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Giudizio e valutazione dell’idoneità degli esposti alle radiazioni ionizzanti

Giudizio e valutazione dell’idoneità degli esposti alle radiazioni ionizzanti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

27/03/2023

Un intervento si sofferma sul giudizio d’idoneità negli esposti a radiazioni ionizzanti con riferimento al D.Lgs. 101/2020 e al DM 488/2001. Il giudizio e la valutazione dell’idoneità dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

Milano, 27 Mar – Di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti si parla nell’articolo 7 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il decreto che, recependo la Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013, stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a queste radiazioni.

 

Secondo l’articolo 7 la sorveglianza comprende ‘l’insieme degli atti medici adottati dal medico autorizzato, finalizzati a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti’ ed è “finalizzata alla formulazione, da parte del Medico addetto alla sorveglianza medica, del giudizio d’idoneità al rischio espositivo”. 

 

A ricordarlo e a fornire utili indicazioni sul giudizio di idoneità e sulla sorveglianza sanitaria relativa al D.Lgs. 101/2020 è l’intervento “Il giudizio d’idoneità negli esposti a radiazioni ionizzanti”, a cura di Giuseppe Taino (IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Pavia AIRM), presentato al seminario “ Il D.Lgs. 101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità” (Milano, 22 ottobre 2021).

 

L’articolo di presentazione dell’intervento si sofferma sui seguenti argomenti:


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OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Il D.Lgs. 101/2020 e il giudizio di idoneità al rischio da radiazioni ionizzanti

L’intervento ricorda che il giudizio di idoneità al rischio da radiazioni ionizzanti (RI) presenta una “particolare complessità:

  • per la natura stessa del rischio radiologico dei cui potenziali effetti dannosi sulla salute dei lavoratori è universalmente riconosciuta pericolosità e gravità;
  • per la necessità da parte del Medico di una conoscenza approfondita del rischio, quali la natura fisica, il tipo di esposizione, le modalità e le misure di protezione;
  • per le caratteristiche del giudizio stesso che è:
    1. strettamente individuale, riferito a mansione ben definita con esposizione a RI
    2. temporaneo (richiede verifica periodica)
    3. con finalità al tempo stesso preventiva e ‘predittiva’ in quanto deve tutelare dal rischio di infortunio e malattia professionale
    4. formulato in relazione ad un rischio potenziale, non quantificabile come per i rischi normati dal D.Lgs. 81/08 (e solo stimabile preventivamente), ma determinato e misurato a posteriori sulla base dei dati dosimetrici”. 

 

Viene poi ricordata la modalità di espressione del giudizio d’idoneità

  • idoneo: “non esistono rischi per lo stato di salute del lavoratore legati allo svolgimento della specifica mansione sulla base di quanto è noto al medico addetto alla sorveglianza medica”.
  • non idoneo: “esistono condizioni di carattere fisiopatologico con o senza estrinsecazione clinica che rappresentano un grave pregiudizio per lo svolgimento della specifica mansione con rischio da RI. È necessario definire la durata temporale del giudizio”.
  • idoneo a determinate condizioni: “permette al Medico di modulare il giudizio sulla base di esigenze specifiche del lavoratore con l’obiettivo di adattare quanto più possibile l’attività lavorativa alle particolari caratteristiche personali e fisiopatologiche del lavoratore. Può rappresentare un utile strumento che spesso permette di superare un giudizio di inidoneità. Ad esempio, quando possibile: idoneo purchè non venga superato il limite di dose equivalente o efficace stabilito per la popolazione generale (lavoratore non esposto, ma classificato).

 

Sono poi fornite informazioni sulla comunicazione del giudizio di idoneità (Art. 135, comma 6 e comma 5 del D.Lgs. 101/2020):

  • “Comunicare il giudizio di idoneità al lavoratore e al Datore di lavoro è un preciso obbligo del Medico addetto alla Sorveglianza medica;
  • Rispetto al lavoratore (comma 6) tale obbligo può ritenersi ottemperato con l’apposizione della firma da parte del lavoratore sul documento sanitario ma può essere ‘perfezionato’ con l’invio, anche in forma elettronica, di una copia del certificato di idoneità al lavoratore stesso;
  • Rispetto al Datore di Lavoro (comma 5) la comunicazione del giudizio deve necessariamente avvenire per iscritto con la precisazione dei limiti di validità del giudizio;
  • La comunicazione tempestiva del giudizio di idoneità (e soprattutto di inidoneità/idoneità con condizioni) al Datore di Lavoro consente in tempo reale di prendere tutti i provvedimenti preventivi necessari compreso l’allontanamento dal lavoro”. 

 

L’intervento riporta anche informazioni sul ricorso avverso del giudizio di idoneità (art. 145, comma 1 del D.Lgs. 101/2020). 

