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Direttiva macchine: la sorveglianza del mercato e la dichiarazione CE

Direttiva macchine: la sorveglianza del mercato e la dichiarazione CE
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

26/03/2013

Un intervento si sofferma sulla seconda edizione della guida all’applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE. La sorveglianza del mercato, le macchine potenzialmente pericolose, le quasi-macchine e la dichiarazione CE di conformità.

Torino, 26 Mar – Il compito di un giornale online sulla sicurezza non è solo quello di stare sulla notizia, presentando nuovi decreti, norme tecniche, linee guida. È anche quello di ritornare periodicamente sulle normative vigenti per metterne in luce aspetti nuovi.
 
Per questo motivo torniamo ad occuparci della  Direttiva macchine 2006/42/CE,  la base giuridica per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato interno europeo, ed in particolare della seconda edizione della “ Guida all’applicazione della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE” che si rivolge a chiunque debba applicare la nuova Direttiva macchine: costruttori, importatori e commercianti, ma anche enti notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza.
 
Di questa guida, già presentata in passato da PuntoSicuro, si occupa un intervento – pubblicato sul sito dell’ Asl TO1 - al convegno “Il D.Lgs. 81/2008 tre anni dopo: aggiornamenti e approfondimenti” che si è tenuto a Torino dall’11 al 12 maggio 2011. 
 
In “La direttiva macchine 2006/42/CE - linee guida applicative (2° edizione giugno 2010)”, a cura del Dott. Ing. Roberto Cianotti (Presidente Commissione UNI “Apparecchi di sollevamento”) vengono affrontati diversi temi inerenti la direttiva e la guida.
 
Su affronta ad esempio il tema della sorveglianza del mercato, intesa come l’insieme delle attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti dalle procedure di  valutazione di conformità previste e non pregiudichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e, nel caso di prodotti completi, che siano sicuri.
Infatti a norma dell’articolo 4 della  direttiva macchine europea, gli Stati membri devono assicurare che le disposizioni relative alle macchine e alle quasi-macchine siano applicate correttamente e che le macchine immesse sul mercato e messe in servizio siano sicure.
In particolare – come indicato nella guida – le regole di base della sorveglianza del mercato sono definite dal capitolo III del regolamento (CE) n. 765/2008 (applicabile dal 1° gennaio 2010) che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Le sue disposizioni sulla vigilanza del mercato sono complementari a quelle della direttiva macchine, in altre parole, si applicano quando la direttiva macchine non prevede disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.
Inoltre è da rimarcare che la sorveglianza del mercato, che si svolge al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di tali prodotti o successivamente, è distinta dalla valutazione di conformità, volta a garantire la conformità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio.

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Dunque la sorveglianza del mercato delle macchine prevede almeno le seguenti attività:
- “accertarsi che la macchina immessa sul mercato o messa in servizio sia munita della marcatura CE e accompagnata da una corretta dichiarazione CE di conformità;
- garantire che la macchina immessa sul mercato o messa in servizio sia stata sottoposta ad adeguata procedura di valutazione della conformità;
- verificare che la macchina immessa sul mercato o messa in servizio sia accompagnata dalle necessarie informazioni, quali le istruzioni;
- se la macchina incorpora delle quasi-macchine, verificare che il fabbricante della macchina completa o dell’insieme di macchine abbia seguito correttamente le istruzioni di montaggio fornite dal fabbricante delle quasi-macchine;
- controllare la conformità della macchina immessa sul mercato o messa in servizio per garantire che sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili e che non pregiudichi la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o di beni; 
- adottare tutti i provvedimenti utili per garantire che i prodotti non conformi siano resi tali o ritirati dal mercato”.
Inoltre la sorveglianza del mercato “può essere effettuata in qualsiasi momento successivo al completamento della costruzione della macchina, non appena il prodotto in questione viene messo a disposizione per la distribuzione o l’utilizzo nell’UE. Le macchine possono essere esaminate presso la sede di fabbricanti, importatori, distributori, società di noleggio, durante il transito o ai confini esterni dell’UE”.
 
Nell’intervento si parla anche di macchine potenzialmente pericolose, “non quelle soggette a clausola di salvaguardia in quanto pericolose ma quelle tecnicamente simili a macchine oggetto di clausola di salvaguardia o costruite in base a norme armonizzate non ritenute più rispondenti. Per le macchine potenzialmente pericolose la commissione può adottare misure che richiedano agli stati di vietarne o limitarne l’immissione sul mercato o di assoggettarle a particolari condizioni”.
 
Dopo essersi soffermato sulle definizioni di macchine e insiemi di macchine e aver elencato le varie Direttive che possono essere utili, in aggiunta alla direttiva macchine, per i pericoli non disciplinati dalla direttiva macchine, l’intervento si sofferma sulla dichiarazione CE di conformità di una macchina.
 
La dichiarazione CE di conformità è una dichiarazione legale rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario che certifica che la macchina di cui trattasi è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva macchine.
In particolare la dichiarazione e le relative traduzioni “sono redatte alle stesse condizioni delle istruzioni, il che significa che la dichiarazione CE di conformità deve essere stilata in una o più delle lingue ufficiali dell’UE. Qualora non esista una dichiarazione CE di conformità originale nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi porta la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona”.
La dichiarazione CE di conformità – continua la guida - fa riferimento solo alla macchina così come è stata progettata, costruita e immessa sul mercato dal fabbricante. Se il fabbricante autorizza un altro operatore economico, un importatore o un distributore, ad apportare delle modifiche alla macchina prima che sia consegnata all’utilizzatore finale, il fabbricante rimane legalmente responsabile della macchina fornita. Tuttavia, il fabbricante non è legalmente responsabile di qualsivoglia aggiunta o modifica apportata alla macchina senza il suo consenso da altri operatori economici o dall’utilizzatore finale. Questo aspetto deve essere considerato quando la macchina utilizzata viene esaminata dalle autorità preposte alla sorveglianza del mercato.
 
Concludiamo ricordando che le quasi – macchine sono “insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento (drive system) è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi-macchine o apparecchi” per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva.
 
La guida sottolinea che le quasi-macchine oggetto della direttiva macchine sono prodotti destinati a costituire una macchina disciplinata dalla direttiva dopo l’incorporazione.
E il fabbricante della quasi-macchina prima della commercializzazione elabora:
- “la documentazione tecnica pertinente;
- la dichiarazione di incorporazione;
- le istruzioni per l’assemblaggio”.
 
Rimandiamo ad una lettura integrale delle slide relative all’intervento in merito agli altri temi trattati: macchine per uso personale, accessori di sollevamento, norme armonizzate, ...
 
 
 
La direttiva macchine 2006/42/CE - linee guida applicative (2° edizione giugno 2010)”, a cura del Dott. Ing. Roberto Cianotti (Presidente Commissione UNI “Apparecchi di sollevamento”), intervento al convegno “Il D.Lgs. 81/2008 tre anni dopo: aggiornamenti e approfondimenti” (formato PPT, 3.15 MB).
 
European Commission Enterprise and Industry, “ Guida all’applicazione della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE”, seconda edizione, in italiano (formato PDF, 2.83 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2013 (12:19:20)
Domandona: ma la Repubblica italiana la fa la sorveglianza sul mercato o non la fa? Si fa solo dopo gli infortuni, oppure la si fa anche preventivamente?
La Guida è PREZIOSISSIMA per tutti coloro che si occupano di sicurezza delle macchine

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