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Movimenti ripetitivi: rischi per la salute, esposizione e prevenzione

Movimenti ripetitivi: rischi per la salute, esposizione e prevenzione

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sui rischi correlati ai movimenti ripetitivi: rischi per la salute, condizioni di esposizione, valutazione, sorveglianza e prevenzione.


Milano, 27 Ott – In questi ultimi anni uno dei rischi emergenti, uno dei rischi su cui si è concentrata l’attenzione di molti ricercatori, è il rischio da sovraccarico biomeccanico correlato ai movimenti ripetitivi. Un rischio che è stato studiato inizialmente nel settore metalmeccanico, ma che si è rilevato essere presente anche in molti altri settori industriali, in agricoltura, nei servizi e nel settore artigianale.

E proprio il mondo dell’artigianato, nel volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), a questo rischio ha dedicato un capitolo specifico su cui ci soffermiamo oggi per ricordare gli aspetti normativi, le conseguenze sulla salute e le possibilità di valutare il rischio e migliorare le condizioni di sicurezza.


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Nel capitolo “I rischi per la salute dei lavoratori - I movimenti ripetitivi” si ricorda che nel Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (il Decreto legislativo 81/2008) all’art. 15 si prescrive che il Datore di Lavoro deve adottare le misure generali di tutela dei lavoratori che comprendono anche ‘il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo’.

 

Il volume risponde poi a diversi quesiti.

 

Quali sono i rischi per la salute del lavoratore?

Si segnala che “eseguire determinate operazioni in maniera ripetitiva può sollecitare strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, determinando col tempo l’insorgenza di veri e propri quadri invalidanti”. E che i rischi per la salute da movimenti ripetitivi “possono essere classificati in 2 grandi gruppi:

- sindromi infiammatorie muscolo-tendinee, quali le tendiniti della spalla, le tendiniti del gomito, le tendiniti del distretto mano-polso;

- le sindromi da intrappolamento dei nervi periferici, fra cui la Sindrome del tunnel carpale”.

Inoltre si indica che le condizioni lavorative che espongono a tali rischi “sono state individuate e si presentano spesso combinate tra loro:

- movimentazione manuale dei carichi;

- vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;

- movimenti di torsione abnormi del tronco;

- posture incongrue;

- elevata ripetitività delle azioni;

- sforzi eccessivi;

- tempi di recupero insufficienti”.

In particolare si sottolinea che i movimenti, “stimolando una determinata parte del corpo in un limitato periodo di tempo, provocano una sofferenza delle strutture anatomiche della zona, con infiammazione delle articolazioni, delle strutture vascolo-nervose, con interessamento osseo e tendineo”. Si ricorda poi che il comparto delle costruzioni è quello “più rappresentato, per problematiche relative a movimenti ripetuti aggravate dalla possibile co-presenza di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”.

 

Come PuntoSicuro abbiamo presentato in passato diversi materiali e schede sulle modalità e sui risultati della valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori in relazione a molteplici attività, anche spesso presenti nel mondo dell’artigianato. Ad esempio con riferimento alla fabbricazione di calzature e articoli in pelle.

Riguardo alla valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori, il documento segnala che incidono fortemente sul rischio alcuni fattori, che “identificati, quantificati e considerati nel loro insieme, caratterizzano l’esposizione lavorativa in relazione alla rispettiva durata:

a) Frequenza di azione elevata;

b) Uso eccessivo di forza;

c) Postura e movimenti di arti superiori incongrui o stereotipati;

d) Carenza di periodi di recupero adeguati”.

 

È necessaria la sorveglianza sanitaria?

Non potendo considerare fonte di rischio per la salute del lavoratore ogni attività di movimentazione, si segnala che per definire se è necessaria l’attività di sorveglianza sanitaria occorre in realtà “considerare anche quale è la frequenza di movimentazione nell’arco della giornata lavorativa-tipo, se occorre effettuare movimenti di torsione del tronco, eventuali carenze di spazio, la necessità di piegarsi per raccogliere il carico, se il carico è stabile, ecc. Ovvero, traducendo quanto detto, occorre valutare il rischio”.

Ed è solo a seguito della valutazione che potrà meglio essere definita la eventuale necessità di fare ricorso alla sorveglianza sanitaria.

 

Dopo aver ricordato che “particolare informazione deve essere data al lavoratore, in merito alle corrette azioni da eseguire, in modo tale da evitare movimenti inutili per gli arti superiori (ad esempio, ripartire le azioni tra le due braccia ed eseguire solo le azioni previste per ogni singola mansione)”, il documento si sofferma sulle misure per migliorare le condizioni di sicurezza.

 

Si indica che il modo più semplice per migliorare le condizioni di salubrità “è quello di fare ricorso ad attrezzature meccaniche.

Laddove ciò non risulti possibile, possono essere adottate misure organizzative (pause, turnazione, cambiamento di mansioni anche nell’arco della giornata, ecc.) idonee a ridurre il rischio. Diventa significativa l’attività di sorveglianza sanitaria, che consente di diagnosticare preventivamente situazioni di rischio a carico del singolo lavoratore e di monitorare nel tempo l’insorgenza di eventuali patologie e/o disturbi”.

 

Concludiamo ricordando che nel documento è presente anche un estratto di una breve check list dedicata ai movimenti ripetitivi. Lista di controllo che chiede di verificare se vi è un’alta ripetitività delle azioni, se le movimentazioni frequenti sono realizzate con l‘aiuto di mezzi meccanici, se viene impartita un’adeguata formazione ed informazione, se è possibile effettuare pause durante l’attività e, infine, se i lavoratori con frequente movimentazione manuale sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

 

 

Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

 

 

 

RTM



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