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Riconoscimento delle patologie professionali alla schiena: fissato il quadro di riferimento

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Cambia l’iter per il riconoscimento dell’origine professionale delle malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide.
Il quadro di riferimento per la trattazione delle pratiche, dato dall’Inail nella circolare n.25 del 15 aprile 2004, è frutto del lavoro svolto negli ultimi tre anni nell’esame di oltre 1000 pratiche riguardanti queste patologie.
Prima dell’emanazione della Circolare, le Sedi dovevano inviare alla Direzione generale, per il tramite delle Direzioni regionali, i casi da valutare per stabilire l’ammissibilità o meno della tutela. Il far confluire a livello centrale tutte le pratiche ha consentito di approfondire, attraverso una più ampia casistica, le conoscenze sia sui fattori di rischio, sia sulle più ricorrenti manifestazioni morbose ad essi correlate.

A partire dal 15 aprile, le denunce delle malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide saranno invece definite direttamente dalle sedi territoriali e non sarà più necessario il parere preventivo della Direzione Generale.
La Circolare illustra gli aspetti della valutazione del rischio professionale, del quadro clinico e dell’iter diagnostico.
Riguardo alla valutazione del rischio professionale, le condizioni di rischio da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell’origine professionale della malattia sono le vibrazioni trasmesse al corpo intero (W.B.V. ) e la Movimentazione Manuale di Carichi (M.M.C.), a volte entrambe presenti nei casi denunciati.
Le più comuni attività lavorative che comportano il rischio da esposizione a W.B.V. sono quelle connesse alla guida dei mezzi di trasporto e delle macchine semoventi, industriali e agricole.
Per quanto riguardo la MMC, l’analisi dei casi di patologie della colonna vertebrale denunciati all’INAIL conferma che le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio, quando svolte in maniera esclusiva o prevalente, sono le seguenti:
-lavori di facchinaggio (porti, aeroporti, traslochi, spedizione merci ecc.)
-lavori di magazzinaggio (supermercati ecc.)
-lavoro del personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali e altre strutture ove è richiesta movimentazione assistita dei pazienti.
-lavoro del manovale edile, quando la movimentazione manuale dei carichi costituisce l’attività prevalente.
Per la valutazione dell’efficienza lesiva del rischio assumono rilievo la durata e la continuità dell’esposizione oltre ai parametri che determinano la modalità con la quale la manipolazione viene eseguita.
La circolare precisa i modelli di analisi tecnica da applicare ai fini della valutazione del rischio.

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Rispondi Autore: Paolo Fedele - likes: 0
17/03/2019 (08:19:53)
Salve, io sono un artigiano purtroppo le regolo le fanno quelli seduti in scrivania, mentre bisognerebbe provare a svolgere i vari lavori, io non ho avuto incidenti fuori dal lavoro, faccio il meccanico sono 40 anni che lavoro e vi assicuro che svolgere questo lavoro con dolore alla schiena e agli arti superiori non è facile soprattutto quando serve forza e non c’è ,solo dolore e il lavoro e da portare a termine,io vado avanti tra farmaci fisioterapisti e varie, ma non so x quanto ancora. Vi assicuro che è dura lavorare x tanto tempo con dolori,scusate x lo sfogo.

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