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Disposizioni in materia di lavoro: i commenti alle modifiche al decreto 81

Disposizioni in materia di lavoro: i commenti alle modifiche al decreto 81
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

22/01/2025

Presentiamo alcuni commenti alle modifiche operate al decreto 81/2008 attraverso le disposizioni in materia di lavoro contenute nella legge 13 dicembre 2024, n. 203. Focus sui commenti CIIP e SNOP.


Nelle scorse settimane il nostro giornale ha presentato le “Disposizioni in materia di lavoro” contenute nella Legge 13 dicembre 2024, n. 203 entrata in vigore il 12 gennaio 2025. Disposizioni che, come abbiamo visto, hanno apportato diverse modifiche al contenuto del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Riguardo a queste modifiche, nell’articolo “ DdL lavoro e D.lgs. 81/2008: quali modifiche per la sorveglianza sanitaria”, a cura di Ernesto M. Ramistella, sono state approfondite specialmente le novità in materia di sorveglianza sanitaria. Mentre nel successivo articolo “ Disposizioni in materia di lavoro: modifiche al decreto 81 e nuova nota INL”, scritto successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 203/2024, abbiamo presentato anche la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) proprio per fornire le prime indicazioni operative riguardanti le nuove disposizioni.

 

Oggi continuiamo a parlare della nuova legge e delle modifiche operate raccogliendo alcuni commenti sulle novità presentate da diverse realtà associative quando il DdL (disegno di legge) contenente le “Disposizioni in materia di lavoro” era stato approvato in modo definitivo dal Senato (11 dicembre).

 

Per presentare i commenti sulle disposizioni ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Commenti sulle disposizioni in materia di lavoro: relazione e sorveglianza

Partiamo da un documento prodotto il 18 dicembre 2024 dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) e curato da Susanna Cantoni (Vicepresidente CIIP).

 

Riprendiamo alcuni commenti riguardo alle modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008.

 

Ad esempio si ricorda che è stato introdotto un nuovo articolo: Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro) che prevede che “Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare ….”.

 

Si tratta – indica il commento CIIP - di una iniziativa auspicata da molto tempo, però la Consulta si augura “che in tale occasione vengano riportati non solo i dati sui danni da lavoro prodotti da INAIL, ma anche i dati, i risultati e le analisi critiche sulle attività svolte da tutte le istituzioni che, a diverso titolo, operano nel settore (Ministeri Lavoro, Salute soprattutto, ma anche Interni e Trasporti, INAIL, Commissioni ex art. 5, 6, 7, Coordinamento Regioni con il report relativo all’attuazione del Piani regionali Prevenzione, INL, VV.F., …) e che vengono sentite, oltre alle forze sociali, le principali associazioni scientifiche e professionali”.

 

Veniamo alle diverse modifiche all’art. 41 relativamente alla sorveglianza sanitaria.

Al comma 2, la lettera e-ter, relativa alla visita precedente alla ripresa del lavoro, è stata così modificata: “dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti:

«qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica».

 

A questo proposito la CIIP ricorda che in una nota passata aveva obiettato che il Medico Competente “non può conoscere a priori i motivi dell’assenza prolungata del Lavoratore e pertanto non potrà giudicare a priori la necessità o meno di sottoporlo a visita precedente la ripresa del lavoro. A tal fine è necessario quantomeno procedere ad un colloquio-anamnestico ed alla presa visione della documentazione sanitaria”.

Inoltre – continua il commento – “se si vuole procedere nel senso della modifica - di cui peraltro non è ben chiara la ratio - è quantomeno opportuno prevedere la possibilità di una valutazione preliminare anche solo da remoto. Non si comprende, inoltre l’aggiunta finale che sembra far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta”.

 

È stato poi eliminato il comma 2-bis dell’art. 41 che prevedeva che “Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL”.

Questo è il nuovo comma 2-bis che “prevede la possibilità da parte del medico competente di tener conto di esami già effettuati in precedenti rapporti di lavoro”: “Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva».

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma sulle altre modifiche all’articolo 41.

 

Commenti sulle disposizioni in materia di lavoro: sotterranei e semisotterranei

Veniamo invece alle novità relative all’articolo 65 (Locali sotterranei o semisotterranei) del Testo Unico che, come ricordato nel commento, riporta diverse modifiche di rilievo.

Ad esempio, la CIIP segnala che:

  • “la deroga al divieto di utilizzo dei locali sotterranei e semisotterranei non è più vincolata alla esistenza di esigenze tecniche; quindi, i locali sono in ogni caso utilizzabili purché rispettino i requisiti di igienicità specificati nel comma 2;
  • l’utilizzo dei suddetti locali non è più vincolato ad alcuna autorizzazione bensì alla sola comunicazione all’INL, corredata da adeguata documentazione (che verrà indicata successivamente mediante circolare dell’INL; e nel frattempo?), per la quale vige il silenzio/ assenso entro 30 giorni;
  • l’organo deputato a governare l’atto non è più l’ASL bensì l’INL”.

 

In buona sostanza – continua il commento CIIP – si ha “una maggior liberalizzazione all’utilizzo di locali che spesso presentano caratteristiche non proprio eccellenti sotto il profilo della igienicità soprattutto per problemi di illuminazione, aerazione, microclima, ma anche di sicurezza in caso di necessità di evacuazione in caso di emergenza, oggi amplificate dalla presenza non irrilevante di periodiche inondazioni”.

