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Come fare prevenzione e tutela nei nuovi scenari lavorativi?

Come fare prevenzione e tutela nei nuovi scenari lavorativi?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

06/04/2023

Un saggio si sofferma sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sui nuovi scenari lavorativi. Il lavoro del prossimo futuro, il rilievo evanescente del luogo di lavoro, la formazione, l’ottica organizzativa e la questione ambientale.


Urbino, 6 Apr – Tempo fa, si è tenuto un importante webinar organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, con il patrocinio dell’Osservatorio “Olympus” dell’Università di Urbino Carlo Bo e della Direzione Regionale Marche dell’INAIL, che ha permesso non solo di parlare del Decreto legislativo 81/2008 e riflettere su alcune problematiche della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche di ricordare la figura di Alberto Andreani che, fino alla sua morte, avvenuta nel 2021, è stato un importante punto di riferimento – come giudice onorario, pubblico ministero, professore universitario, formatore, consulente, … - in materia di sicurezza sul lavoro.

 

I contenuti del webinar “ Il d.lgs. 81/08: genesi ed applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Alberto Andreani e la sicurezza sul lavoro (in memoria)” sono stati poi raccolti e pubblicati nel n. 2 (2021) di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

 

Il contributo pubblicato sulla rivista - “Il d.lgs. 81/08: genesi ed applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Alberto Andreani e la sicurezza sul lavoro (in memoria)” – raccoglie in particolare gli interventi di Luca Andreani, Paolo Pascucci, Lorenzo Fantini, Marco Masi, Susanna Cantoni, Cinzia Frascheri, Antonio Terracina, Eugenio Sorrentino, Davide Monterosso, Gioconda Rapuano e Beniamino Deidda.

 

E proprio in relazione alla qualità delle riflessioni svolte in quel contesto sulla normativa in materia di sicurezza (alla data del webinar era già stato emanato il DL 146/2021, ma non ancora la conversione in legge), abbiamo pensato di approfondire alcuni temi e ci soffermiamo oggi, in particolare, sull’intervento di Paolo Pascucci (Professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) dal titolo “Il D.Lgs. n. 81/2008 e i nuovi scenari del lavoro” soffermandoci in particolare sui seguenti temi:


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Sarà possibile tutelare il lavoro del prossimo futuro?

Riguardo ai nuovi scenari del lavoro il Prof. Pascucci ricorda che il lavoro del prossimo futuro, ma già dell’oggi, “sarà sempre più diversificato, non solo per quanto attiene ai vari contratti di lavoro più o meno flessibili, ma anche per quanto riguarda la sua fenomenologia, tendente a travalicare le tradizionali categorie di spazio e tempo con cui il lavoro è stato tradizionalmente concepito. Un lavoro sempre più destinato a confondersi con la vita, in cui i confini tra il luogo ed il tempo della prestazione lavorativa e le coordinate della vita privata o familiare tendono a sfumare. Un lavoro che con le nuove tecnologie informatiche ci insegue ovunque. Un lavoro che mentre tende a confondersi con la vita, non è però più il lavoro della vita, sempre più costellata da tante diverse esperienze lavorative con serissimi problemi sul versante formativo e previdenziale. Un lavoro con un oggetto sempre meno definito, svolto da un lavoratore duttile e capace di rispondere a più richieste, di fare più cose e perseguire più obiettivi. Un lavoro meno legato alla mera messa a disposizione del tempo e più agganciato a obiettivi e risultati, valutato – anche là dove continui a configurarsi come lavoro subordinato in senso proprio – anche in termini di intraprendenza, discrezionalità e di autonomia”.

 

E a fronte di questo ed altri scenari (l’intervento si sofferma anche su alcune problematiche emerse con l’emergenza pandemica da COVID-19) come si può adeguatamente garantire la sicurezza? Sarà ancora possibile – continua Paolo Pascucci – “affermare i capisaldi della direttiva quadro n. 391/1989/Cee, la quale, mediante il principio/metodo della “prevenzione partecipata”, ha rivoluzionato il modo di intendere quell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro che affonda le proprie radici nel vecchio e inossidabile art. 2087 c.c.”?