 

La valutazione dell’idoneità dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti

Il relatore si sofferma poi su alcuni aspetti relativi alla valutazione dell’idoneità dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

Si ricorda che da decenni il quadro di riferimento della radioprotezione medica “si è modificato risultando proteso verso la prevenzione quanto più attenta degli effetti stocastici” (effetti probabilistici) “piuttosto che verso la prevenzione totale degli effetti deterministici” (effetti che si manifestano soltanto se la dose è superiore a un valore di soglia e la cui gravità dipende dalla dose).

 

Si segnala poi che la normativa vigente di riferimento è rappresentata:

 

Quali sono le aree cliniche che devono essere esplorate nella sorveglianza medica per giungere ad un giudizio di idoneità il più compiuto possibile?

 

Il relatore ricorda alcune indicazioni normative:

  • Art. 135 comma 3: “gli atti che compongono l’accertamento sanitario preventivo sono mirati a ‘valutare la loro idoneità alla mansione specifica’;
  • OMS nel 1945: ‘la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente assenza di malattia e infermità’.
  • Art. 135 comma 7: ‘Ai fini della valutazione dell’idoneità all’esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017 n 24’. Visita medica periodica (art. 136, D.Lgs. 101/2020)

 

Riguardo poi alla visita medica periodica (Art 136 del D.Lgs. 101/2020) si indica che “il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità”.

 

Il DM 488/2001: le condizioni fisiopatologiche e le condizioni di sicurezza

L’intervento si sofferma poi ampiamente sul Decreto Ministero della Sanità 11 giugno 2001 n.488:

  • Art. 3: “Sulla base del rischio, il medico addetto alla sorveglianza medica considera con particolare attenzione, ai fini della valutazione dell’idoneità al lavoro con esposizione a RI, le seguenti condizioni fisiopatologiche:
      1. Condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate da RI
      2. Condizioni suscettibili di aumentare l’assorbimento di sostanze radioattive o di ridurre l’efficacia dei meccanismi fisiologici di depurazione o escrezione
      3. Condizioni che pongono problemi di ordine terapeutico in occasione di eventuale sovraeposizione, specie se limitano la possibilità di decontaminazione
      4. Condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti da RI o attribuite all’azione lesiva delle RI”.

 

Si segnala che un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni sopracitate “è presentato nell’allegato tecnico al Decreto”.

Inoltre devono “essere considerate:

  • le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti
  • l’eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l’utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie” 

L’elenco “non ha la pretesa di dare indicazioni tassative quanto piuttosto di fornire un elenco indicativo di criteri che il medico deve considerare per la valutazione dell’idoneità del lavoratore esposto alle RI”; come indicato nell’l’art. 3 del DM stesso, “si elencano le ‘principali condizioni fisiopatologiche (…) che, pur non escludendo a priori l’idoneità al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica”. 

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma, più nel dettaglio, sulle indicazioni per i vari gruppi:

- nel gruppo a) “vengono raggruppate le condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti, in particolare lesioni precancerose a livello di svariati organi e tessuti”;

- nel gruppo b) “vengono raggruppate le condizioni suscettibili di aumentare l’assorbimento di sostanza radioattive o di ridurre l’efficacia dei meccanismi fisiologici di depurazione o escrezione”;

- nel gruppo c) “vengono raggruppate le condizioni che pongono problemi di ordine terapeutico in occasione di eventuale sovraesposizione, specie se limitano la possibilità di decontaminazione”;

- nel gruppo d) “vengono raggruppate le condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti da RI o attribuite all’azione lesiva delle RI”.

E si sofferma anche sui:

  • criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al rischio da esposizione a R.I. nei lavoratori con patologia neoplastica 
  • criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al rischio da esposizione a R.I. nei lavoratori con patologia neoplastica pregressa o in remissione

 

Riprendiamo, infine, le conclusioni del relatore.

 

Si sottolinea che “le condizioni psicologiche del lavoratore rispetto alla prosecuzione dello svolgimento dell’attività di lavoro, nonché l’interesse professionale e le prospettive e possibilità di carriera riposte dal lavoratore nell’attività a rischio devono avere un ruolo centrale nell’orientare il percorso individuale di valutazione” Ed è sempre necessario “analizzare attentamente ogni situazione individuale prendendo in esame gli elementi di giudizio indicati per giungere alla formulazione di un giudizio di idoneità pienamente motivato e giustificato sotto il profilo scientifico ed eticamente corretto”.  

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“Il giudizio d’idoneità negli esposti a radiazioni ionizzanti”, a cura di Giuseppe Taino (IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Pavia AIRM), intervento al seminario “Il D.Lgs. 101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”, ottobre 2021.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

 

MINISTERO DELLA SANITÀ - DECRETO 11 giugno 2001, n. 488 - Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

 


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