Le novità su salute e sicurezza: organismi paritetici e sistemi informativi
Roma, 29 Ott – Torniamo a parlare del “ Decreto Fiscale”, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 con riferimento al Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha l’obiettivo dichiarato di ridurre infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.
Abbiamo pubblicato in questi giorni diversi approfondimenti sul decreto, ad esempio quello relativo a vigilanza e coordinamento, e stiamo realizzando diverse interviste in tema, ad esempio quella all’avvocato Lorenzo Fantini nell’articolo “ Decreto Fiscale: il primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni”.
Oggi torniamo a parlare del nuovo decreto-legge e a presentare le varie modifiche del decreto Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 con riferimento specifico alle novità relative a:
- sistema informativo nazionale per la prevenzione ( SINP)
- organismi paritetici.
Ci soffermiamo, dunque, sui seguenti argomenti:
- Capo III del decreto fiscale: le novità per gli organismi paritetici
- Capo III del decreto fiscale: il sistema informativo nazionale per la prevenzione
Capo III del decreto fiscale: le novità per gli organismi paritetici
Partiamo da un aspetto poco sottolineato in questi giorni di presentazione del decreto: le novità per gli organismi paritetici.
Gli organismi paritetici sono, come indicato nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento”.
Più volte il nostro giornale, anche con riferimento all’intervista “ Bilateralità e asseverazione: un appello a tutte le aziende”, ha sottolineato l’importanza di un repertorio degli organismi paritetici, così come definiti dagli articoli 2 e 51 del D.Lgs. 81/2008.
Il DL 146/2021 nell’articolo 51 (Organismi paritetici) del D.Lgs. 81/2008, dopo il comma 1 inserisce il seguente:
“1 bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Inoltre il comma 8-bis dell’articolo 51 è sostituito dai seguenti:
“8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.”;
La nuova norma riuscirà a portare all’esclusione di quegli organismi non titolati e non rappresentativi che operano in modo non conforme alla normativa?
Capo III del decreto fiscale: il sistema informativo nazionale per la prevenzione
Veniamo a parlare delle novità del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
Non c’è dubbio che quella del SINP si possa definire quasi una storia infinita.
È stato istituito dall’articolo 8 del D.Lgs. 81/2008, “al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Dunque compiti molto importanti e rilevanti. Eppure in tutti questi anni non si è riusciti, malgrado vari decreti – a renderlo operativo.
Il DL 146/2021 opera diversi cambiamenti al testo dell’articolo 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008.
Riprendiamo integralmente tale articolo del Testo Unico inserendo in grassetto i vari cambiamenti operati dal DL 146/2021 (modifica dei commi 1, 2, 4 - sostituzione dei commi 3 e 5 - inserimento del nuovo comma 4-bis).
Articolo 8 - D.Lgs. 81/2008
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.
3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.
4. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. (…)
4 -bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.
(ci sono poi altri tre commi che non hanno subito modifiche)
Dunque come si può vedere dal nuovo articolo 8, viene ridefinita la composizione del tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo e cambiano i componenti di tale sistema con l’ingresso non solo dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e dell’Inps, ma anche di un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, altri aspetti rilevanti sono evidentemente il nuovo insieme di dati del Sistema informativo con riferimento alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza che permetteranno di avere un quadro più completo sull’applicazione della normativa da parte delle aziende.
Senza dimenticare, con riferimento al comma 3, le nuove indicazioni per l’INAIL, anche in relazione all’obbligo di rendere disponibili, ad ASL e Ispettorato, i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, “ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità”, e le malattie professionali.
Certo i segnali e le novità normative sembrano mostrare quanto il SINP sia ormai considerato da tutti uno strumento strategico e urgente.
Detto questo bisognerà capire, ma questo lo si potrà vedere più avanti, se queste modifiche saranno in grado di trasformare finalmente il Sistema informativo nazionale per la prevenzione in uno strumento operativo e funzionante per migliorare insieme attività di prevenzione e attività di vigilanza.
Tiziano Menduto
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