 

Il rilievo sempre più evanescente del luogo di lavoro

Pensando ad esempio alla responsabilità del datore di lavoro in merito alla predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro non c’è dubbio che uno degli aspetti più delicati riguarda “il rilievo sempre più evanescente del luogo di lavoro”.

 

Infatti se le nuove tecnologie “fanno emergere lavori sempre più sganciati da uno stabile luogo fisico, rischia di sfumare l’equazione “organizzazione-luogo di lavoro” e l’organizzazione nel cui ambito il lavoratore svolge la propria attività va intesa soprattutto come l’insieme delle regole mediante le quali si realizza il progetto produttivo del datore di lavoro, e non più solo come entità fisica corrispondente ad un luogo”.

 

A questo proposito si indica che nella c.d. gig economy, in cui l’organizzazione datoriale si identifica con la piattaforma digitale, “occorrono regole di sicurezza capaci di ‘seguire’ il lavoratore e non più tarate solo su di un luogo fisico determinato: occorre la ‘sicurezza dei lavoratori’ più che la ‘sicurezza nei luoghi di lavoro’”.

E chiaramente “non è facile apprestare un’adeguata tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori che prescinda da uno specifico luogo di lavoro di cui il datore di lavoro non abbia la disponibilità. Quando il luogo di lavoro tende a sfumare i rischi da valutare dovrebbero essere quelli che, almeno in astratto, possono essere ragionevolmente e prevedibilmente riconducibili all’esecuzione di una prestazione di lavoro delocalizzata. Il che comporta la necessità di un’attenta analisi fin dall’origine del processo di lavoro, come impone il principio della prevenzione primaria in virtù del quale i rischi debbono innanzitutto essere evitati o eliminati”. Inoltre se dalla valutazione dei rischi discende la conformazione degli obblighi di informazione e di formazione, “la non disponibilità del luogo della prestazione potrebbe rendere difficile una formazione specifica. La formazione dovrebbe allora indirizzarsi soprattutto sulle specifiche modalità dell’esecuzione della prestazione lavorativa anche avvalendosi di tecniche di simulazione tali da consentire al lavoratore di apprendere i comportamenti di volta in volta necessari nei vari scenari in cui opera”. A questo proposito il Prof. Pascucci si sofferma in particolare sulle problematiche connesse al lavoro agile.

 

Si indica poi che il problema si complica oltremodo “quando la delocalizzazione riguarda non già un lavoratore subordinato (qual è pur sempre quello agile) bensì i lavoratori autonomi, per i quali, com’è noto, la disciplina di tutela appare ancora troppo scarna, facendo leva sulle mere facoltà di avvalersi della formazione e della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 81/2008. Se si considera l’incerta previsione relativa alla tutela della sicurezza dei rider introdotta nel 2019 nel d.lgs. n. 81/2015, meglio avrebbe fatto il legislatore a prevedere una specifica modulazione della tutela del d.lgs. n. 81/2008 capace di adattarsi alle peculiarità di prestazioni lavorative non facilmente sussumibili entro la cornice di tutela generale”.

 

La formazione, l’ottica organizzativa e la questione ambientale

Nel contributo si indica poi che occorre un “ripensamento sullo stesso concetto di formazione alla sicurezza sul lavoro facendo sì che essa, oltre a rappresentare un obbligo del datore di lavoro, divenga un vero e proprio patrimonio permanente del lavoratore. Quanto meno la formazione generale sui principi generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro dovrebbe essere impartita al lavoratore in momenti prodromici alla costituzione del rapporto di lavoro, dovendo divenire un requisito necessario per la sua occupabilità e, addirittura, per la stessa validità del contratto di lavoro”.

