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Con il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
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Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Con il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
Fonte: Ministero del lavoro.
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Rispondi Autore: Dr. Marco Festa Esperto della Sicurezza Bolzano - likes: 0 | 01/06/2012 (10:29:03) |
Attualmente in Provincia di Bolzano con il riordino operato con la regolamentazione Provinciale "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 8 marzo 2012, n. 7" si è creato un vero e proprio vulnus legislativo. Mentre in passato l'esperto della sicurezza iscritto all'elenco provinciale poteva eseguire le verifiche ai sensi della normativa pregressa oggi l'esperto della sicurezza dovrà necessariamente iscriversi alla camera di commercio, stipulare una polizza da 5 Mio. di euro, essere in possesso inoltre di accreditamento in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e quindi struttura certificata (solo per società e non possibile anche per singoli liberi professionisti) quale organismo di ispezione di tipo A, oppure avere richiesto l'iscrizione ai sensi del D.M. 11.04.2011 presso il ministero competente. Che cosa ne sarà dunque di tutti gli esperti della sicurezza iscritti nell'elenco dal 1991 ad oggi e che non potranno sodisfare uno o più dei requisiti richiesti? Non sarebbe stato meglio semplificare anzichè aumentare la burocrazia? Intanto il vulnus è quello che dal 04.04.2012 nessuno provvede a eseguire le verifiche di legge sugli apparecchi di sollevamento e trasporto. E la sicurezza sul lavoro dov'è? Aspetteremo nel frattempo un serio incidente e poi la magistratura come al solito interverrà solo in seguito per l'accertamento della responsabilità. E come al solito si procederà nei confronti del datore di lavoro), perchè questi ex T.U. è il soggetto garante, e quindi obbligato a sottoporre a verifica i mezzi di sollevamento e trasporto.Non sarebbe stato meglio introdurre una norma transitoria per ovviare a questo problema? |