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Nuove proposte per l’inserimento del reato di omicidio sul lavoro
Roma, 7 Lug – Non è la prima volta che in Italia, spesso a fronte di qualche particolare evento drammatico che riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, sono depositate e presentate proposte per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro.
Ne avevamo già parlato, qualche anno fa, con riferimento ad un disegno di legge presentato in Senato dai senatori Giovanni Barozzino e Felice Casson, relativo all’introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime, e torniamo a parlarne oggi con riferimento ad una nuova proposta di legge, presentata a marzo di quest’anno.
Infatti, è iniziato l’iter parlamentare della proposta di legge C. 2849, presentata alla Camera dei Deputati il 19 marzo 2026 e assegnata alla Commissione II Giustizia in sede Referente il 15 giugno 2026.
La proposta di legge, d’iniziativa del deputato Filiberto Zaratti, reca “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”.
Nell’analizzare brevemente la proposta di legge ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- La proposta di legge 2849: le necessità e le urgenze in materia di sicurezza
- La proposta di legge 2849: l’inserimento del reato di omicidio sul lavoro
- La proposta di legge 2849: le lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro
La proposta di legge 2849: le necessità e le urgenze in materia di sicurezza
Nella presentazione della proposta di legge, secondo quanto presente nei documenti della Camera, dopo aver fatto un excursus sui dati in materia di salute e sicurezza sul lavoro si sottolinea “la necessità e l’urgenza, da parte del legislatore, di adottare norme specifiche che possano almeno attenuare la drammatica frequenza di incidenti mortali”.
Si ricorda anche l’insediamento della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, “istituita con decreto del Ministro della giustizia 24 marzo 2024, con il compito di avanzare proposte alle Camere in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di affrontare quanto prima il tema delle morti sul lavoro. Lo scopo della Commissione è quello di analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale per verificarne i limiti e le criticità, formulando nuove proposte di intervento”. Proposte su cui il nostro giornale ha raccolto commenti e interviste.
Nella presentazione della proposta di legge si segnala poi che “questione di particolare rilevanza sono, da tempo, gli appalti al massimo ribasso e i subappalti a cascata”. E che ogni tanto ritorna la polemica “sul massimo ribasso quale criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici”.
Si ripercorre l’evoluzione della disciplina degli appalti pubblici fino alla recente riforma attuata dal nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in cui “seppur confermata la centralità del criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione del miglior rapporto tra qualità e prezzo, resta ampia la possibilità di assegnare i contratti pubblici sulla base del solo criterio del minor prezzo”.
In ogni caso, continua la presentazione della proposta, “gli infortuni sul lavoro scuotono, con una frequenza davvero preoccupante, le coscienze, inducendo a riflettere su questioni di diversa natura”. Viene da chiedere “se la legislazione vigente sia adeguata ed efficace ai fini della prevenzione”. E seppure “la prevenzione rimanga l’arma più potente, l’obiettivo attuale è quello di procedere al riconoscimento di una fattispecie sanzionatoria penale che deve rappresentare un incentivo a considerare la vita dei lavoratori un bene da difendere prima di tutto e con ogni mezzo”.
E, in attesa di una riforma complessiva, la “presente proposta di legge reca disposizioni per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro”.
Si segnala che il tema non è nuovo e, “per la verità, nel codice penale, all’articolo 589 recante il reato di omicidio colposo, è già previsto che ‘se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni’, sia pure come circostanza aggravante”.
La proposta di legge 2849: l’inserimento del reato di omicidio sul lavoro
La presente proposta di legge si compone di sette articoli.
Cerchiamo di presentarli, sempre con riferimento al testo di presentazione della proposta di legge n.2849.
È l’articolo 1 (Introduzione degli articoli 589-quater e 589-quinquies del codice penale, in materia di omicidio sul lavoro) della proposta a introdurre nel codice penale il reato di omicidio sul lavoro, prevedendo la pena della reclusione da due a sette anni per il responsabile.
Infatti dopo l’articolo 589-ter del codice penale si vuole inserire l’Art. 589-quater (Omicidio sul lavoro): ‘chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni’.
Tuttavia se il fatto è ‘commesso dal datore di lavoro e questi non abbia adempiuto alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia provveduto alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni’.
La medesima pena si applica a chiunque, in violazione delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VIII (Agenti fisici), dei capi I, II e III del titolo IX (Sostanze pericolose) e dei capi I, II e III del titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008, ‘cagioni per colpa la morte di una persona’.
Inoltre, ‘chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive dell’Unione europea di prodotto ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni’.
E nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone ovvero ‘la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto’.
Viene poi introdotto anche l’Art. 589-quinquies (Omicidio sul lavoro e sfruttamento del lavoro) in cui si indica che nei casi di cui all’articolo 589-quater se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’articolo 603-bis - l'articolo 603-bis del Codice Penale punisce il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
La proposta di legge 2849: le lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro
Veniamo più brevemente agli altri articoli della proposta di legge.
L’articolo 2 (Introduzione degli articoli 590-septies, 590-octies e 590-novies del codice penale, in materia di lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro) “introduce il reato di lesioni gravi o gravissime sul lavoro, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
Segnaliamo che l’articolo 2 riporta anche alcune norme definitorie: Art. 590-novies (Definizione di lavoratore e datore di lavoro).
Si indica che ai fini e agli effetti degli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:
- “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui alle specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione superiore e delle università e il partecipante ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente assegnato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri di cui al secondo periodo, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo»”.
Infine, ricordiamo che:
- l’articolo 3 apporta modifiche al codice penale in materia di prescrizione per il reato di omicidio colposo;
- l’articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità delle misure coercitive, integrando la disciplina con i delitti di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro;
- l’articolo 5 modifica l’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- l’articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo specifiche ipotesi di reato nei casi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- l’articolo 7 esclude la competenza penale del giudice di pace nelle fattispecie connesse alla colpa professionale e ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
Segnaliamo, in conclusione, che stiamo parlando di una proposta di legge che non solo, ad oggi, non è stata approvata ma è stata assegnata recentemente alla Commissione Giustizia e dovrà essere esaminata, magari modificata ed eventualmente approvata prima del successivo passaggio alla Camera dei Deputati e al Senato.
Tiziano Menduto
Scarica la proposta di legge :
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