E dunque bisognerebbe “ampliare quel regime di ‘condizionalità’ che già oggi vige per la validità dei contratti di lavoro temporaneo o flessibile facendo sì che essa dipenda non solo dal fatto che il datore di lavoro che se ne vuole avvalere abbia effettuato la valutazione dei rischi, ma anche dal fatto che il lavoratore abbia ricevuto la formazione almeno generale per la sicurezza sul lavoro”.

 

Si sottolinea poi che “tra la realtà e la definizione di formazione fornita dal d.lgs. n. 81/2008 (un processo educativo volto a creare competenze e a condizionare gli abiti mentali) spesso intercorrono anni luce”. Basta pensare – continua il contributo – “alla frequente evanescenza della verifica dell’apprendimento, senza trascurare che, nel caso dei dirigenti e dei preposti, una formazione insufficiente o inadeguata potrebbe incrinare la solidità delle loro posizioni di garanzia, con possibili ripercussioni sul piano delle responsabilità datoriali”.

 

Anche in questo caso il contributo si sofferma ampiamente sulla formazione nel lavoro agile, anche in relazione all’esigenza di un “ruolo attivo del lavoratore nel processo formativo, dovendo egli concorrere all’identificazione di quei fabbisogni formativi che possono essere ben diversi da quelli che emergono in relazione al lavoro ‘interno’ all’azienda”.

 

Rimandando alla lettura integrale del contributo del Prof. Pascucci, segnaliamo che, in conclusione, si indica che emerge oggi “l’esigenza di un sistema di prevenzione per certi versi nuovo, capace di travalicare i confini spaziali e temporali del tradizionale lavoro in fabbrica”.

E sarebbe illusorio “affrontare i problemi della sicurezza sul lavoro non considerando che, proprio perché essa ha a che fare con un’attività economica organizzata, deve necessariamente essere riguardata in un’ottica organizzativa, sia rispetto alla ‘dimensione genetica’ dei problemi di sicurezza, perché la fonte dei rischi è innanzitutto l’organizzazione del lavoro, sia per quanto riguarda il ‘profilo metodologico’ con cui rendere efficace la prevenzione in azienda, che non può prescindere da un approccio organizzato fondato su procedure trasparenti e tracciabili, contrastando la frequente opacità dell’organizzazione aziendale”.

In questo senso “emerge l’esigenza di valorizzare ancor più l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro, utili non solo per l’esonero della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. n. 231/2001 in caso di gravi infortuni, ma anche come metodo per rafforzare la certezza dell’adempimento dei precetti prevenzionistici”.

 

Infine sarebbe altrettanto “illusorio ed antistorico affrontare oggi le questioni della sicurezza sul lavoro senza tenere in debito conto anche la più generale questione ambientale. Un aspetto che il d.lgs. n. 81/2008 ha colto con lungimiranza quando, definendo il concetto di prevenzione, ha evocato anche il rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.

Se non è semplice individuare se e fino a che punto l’obbligo di sicurezza “possa estendersi in termini di sostenibilità ambientale, non si dovrebbe però trascurare come sia i delitti riconducibili agli infortuni sul lavoro sia quelli ambientali rientrano tra i reati presupposto ai quali si riconduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. n. 231/2001”.

 

La verità – conclude l’intervento - è che “sicurezza sul lavoro e ambiente costituiscono, insieme ad altri aspetti, i tasselli di una strategia aziendale integrata in cui risultano inestricabilmente connessi”. Una connessione che Alberto Andreani “aveva intuito da tempo” e ribadirla oggi “costituisce il miglior modo per ricordarlo”.   

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “Il d.lgs. 81/08: genesi ed applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Alberto Andreani e la sicurezza sul lavoro (in memoria)”, raccolta a cura di Paolo Pascucci e Eugenio Sorrentino dei contenuti del webinar del 25 novembre 2021, DSL n. 2/2021.

 



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