E in una precedente Nota, quando queste modifiche erano state proposte, su questo punto la CIIP aveva espresso “forti critiche e sottolineato incongruenze” che sono confermate e riportate integralmente:

 

“All’articolo 65 (rubricato Locali sotterranei o semisotterranei) l’autorizzazione all’utilizzo viene

rilasciata unicamente dall’INL territoriale. L’autorizzazione, che da più di 40 anni è stata di competenza delle ASL, viene quindi ora passata all’INL, con una modifica che risulta del tutto incoerente con il quadro normativo generale. La deroga ex art. 65 è oggi parte del processo autorizzativo delle attività produttive compreso nel cosiddetto Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), istituito dal D.Lgs. 112/1998, che costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa finalizzato a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese. Si tratta di adempimenti in prevalenza stabiliti dal TU delle Leggi sanitarie di competenza di Comuni e Regioni (Nulla Osta Tecnico Sanitario e Autorizzazione Sanitaria) la cui verifica attuativa è posta in carico ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il D.Lgs. 81/2008 prevede 3 specifici adempimenti correlati all’apertura di impresa: l’art. 63 comma 5 (la deroga al rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro previsti dall’allegato IV quando insistono vincoli urbanistici o architettonici); l’art. 67 (notifica all’Organo di Vigilanza dei progetti di costruzione o modifica degli stabilimenti produttivi) e l’art. 65 in parola”.

 

La precedente Nota CIIP continua indicando che la modifica legislativa proposta “determinerebbe una situazione di totale confusione per la quale la competenza sugli adempimenti degli artt. 63 e 67 rimarrebbe in capo alle ASL mentre quella sull’art. 65 passerebbe in capo all’INL. Inoltre, verrebbe meno la gestione unitaria del processo autorizzativo che riguarda aspetti di igiene e sanità pubblica, urbanistici e di salute e sicurezza sul lavoro (oggi possibile perché svolta all’interno dello stesso Dipartimento di prevenzione della ASL)”. E per quanto riguarda la salute e la sicurezza del lavoro si sottolineava che “l’autorizzazione comporta soprattutto una valutazione delle condizioni igieniche e ambientali che possono danneggiare la salute dei Lavoratori: condizioni microclimatiche e benessere termico, condizioni illuminotecniche e conseguenze sull’affaticamento visivo, benessere psicofisico determinato dalla permanenza in condizioni anomale rispetto ai normali ambienti di lavoro e di vita, esposizioni a sostanze ambientali pericolose, tutti elementi che richiedono competenze igienistiche e sanitarie”.

 

Si sottolinea che di questi rilievi non si è tenuto conto e che “ancora una volta prevale la ‘illogica’ ma continua sottrazione di competenze alle strutture delle ASL, accompagnata dal continuo impoverimento delle risorse delle stesse, anziché la ricerca di proficue forme di coordinamento tra le diverse istituzioni nel campo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della regolarità dei rapporti di lavoro”.

 

Commenti sulle disposizioni in materia di lavoro: interpelli e locali sotterranei

Concludiamo questa rassegna di commenti, soffermandoci su quanto indicato dalla Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione ( SNOP) in un articolo, pubblicato il 10 gennaio, dal titolo “ Regali di Natale”.

 

Riprendiamo dal lungo articolo alcune delle diverse note presentate sulle modifiche al D.Lgs. 81/2008 introdotte dalla L. 203/2024.

 

Ad esempio, si segnala che viene riscritto il comma 2 dell’art. 12 che concerne la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Si indica che “sembrerebbe un semplice aggiornamento che prende atto che quello che allora era ‘Ministero del welfare’ oggi è tornato ad essere campo di due Ministeri, del lavoro e della salute. In realtà, l’occasione è usata per modificare le competenze dei rappresentanti delle istituzioni dentro la Commissione, che ora devono avere, in quota vincolata, un ‘profilo professionale giuridico’. Intervento certamente legittimo per un compito delicato quale quello della Commissione ma che, alla luce delle precedenti composizioni della Commissione, fa piuttosto pensare ad una volontà di arginare quella multiprofessionalità che era ritenuta opportuna ai suoi compiti (c’erano medici, ingegneri, fisici ecc.) e che ora pare essere guardata con sospetto se non fastidio”.

 

Torniamo a parlare di locali sotterranei o semisotterranei.

 

Si indica che ad una lettura superficiale, le novità del provvedimento potrebbero apparire un “semplice passaggio di competenze tra enti di vigilanza (alla pari?) che risulterebbe, comunque, di difficile giustificazione tecnica, considerate le competenze e le esperienze presenti nei Servizi ASL che se ne sono occupati fin qui ma non nell’INL”.

Tuttavia con un’analisi più critica si legge “la volontà governativa di togliere un ulteriore – per quanto piccolo – fastidioso vincolo alla libera attività imprenditoriale, banalizzando il problema e riportando ad un ambito totalmente burocratico un passaggio normativo che le ASL in 40 anni hanno cercato, con competenza e attenzione alle tutele di salute e sicurezza, di mantenere ad un adeguato livello tecnico”.

In definitiva la norma “viene oggettivamente svuotata della sua valenza preventiva anche perché non c’è traccia normativa, base di competenza tecnica e nemmeno disponibilità di personale che facciano pensare che le comunicazioni saranno oggetto di una qualche valutazione”.

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura dell’articolo che riporta molti altri dettagli, commenti e approfondimenti, anche in relazione ad altre modifiche (Accordo Stato-Regioni per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza; Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro; Ricorso avverso il giudizio del medico competente).

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa e i documenti citati:

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – Commento sul DdL “Disposizioni in materia di lavoro” – 18 dicembre 2014, a cura di Susanna Cantoni (Vicepresidente CIIP) (formato PDF, 194 kB).

 

LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 - L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” – prime indicazioni.

 



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