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Approvata la conversione in legge del DL 159 su salute e sicurezza sul lavoro
Roma, 19 Dic – È arrivato al termine l’iter di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 intitolato “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Abbiamo già presentato questo importante decreto nelle scorse settimane, pubblicando diversi articoli a partire anche dalla bozza del testo approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre.
Per accelerare i tempi (la conversione era prevista entro il 30 dicembre), sia al Senato che alla Camera è stata posta la questione di fiducia sul “disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159”. Disegno di legge che, in realtà, rispetto alle varie richieste di modifiche arrivate da incontri e tavoli svolti dopo la pubblicazione del DL, non apporta modifiche rilevanti al decreto-legge.
L’iter di approvazione del disegno di legge si è concluso alla Camera il 18 dicembre 2025, con 143 voti favorevoli e 105 contrari. Ora si attende come ultimo passaggio la pubblicazione della nuova legge in Gazzetta Ufficiale, che ci auguriamo avvenga rapidamente.
Riprendiamo brevemente alcune novità del testo (con riferimento al DdL n. 2736 approvato), rimandando una disamina più completa alla prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale e con riferimento ai seguenti argomenti:
- La conversione del DL 159/2025: formazione nelle imprese turistico-ricettive
- La conversione del DL 159/2025: scale verticali permanenti
- La conversione del DL 159/2025: gli articoli
La conversione del DL 159/2025: formazione nelle imprese turistico-ricettive
Riprendiamo innanzitutto una delle modifiche inserite e più contestate. Una modifica in materia di formazione che riguarda alcuni particolari ambiti lavorativi spesso interessati da attività stagionali o di breve durata.
Nel DL è stato inserito – al Senato - l’articolo 1-bis (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che pone per alcuni settori un termine di 30 giorni per l’erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico. Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione – nell’ambito dell’istituto della somministrazione di lavoro – di un lavoratore dipendente da un datore di lavoro somministratore. Le imprese interessate dal termine specifico di cui al presente articolo sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive.
Si ricorda – a questo proposito – che per la generalità dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la formazione e l’eventuale addestramento specifico in oggetto devono essere erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Riprendiamo integralmente il contenuto dell’articolo 1-bis:
Art. 1-bis. – (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro ».
La conversione del DL 159/2025: scale verticali permanenti
Un altro aspetto su cui ci soffermiamo sono alcune modifiche relative all’articolo 5 del DL 159/2025 con riferimento ad alcune attrezzature importante per l’accesso in sicurezza, le scale verticali permanenti.
La modifica riguarda l’articolo 113 (Scale) del Testo Unico dove il comma 2 era stato già completamente sostituito (dal DL 159). Ora si fa riferimento non più a scale di altezza superiore 2 metri, ma a 5 metri.
Questo il nuovo comma 2 dell’Articolo 113 – Scale:
2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.
Inoltre, con le nuove modifiche dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
« 1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026 ».
La conversione del DL 159/2025: gli articoli
In conclusione, rimandando ad altri articoli ulteriori approfondimenti sulla nuova legge di conversione, riprendiamo l’articolato del decreto legge con le modifiche apportate dalla legge di conversione (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale):
Articolo 1 (Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL)
Articolo 1-bis (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
Articolo 2 (Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)
Articolo 3 (Disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato)
Articolo 4 (Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)
Articolo 5 (Disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro)
Articolo 6 (Accordo Stato-regioni su soggetti accreditati alla formazione)
Articolo 7 (Disposizioni sui percorsi di formazione scuola-lavoro relativamente alla tutela assicurativa dell’INAIL e alla sicurezza sul lavoro)
Articolo 8 (Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)
Articolo 9 (Adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL)
Articolo 10 (Disposizioni in materia di norme UNI)
Articolo 11 (Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL)
Articolo 12 (Stabilizzazione da parte dell’INAIL di medici specialisti e infermieri)
Articolo 13 (Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Articolo 14 (Norme per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa)
Articolo 14-bis (Convenzioni per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilità)
Articolo 15 (Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)
Articolo 16 (Prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
Articolo 17 (Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)
Articolo 18 (Organizzazioni di volontariato della protezione civile)
Articolo 19 (Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Articolo 20 (Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 29 ottobre 2023 in alcune province della Regione Toscana)
Articolo 20-bis (Clausola di salvaguardia)
Articolo 21 (Entrata in vigore)
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
NB: Le indicazioni contenute nell’articolo fanno riferimento a quanto contenuto nel disegno di legge n. 2736 approvato ma in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Nicola | 19/12/2025 (13:41:50) |
| Quindi secondo questi esperti....un albergo ristorante con affettatrici, impastatrici, impianto gas, ecc, e che magari rientra anche sotto controllo VVFF è meno rischioso di una libreria o di un negozio di vestiti di 100 mq. Complimenti, evidentemente io non ci ho capito niente di questa materia. Ed anche oggi lavoro per pagare le tasse a chi partorisce certe cose......mah.... | |
