Le novità su salute e sicurezza: coordinamento, vigilanza e risorse
Roma, 25 Ott – Da ormai diverse settimane si sta parlando delle norme in materia di salute e sicurezza contenute nel cosiddetto “ Decreto Fiscale” che è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale come decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Proprio per l’importanza di questo decreto nei giorni scorsi noi abbiamo anticipato alcuni contenuti e abbiamo raccolto e presentato alcune opinioni degli operatori anche attraverso vere e proprie interviste. Ad esempio l’intervista all’avvocato Lorenzo Fantini contenuta nell’articolo “ Decreto Fiscale: il primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni”.
È venuto tuttavia il momento di analizzare più da vicino il testo del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del DL, cercando di fornire una prima chiave di lettura per la comprensione della reale portata delle modifiche e dei possibili vantaggi in termini di reale riduzione dei fenomeni infortunistici.
In questo articolo approfondiamo, in particolare, i vari aspetti correlati alle novità più rilevanti in materia di vigilanza e di coordinamento
Ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
- Il sistema istituzionale e l’attività di coordinamento
- Le modifiche rilevanti in materia di vigilanza
- Il decreto fiscale e le nuove risorse per la vigilanza
Il sistema istituzionale e l’attività di coordinamento
Partiamo da un aspetto non molto ricordato in questi giorni, ma ugualmente importante.
Il comma 1 punto a) dell’articolo 13 (unico articolo del Capo III) aggiunge un nuovo comma all’articolo 7 (Comitati regionali di coordinamento) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008:
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.
Al comma 1 è dunque aggiunto il seguente:
“1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.”.
Questo cambiamento, tenendo conto della spesso difficile articolazione dei molti organismi istituiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza, potrà effettivamente “smuovere le acque”, spesso un po’ stagnanti, del sistema istituzionale disegnato dal D.Lgs. 81/2008 al Capo II?
Le modifiche rilevanti in materia di vigilanza
Andiamo direttamente al punto c) del comma 1 dell’articolo 13 in relazione alle importanti modifiche in materia di vigilanza.
Riportiamo alcune parti dell’articolo 13 (Vigilanza) del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal DL 146/2021 (le parti in grassetto sono quelle variate).
Articolo 13 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
(è abrogato il comma 2 che indicava le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo)
(…)
4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007.
E’ stato poi cambiato il comma 6 sul finanziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, includendo anche l’Ispettorato.
Dunque una modifica strutturale: le competenze in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono più solo delle ASL regionali, con qualche ristretto ambito di competenza dell’Ispettorato, ma sono invece condivise. Viene dunque potenziata l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma rimane da comprendere come avverrà operativamente questa condivisione tra ASL e Ispettorato.
Il decreto fiscale e le nuove risorse per la vigilanza
Sempre in materia di coordinamento e vigilanza veniamo invece a quanto riportato dai commi 2 e 3 dell’articolo 13 del DL 146/2021 riguardo alle necessarie risorse aggiuntive per l'attività di vigilanza.
Al comma 2 si indica che “in funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c) , numero 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali”.
Infine (comma 3) “Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022”.
Rimandiamo, infine, a futuri approfondimenti del nostro giornale le altre parti del Capo III del DL 146/2021 che riguardano:
- il sistema informativo nazionale per la prevenzione ( SINP)
- le modifiche dell’articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008
- gli organismi paritetici e la notifica preliminare.
Tiziano Menduto
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