Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Il sistema istituzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Roma, 4 Set – In materia di salute e sicurezza sul lavoro, per una “maggiore efficienza dell’azione pubblica sono state individuate specifiche sedi di confronto con l’obiettivo di elaborare e programmare politiche e azioni” evitando “la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionali, nel rispetto delle competenze regionali”. In questo senso il cosiddetto “sistema istituzionale” è uno strumento “volto a superare le interferenze, le sovrapposizioni o le contrapposizioni nei casi in cui ricorra una concorrenza di competenze”. E a livello nazionale e regionale il sistema istituzionale delineato daldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “realizza una governance delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro basata sul criterio del cd. ‘tripartitismo’, che consente alle amministrazioni pubbliche centrali e regionali di individuare e condividere con le Parti sociali indirizzi operativi e attività di vigilanza uniformi su tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento dell’azione di coordinamento delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”.
A presentare in questi termini il sistema istituzionale delineato dal D.Lgs. 81/2008 (TU), fornendoci qualche utile chiave di lettura per comprendere le funzioni di vari comitati, commissioni e organismi, è la “ Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Anno 2024)”, richiesta dall’articolo 14-bis del decreto legislativo 81/2008, presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Marina Elvira Calderone) e trasmessa il 30 aprile 2025.
In particolare, si indica che il TU attribuisce al Ministero della salute (attraverso il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (attraverso la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), alle regioni, all’INAIL e all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) “un ruolo essenziale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Nel presentare, con riferimento alla Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, alcuni elementi del sistema istituzionale l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Sistema istituzionale in materia di sicurezza: i Comitati
- Sistema istituzionale in materia di sicurezza: le Commissioni
- Sistema istituzionale in materia di sicurezza: il Ministero del lavoro
Sistema istituzionale in materia di sicurezza: i Comitati
Soffermiamoci su due organismi, su due diversi Comitati, partiamo dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (articolo 5, decreto legislativo n. 81 del 2008).
Questo è l’organismo in cui le amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, “individuano le linee generali delle rispettive politiche di prevenzione e vigilanza”.
Riguardo alle funzioni, tale Comitato, istituito presso il Ministero della salute, “stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria, programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente e individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.
Citati anche per la presentazione del Comitato ex articolo 5 TU, veniamo ai Comitati regionali di coordinamento.
Si segnala che in tutte le regioni e province autonome è “prevista la costituzione dei Comitati regionali di coordinamento (articolo 7, decreto legislativo n. 81 del 2008), finalizzati alla programmazione coordinata degli interventi e a garantire l’uniformità degli stessi, costituendo, in raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, la necessaria cabina di regia interistituzionale degli interventi”.
Sistema istituzionale in materia di sicurezza: le Commissioni
Sempre con riferimento a quanto indicato nel capitolo 2 della Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Anno 2024), dedicato al Sistema istituzionale, presentiamo due diverse Commissioni.
Partiamo dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, decreto legislativo n. 81 del 2008) che è la sede in cui “si realizza il confronto tra le istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati su tutti i più importanti temi in questo ambito, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive”. Si ricorda che a questa Commissione, in virtù delle modifiche del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “partecipano anche tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale, nonché un rappresentante dell'ANMIL”.
Una Commissione importante, su cui spesso il nostro giornale si sofferma, è anche la Commissione per gli interpelli (articolo 12, decreto legislativo n. 81 del 2008) che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che “esprime pareri su questioni di ordine generale, relative all’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per gli organi di vigilanza su tutto il territorio nazionale”.
Si ricorda che possono proporre interpello “gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali”.
Si segnala che con la legge 13 dicembre 2024, n. 203, sono state apportate modifiche anche all’articolo 12 TU. Ora, nella nuova formulazione e per quanto attiene alla composizione della Commissione, si dispone che ‘presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle
province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico’.
Si indica che l’intervento legislativo citato ha avuto la finalità di assicurare “che almeno la metà rappresentati della Commissione per gli interpelli abbia un profilo professionale giuridico”.
Sistema istituzionale in materia di sicurezza: il Ministero del lavoro
È poi importante approfondire anche l’organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le specifiche attribuzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si indica che il Ministero, tra i suoi molteplici compiti, “progetta, realizza e coordina interventi di tutela del lavoro. Infatti, il Ministero, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, si propone di costruire e diffondere la cultura della sicurezza riservando ampio spazio a tutte le attività e iniziative che contribuiscano a promuovere la prevenzione e all'individuazione di strategie che concorrano a un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro”.
Può anche essere interessante conoscere la nuova articolazione operativa del Dicastero, come aggiornata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230 e che prevede “n. 3 Dipartimenti e n. 11 Direzioni generali, oltre agli uffici di diretta collaborazione”.
In particolare, si segnala che il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro “svolge le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero in tema, tra l’altro, di iniziative di contrasto al lavoro sommerso”. E per il tramite della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, “coordina e vigila sull’attività dell’INAIL e dell’INL, gestisce le risorse finanziarie e la nomina dei relativi organi, cura l’applicazione e il monitoraggio sull’attuazione della legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, gestisce importanti Fondi inerenti alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Relazione che riguardo al sistema istituzionale delineato dal Testo Unico si sofferma anche su:
- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Organismi paritetici
- Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Altri soggetti
Tiziano Menduto
Scarica il documento di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
