indirizzi per la definizione dei progetti sperimentali:
- “I progetti sperimentali dovranno essere svolti in ottemperanza ai criteri generali definiti dall'Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 ex art.37, così come modificato dall' Accordo Stato – Regione n. 128 del 7 luglio 2016, ed in particolare nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning” dell’Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016”,
- dovranno prevedere una diversificazione dei moduli formativi in funzione degli specifici rischi connessi alle diverse qualifiche professionali presenti in azienda ed alle specifiche mansioni svolte;
- dovranno prevedere l'effettuazione di un monte ore corso superiore a quello minimo indicato dall' Accordo n. 221/2011, pari ad almeno il 25% delle ore totali previste per la formazione specifica (almeno 3 ore aggiuntive per il rischio medio e 4 ore aggiuntive per il rischio alto);
- dovranno prevedere una modalità di erogazione della formazione ‘blended’, che preveda sia il ricorso alla modalità e-learning, sia alla modalità in presenza, con un monte ore da svolgere in modalità d'aula pari ad almeno il 25% delle ore totali previste dall'Accordo n.221/2011, comprensive delle ore di cui al precedente punto 3 e della verifica in presenza”.
I soggetti formatori dei corsi
Si indica poi che le Aziende e gli enti privati che “realizzeranno progetti sperimentali dovranno avvalersi dei seguenti soggetti formatori, così come definito nell'Allegato II dell'Accordo del luglio 2016 e confermato nell' Interpello n. 7/2018 ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 81/2008:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende sanitarie locali ecc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009, e nello specifico per Regione Toscana ai sensi delle delibere n. 1407/17 e ss.mm.ii. e n. 894/16 e ss.mm.ii.
- le Università;
- le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- l'INAIL;
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'amministrazione della Difesa;
- le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'Interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; Formez; SNA (Scuola nazionale dell'Amministrazione);
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art.2, comma 1, lettera ee) del D. Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.51 del D. Lgs.n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- gli ordini e i collegi professionali”.
Si indica poi che le Aziende e gli enti del Sistema Sanitario Regionale che realizzeranno i progetti sperimentali, “in linea con quanto indicato nelle DGR 538/2006 e DGR 643/2008, dovranno avvalersi del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (Formas)”.
L’indice dell’allegato alla delibera
Concludiamo riportando l’indice dell’Allegato A della Delibera regionale n. 959 del 22 luglio 2019:
Sommario
1 Ambito di applicazione e finalità
2 Soggetti che possono richiedere l'approvazione di progetti sperimentali
3 Presentazione dei progetti sperimentali
4 Soggetti formatori
5 Indirizzi per la definizione dei progetti sperimentali
6 Presentazione dei progetti sperimentali
7 Verifica dei requisiti ed approvazione dei progetti
8 Elenco
9 Valutazione delle attività realizzate
10 Durata della sperimentazione
11 Proroga e termini di apertura del bando
12 Rinvio agli Accordi Stato - Regioni
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.