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COVID-19 e aree gioco: prevenzione e compiti dei gestori e dei genitori

COVID-19 e aree gioco: prevenzione e compiti dei gestori e dei genitori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

03/11/2020

Un allegato del DPCM del 24 ottobre 2020 fornisce linee guida per la gestione in sicurezza delle opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti. L’accesso, la prevenzione e i compiti dei gestori e dei genitori.

 

Roma, 3 Nov – L’emergenza COVID-19, come sappiamo, ha reso necessari provvedimenti che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento anche al di fuori del contesto domestico. Ad esempio con la sospensione alcune attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata la possibilità di “svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli adolescenti”. Tuttavia il rischio è quello di “incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco e all’educazione”.

 

A soffermarsi sul diritto alla socialità, al gioco e alla salute per bambini e adolescenti e insieme sulla corretta gestione degli spazi idonei è un allegato (allegato 8) presente nel DPCM 24 ottobre 2020 e già modificato dallo scorso DPCM del 18 ottobre.   

 

Stiamo parlando delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” che hanno l’obiettivo di “individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio di contagio epidemiologico”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Valutazione del Coronavirus negli ambienti di lavoro
Valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software

 

Il campo di applicazione delle linee guida per la socialità e il gioco

Nelle linee guida – elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia - si indica che nel momento in cui “si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute”.

 

Occorrono, dunque, anche “indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali e ai diversi materiali impiegati”. E il punto di maggiore attenzione riguarda “la definizione delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità e al gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze”.

 

In particolare le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che proseguono a seguito della riapertura dei servizi educativi e delle scuole a partire dal mese di settembre 2020. In particolare, ci si riferisce:

  • “alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
  • alla realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education)”.

 

Ricordiamo che il DPCM 24 ottobre 2020 all’articolo 1, comma 9 indica che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale:

  • “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”.

 

 

L’accesso agli spazi e i compiti dei gestori e dei genitori

La sezione 1 riguarda l’apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adolescenti.

 

Si indica che i parchi, i giardini pubblici e le aree gioco “rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze all’aria aperta e orientate sia alla scoperta dell’ambiente, sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso”.

La loro riapertura “ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), così come previsto dalla normativa vigente”.

Gli aspetti considerati nelle linee guida riguardano:

  • l’accessibilità degli spazi;
  • i compiti del gestore;
  • la responsabilità del genitore o dell’accompagnatore.

 

In particolare l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco “deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

  • “da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
  • limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove compatibile con le attività di assistenza, e l’utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente, nell’area interessata”.

 

In merito ai compiti del gestore si indica che il gestore deve:

  • “disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
  • posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti”.

 

E l’accompagnatore deve:

  • “attuare modalità di accompagnamento diretto dei bambini minori di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
  • in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore;
  • in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilità, cronicità e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
  • rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI”.

 

I principi generali d’igiene e le strategie per ridurre i rischi

Ci soffermiamo sui principi generali d’igiene e pulizia (sezione 2.4).

 

Si indica che considerato che il contagio “si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

  1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;
  2. non tossire o starnutire senza protezione;
  3. mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
  4. non toccarsi il viso con le mani;
  5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
  6. arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all’aperto (outdoor education)”.

 

E nel caso di attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), “il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

  1. gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
  2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2”.

 

Le linee guida indicano, a titolo di esempio, diverse strategie.

Ne riprendiamo alcune:

  • Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
    • Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso);
    • includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
    • utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale.
  • Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
    • Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
    • le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;
    • le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;
    • l’utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.
  • Pulire e igienizzare gli ambienti
    • Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonché una igienizzazione periodica. È consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.
  • Prevedere scorte adeguate
    • Il gestore deve garantire l’igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.

 

La sezione 2.4 si sofferma anche sulla sicurezza del pernottamento, alla sicurezza dei pasti e sulla risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19.

 

Concludiamo segnalando che le linee guida riportano ulteriori indicazioni su vari altri aspetti:

  • Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto
  • Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile
  • Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l’utilizzo dei DPI
  • Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori e i gruppi di bambini e adolescenti
  • Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione
  • Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini e degli adolescenti
  • Protocolli di accoglienza
  • Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, educatori e animatori con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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