Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Novita' per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti
A quasi un anno di distanza dall'emanazione, il 5 aprile 2002 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.80) il Decreto del Ministero della Sanita' n.488 dell'11 giugno 2001.
Il provvedimento definisce i criteri indicativi per la valutazione della idoneità dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti , ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il decreto entrerà in vigore il 20 aprile 2002.
Il medico addetto alla sorveglianza medica effettuera' l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro (ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230), e contenute nella relazione dell'esperto qualificato prevista dall'art. 61, comma 2 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.
L'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' n.488 del 11 giugno 2001 indica le condizioni fisiopatologiche che, in funzione delle differenti tipologie di rischio ,il medico addetto alla sorveglianza medica dovrà considerare con particolare attenzione, ad esempio condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti.
Inoltre il medico addetto alla sorveglianza medica dovrà considerare ''le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonche' l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie.''
Nell'allegato tecnico decreto e' riportato infine un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche che, pur non escludendo a priori l'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.
Il provvedimento definisce i criteri indicativi per la valutazione della idoneità dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti , ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il decreto entrerà in vigore il 20 aprile 2002.
Il medico addetto alla sorveglianza medica effettuera' l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro (ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230), e contenute nella relazione dell'esperto qualificato prevista dall'art. 61, comma 2 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.
L'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' n.488 del 11 giugno 2001 indica le condizioni fisiopatologiche che, in funzione delle differenti tipologie di rischio ,il medico addetto alla sorveglianza medica dovrà considerare con particolare attenzione, ad esempio condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti.
Inoltre il medico addetto alla sorveglianza medica dovrà considerare ''le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonche' l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie.''
Nell'allegato tecnico decreto e' riportato infine un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche che, pur non escludendo a priori l'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.