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La rettifica del regolamento macchine: le nuove date di applicazione

La rettifica del regolamento macchine: le nuove date di applicazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

12/07/2023

È stata pubblicata una rettifica del nuovo Regolamento macchine 2023/1230 che sarà ora pienamente attivo dal 20 gennaio 2027. La rettifica, le nuove date di applicazione e gli articoli applicabili dal 19 luglio 2023.

Strasburgo, 12 Lug – Con l’articolo “ Il nuovo regolamento macchine: cosa cambia e da quando si applica?” abbiamo presentato, nei giorni scorsi, il “Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio”. Una normativa che era stata anticipata il 18 aprile 2023 quando la Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo aveva approvato il testo del Regolamento macchine.

 

La nascita di questo regolamento, che, rispetto alla direttiva macchine 2006/42/CE, ha un diverso impatto sulle normative nazionali (è un atto legislativo vincolante che deve essere applicato in modo uniforme nell'intera Unione europea), è tuttavia un po’ “travagliata”.

 

Dopo il Regolamento è stato pubblicata una rettifica che cambia, ad esempio, buona parte delle date di applicazione che, come PuntoSicuro, avevamo segnalato nei giorni scorsi. E che effettivamente, pur tratte dal Regolamento, apparivano, in qualche caso, inusuali tenendo conto dell’entrata in vigore dell’intero Regolamento.

 

Ci soffermiamo oggi sulla Rettifica del Regolamento, sulle date di entrata in vigore e di applicazione, rivedute e corrette, ricordando anche i primi articoli che possono applicarsi dal 19 luglio 2023 (e non più dal 13 luglio 2023).

 

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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Il contenuto della rettifica del Regolamento macchine 2023/1230

Nella Gazzetta Ufficiale (GUUE) 169/35 del 4 luglio 2023 è stata dunque pubblicata la Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

 

Riprendiamo tutte le varie modifiche apportate al Regolamento:

 

1. Pagina 17, articolo 6, paragrafo 9:

anziché: «14 luglio 2025»,

leggasi: «20 luglio 2025».

 

2. Pagina 17, articolo 6, paragrafo 10, quarto comma:

anziché: «14 luglio 2024»,

leggasi: «20 luglio 2024».

 

3. Pagina 36, articolo 47, paragrafo 2:

anziché: «13 luglio 2023»,

leggasi: «19 luglio 2023».

 

4. Pagina 38, articolo 50, paragrafo 2:

anziché: «14 ottobre 2026»,

leggasi: «20 ottobre 2026».

 

5. Pagina 38, articolo 51, paragrafo 2, primo comma:

anziché: «14 gennaio 2027»,

leggasi: «20 gennaio 2027».

 

6. Pagina 38, articolo 52, paragrafo 1, prima frase:

anziché: «14 gennaio 2027»,

leggasi: «20 gennaio 2027».

 

7. Pagina 38, articolo 52, paragrafo 1, seconda frase:

anziché: «13 luglio 2023»,

leggasi: «19 luglio 2023».

 

8. Pagina 38, articolo 53, paragrafo 1:

anziché: «14 luglio 2028»,

leggasi: «20 luglio 2028».

 

9. Pagina 38, articolo 53, paragrafo 3, primo comma:

anziché: «14 luglio 2026»,

leggasi: «20 luglio 2026».

 

10. Pagina 39, articolo 54, secondo paragrafo:

anziché: «14 gennaio 2027»,

leggasi: «20 gennaio 2027».

 

11. Articolo 54, terzo paragrafo, lettera a):

anziché: «14 gennaio 2024»,

leggasi: «20 gennaio 2024».

 

12. Articolo 54, terzo paragrafo, lettera b):

anziché: «14 ottobre 2023»,

leggasi: «20 Ottobre 2026».

 

13. Articolo 54, terzo paragrafo, lettera c):

anziché: «13 luglio 2023»,

leggasi: «19 luglio 2023».

 

14. Articolo 54, terzo paragrafo, lettera d):

anziché: «14 luglio 2024»,

leggasi: «20 luglio 2024».

 

Il regolamento macchine e le nuove date per i vari articoli

Ricordiamo dunque l’entrata in vigore del Regolamento macchine e la data di applicazione di alcuni articoli a partire dalle rettifiche.

 

Con riferimento alla data di pubblicazione in GUUE e alla rettifica pubblicata in GUUE il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 19 luglio 2023, ma si applicherà dal 20 gennaio 2027, a parte alcuni articoli che entrano in vigore prima.

 

Infatti (con riferimento a quanto indicato nell’articolo 54 - Entrata in vigore e applicazione):

  1. gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
  2. l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;
  3. l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
  4. l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.

 

Ricordiamo poi che:

  • la direttiva 73/361/CEE è abrogata;
  • la direttiva 2006/42/CE ( direttiva macchine) sarà definitivamente abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.

 

Il regolamento macchine, gli articoli e le parti applicabili dal 19 luglio

Ricordiamo, brevemente ed evidenziando alcune parti, i paragrafi e gli articoli che entrano in vigore il prossimo 19 luglio 2023 (l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52).

 

Articolo 6 (Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità)

(…)

 

7. Una categoria di macchine o prodotti correlati è inclusa nell'allegato I, parte A, se, in base alla valutazione di cui al paragrafo 4 e tenendo conto delle informazioni disponibili, compresi i dati di cui al paragrafo 5, essa presenta un potenziale rischio intrinseco grave e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

  1. non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
  2. esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5 dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui;
  3. esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
  4. esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie.

Qualsiasi altra categoria di macchine o prodotti correlati che, in base a tale valutazione, presenti un grave rischio potenziale intrinseco ma non soddisfi una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) è inclusa nell'allegato I, parte B.

 

Articolo 48 (Procedura di comitato)

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere in merito al progetto di atto di esecuzione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso.

5. La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di qualsiasi altro atto giuridico dell’Unione.

 

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

 

Infine, riprendiamo il contenuto dell’articolo 52 (Disposizioni transitorie):

1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal 19 luglio 2023 mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE.

2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Unione Europea - Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

 

Unione Europea - Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

 

Unione Europea - Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina. P9_TA(2023)0097 – Macchine (COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)) – Testo approvato il 18 aprile 2023 non ancora vigente.

 

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

 



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