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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Approvate dal Governo le proposte di modifica al decreto 81
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Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha approvato lo schema di decreto legislativo che intende modificare ed integrare il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Le principali novità introdotte riguardano una generalizzata riorganizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto.
Il testo non entrerà subito in vigore, sarà sottoposto alle parti sociali e dovrà riceverà il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 (formato PDF, 2.22 MB).
Queste le principali novità così come diffuse dal Ministero del Lavoro in un comunicato.
Riviste completamente le sanzioni “favorendo l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi – specifica il comunicato del Ministero - mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente”, riservando la sanzione penale ai casi di violazione delle “disposizioni sostanziali”.
La “prescrizione obbligatoria”, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa.
Viene mantenuto il solo arresto per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
Non sarà più necessaria la data certa nel documento di valutazione dei rischi. Èstata infatti prevista una modalità semplificata per dare prova della data del documento: la data certa “potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione…)”.
Su questo punto ricordiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito come un documento inerente la sicurezza sul lavoro privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento medesimo.
È stato rivisitato il potere di sospensione dell’attività dell’impresa, sostituendo l’attuale parametro della “reiterazione” con quello di “plurime” violazioni, che consente la sospensione sin dal primo accesso ispettivo qualora si rilevi la contestuale violazione di più norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, l’Allegato I, che individua le violazioni che legittimano l’adozione del provvedimento, viene modificato con l’inserimento di ulteriori fattispecie di incidenti (ad esempio la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto). Viene inoltre specificato che, ove l’impresa occupi un solo lavoratore, si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura dell’attività.
Modifiche anche per il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni): nuove specificazioni dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga il documento, escludendo dall’obbligo i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata.
È prevista la possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione, quindi via libera alla visite mediche preassuntive che però, come già ricordato da PuntoSicuro in precedenti articoli, sono vietate dalla Legge n. 300/1970.
È prevista l’eliminazione della notifica di costruzione di nuovo edificio all’organo di vigilanza quando si sono già fornite alle pubbliche amministrazioni informazioni analoghe (esempio in sede di denuncia di inizio attività).
Viene inserito l’obbligo di valutare i rischi che possono derivare delle forme di lavoro atipico e temporaneo.
Enti bilaterali e università potranno certificare i modelli di organizzazione della sicurezza applicati in azienda.
Per il settore edile, la formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza è stabilito che possa essere realizzata anche presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese.
Novità anche per il volontariato, dove sono previste tutele differenti in relazione al tipo di attività, ad esempio quando i volontari siano chiamati ad operare all’interno di una organizzazione lavorativa.
In merito all’assistenza sanitaria agli infortunati, la nuova norma prevede le prestazioni erogate dall’INAIL potranno includere anche l’assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, tra cui le attività di riabilitazione motoria e di fisiocinesiterapia.
Corretti infine anche alcuni errori formali, ad esempio la sostituzione, all’Allegato 39, dell’unità di misura del valore limite del piombo nel sangue da “milligrammi”, come oggi previsto, a “nanogrammi”.
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Rispondi Autore: Signoretti Garis - likes: 0 | 30/03/2009 (10:30) |
"Per il settore edile, la formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza è stabilito che possa essere realizzata anche presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese" QUESTO SIGNIFICA CHE PRIVATI CHE NORMALMENTE GESTISCONO CORSI SULLA SICUREZZA QUALI 81/08 - ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO ECC. NON POSSONO FARE ANCHE I CORSI RIGUARDANTI I PREPOSTI? Grazie Buon Lavoro |
Rispondi Autore: Cinzia Di Bari - likes: 0 | 01/04/2009 (11:23) |
Vorrei segnalare una correzione che, secondo me, andrebbe apportata al D.Lgs. 81/08 riguardante il Titolo IX CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI. dal confronto con il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. emerge che il titolo dell'articolo 238 "Misure tecniche" dovrebbe essere corretto con "Misure igieniche" (articolo 65 del D.lgs. 626) in quanto i testi sono corrispondenti e, in effetti, il contenuto dell'articolo a queste fa riferimento. Mi sembra un mero errore di "digitazione titolo". Inoltre, per quanto rigurada le strutture complesse, non sarebbe il caso di inserire, insieme alle Università, anche gli Enti di Ricerca che, in effetti hanno attività simili a quelle universitarie. In luogo della attività didattica, svolgono attività di formazione, dottorato, tesi di laurea e collaborazione con personale esterno ai centri di ricerca. Per il resto la configurazione dei siti produttivi e le attività di ricerca sono essenzialmente identiche, se non addirittura più complesse. Grazie. |