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Oggi al voto la conversione in legge del decreto "del fare"

Oggi al voto la conversione in legge del decreto
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

24/07/2013

Voto blindato per la conversione del DL 69/2013 con riferimento al testo approvato dalle Commissioni riunite. Le anticipazioni sul testo portato in votazione oggi. Rimangono le semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata.

Roma, 24 LUG – Troppi emendamenti, oltre 800, e troppo poco tempo prima della pausa estiva. Questa la motivazione che ha portato il Governo, attraverso le parole del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, a chiedere alla Camera il voto di fiducia relativo alla conversione in legge del Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “ decreto del fare” o “decreto fare”.
 
Il Decreto Legge n. 69/2013 di rilancio dell’economia, contiene - come i nostri lettori ormai sapranno – diverse disposizioni in materia disemplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
E nei giorni successivi alla promulgazione e alla entrata in vigore, i vari commenti, più o meno critici, si sono sostanziati in prese di posizioni ufficiali di tecnici, di esponenti politici, di parti sociali e, specialmente, in pareri positivi, ma con proposte di modifica, da parte delle Commissioni di Camera e Senato.
Poi l’arrivo alla Camera e 60 giorni di tempo, tra Camera e Senato, per la conversione in legge dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
I tempi troppo ristretti fino alla pausa estiva, la difficoltà di alcune forze politiche nell’accorpare/ridurre, senza condizioni, i tanti emendamenti presentati, l'affollamento del calendario parlamentare e probabilmente la paura di nuovi temi di discussioni capaci di  aumentare le tensioni nella maggioranza. Tutto ciò ha portato al voto di fiducia.
O come detto da Dario Franceschini, nel racconto stenografico della seduta di ieri: “a nome del Governo, appositamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo approvato dalle Commissioni riunite nell'ultima versione approvata dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea”.
 
La votazione alla Camera, per appello nominale, avrà inizio oggi alle ore 11,25, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 10.

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Quale sarà, a questo punto, il decreto 81/2008 che risulterà da un’eventuale e probabile voto favorevole alla fiducia?
 
Per capirlo possiamo consultare il testo approvato il 22 luglio 2013 dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), a seguito del rinvio deliberato dalla Camera nella seduta dello stesso 22 luglio 2013. Il testo, che sarà messo in votazione oggi, prevede alcune delle modifiche proposte da diverse Commissioni, ma non tutte.
 
Ad esempio non sarà soppresso, come richiesto dalla Commissione Lavoro della Camera, l’articolo 35 del decreto legge. Non sarà soppresso, ma modificato.
 
Queste le modifiche all’articolo 35 del DL 69/2013 e, indirettamente, al D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
 
1.All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
 
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni».
 
Riportiamo altre parti relative alle modifiche al decreto 81/2008 su cui è stata chiesta la fiducia, per lo meno con riferimento alle variazioni rispetto a quanto contenuto nell’originario decreto legge.
 
All’articolo 32 del DL 69/2013 al comma 1 è stato ad esempio aggiunto il seguente testo:
 
0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente       
«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»;
 
0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
 
Rispettato quanto richiesto dalla Commissione Lavoro per il decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico: si terrà conto non solo degli infortuni ma anche delle malattie professionali.
Ed è stato incorporata nel testo anche la riduzione del cambio del limite dei dieci uomini-giorno, quale criterio per l’obbligo della redazione del DUVRI o dell’individuazione dell’incaricato. Sono stati chiariti anche alcuni specifici rischi:
 
 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
 
Infine, rimandando i lettori ai futuri approfondimenti di PuntoSicuro, un’altra novità riguarda un’aggiunta all’articolo 32 del DL 69/2013, aggiunta che verrebbe a modificare l’articolo 29
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del D.Lgs. 81/2008:
 
a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 
«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
24/07/2013 (16:14:07)
Per quanto riguarda le modifiche al DL 69/2013 riguardanti le modalità di valutazione dei rischi, oltre al fatto che si terrà conto anche delle malattie professionali, si legge anche che il futuro decreto, riporterà in allegato il modello mediante il quale il DL dimostri (e non attesti, come era stato indicato inizialmente)di aver effettuato la valutazione dei rischi. Detto questo, mi chiedo cosa, questo modello, potrà contenere, di diverso, rispetto alle procedure standardizzate.
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
24/07/2013 (16:24:22)
Nella lingua italiana, tra attestare e dimostrare c'è una bella differenza!
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
24/07/2013 (20:32:19)
A questo punto una eventuale mia proposta sarebbe questa: estendere le procedure standardizzate, non solo a determinate attività con meno di 10 dipendenti, ma a tutte le attività a basso rischio infortuni e malattie professionali (ovviamente il numero dei dipendenti deve essere ragionevole, p.es < 50). La cosa più importante però dovrebbe essere un'altra, e cioè eseguire più controlli presso le aziende e verificare se effettivamente il documento di valutazione dei rischi (o altro documento come le procedure standardizzate) sia effettivamente realizzate per quella determinata azienda e sia funzionale. Bisogna finirla con questi DVR (standard) realizzati per 100 euro senza nemmeno effettuare un sopralluogo in azienda!!!
Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
26/07/2013 (16:08:14)
Decreto delle "parole" più che del fare dove stavano codesti in questi ultimi anni ? Non sanno che con l'introduzione dei contratti precari di ditte di somministrazione interinale,cooperative e similari precari di fatto hanno portato a catafascio l'Italia intera? Non sanno che nei contratti precari si violano leggi sui Lavoratori e sul lavoro che poi finiscono sui prodotti made in Italy..e con conseguenti infortuni e morti bianche..? Non sapevano già prima tutto questo ? SERVONO fatti vero lavoro INDETERMINATO e con vero rispetto dei Lavoratori e sulle sicurezze dei Lavoratori D.L.gs 81/2008 i danni che stiamo subendo noi disoccupati sono enormi e colpiscono le nostre famiglie e figli la disoccupazione di OGNI età va sconfitta realmente non a parole..!E se le ditte interinali ecc. similari che da precari di fatto hanno portato alla disoccupazione queste vanno abolite ! Si deve tornare al vecchio collocamento !
Morando
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
26/07/2013 (16:51:08)
Purtroppo, fino a che non ci saranno dei controlli seri da parte degli organi competenti, la sicurezza sul lavoro non sarà mai rispettata all'atto pratico. E' un po' come indossare la cintura di sicurezza: tutti la indossano per rispettare la legge ma non per proteggersi dai danni in caso di incidente.

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