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Modificato il DM 19 agosto 1996 riguardante la prevenzione incendi
Il 19 marzo e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM del 6 marzo 2001 che modifica l'allegato al DM 19 agosto 1996 ( DM 19/08/96 ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di intrattenimento e pubblico spettacolo'').
Le modifiche attuate dal DM del 6 marzo 2001 riguardano le disposizioni finalizzate alla prevenzione incendi relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale che avvengono in impianti sportivi e riguardo all'affollamento di locali da ballo e discoteche.
Riguardo alla sistemazione dei posti a sedere, il penultimo capoverso del punto 3.2 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente:
''Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.'' Rispetto alla precedente formulazione e' stata esclusa la condizione ''per complessivi 500 posti al chiuso e 1300 all'aperto per locale.''
Le disposizioni riguardo alla sistemazioni di posti in piedi (3.3 dell'allegato) sono integrate con la seguente:
''In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.''
Le modifiche attuate dal DM del 6 marzo 2001 riguardano le disposizioni finalizzate alla prevenzione incendi relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale che avvengono in impianti sportivi e riguardo all'affollamento di locali da ballo e discoteche.
Riguardo alla sistemazione dei posti a sedere, il penultimo capoverso del punto 3.2 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 è sostituito dal seguente:
''Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.'' Rispetto alla precedente formulazione e' stata esclusa la condizione ''per complessivi 500 posti al chiuso e 1300 all'aperto per locale.''
Le disposizioni riguardo alla sistemazioni di posti in piedi (3.3 dell'allegato) sono integrate con la seguente:
''In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.''