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Medico competente: sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità

Medico competente: sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

11/04/2017

Una guida si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Focus sui giudizi relativi alla mansione specifica: caratteristiche e tipologie dei giudizi e gestione delle idoneità.

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Monza, 11 Apr – Come indicato nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche (art. 41, comma 2, D.Lgs. 81/2008), esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.

 

Per approfondire qualche aspetto della formulazione del giudizio di idoneità, uno degli obblighi del medico competente, riprendiamo i contenuti di una guida correlata al Piano Mirato di Prevenzione dell’ ATS BrianzaContributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente”, un piano di prevenzione attivato in accordo con i Comitati Provinciali ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 delle province di Lecco e di Monza e Brianza.

 

Il documento “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”, ricorda che l’obiettivo della sorveglianza sanitaria viene infatti raggiunto quando il lavoratore è “assegnato a una mansione specifica compatibile con lo stato di salute psicofisico attraverso:

a) l’identificazione di eventuali condizioni di salute che possono controindicare mansioni che comportano rischi particolari;

b) la valutazione di eventuali condizioni di salute suscettibili di aggravamento in seguito al futuro espletamento della mansione assegnata”.

 

Per esprimere l’idoneità lavorativa, sempre al “lavoro specifico” o alla “mansione specifica”, il medico competente deve:

a) “avere una approfondita conoscenza della mansione e dei rischi lavorativi ad essa connessi;

b) aver fatto un’adeguata valutazione dello stato di salute del soggetto destinato a quella mansione (visita non frettolosa e/o superficiale)”.

 

Inoltre si indica che il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è:

- preventivo “in quanto dovendo garantire l’integrità psicofisica del lavoratore in quella determinata mansione, deve essere fatta prima di adibire il lavoratore a una determinata mansione o deve essere effettuato tempestivamente alla scadenza degli accertamenti periodici;

- finalizzato alla tutela dello stato di salute. La tutela dello stato di salute del singolo lavoratore ha favorevoli ripercussioni anche sui colleghi di lavoro e ha una duplice valenza, comunque e sempre di difesa della salute del lavoratore, ma anche di tutela della responsabilità del datore di lavoro (il fatto che ci sia, tutela anche il datore di lavoro);

- individuale, in quanto vale solo per quell’individuo;

- temporale, in quanto valido per un tempo limitato, in genere quello che intercorre fra due controlli periodici, con l’eccezione della non idoneità assoluta permanente a quella specifica mansione”.

 

E tale giudizio si articola attraverso le seguenti fasi:

a) “valutazione dell’ambiente di lavoro (conoscenza dell’ambiente di lavoro e dei rischi presenti);

b) valutazione del lavoratore (conoscenza dello stato di salute psicofisica del lavoratore, in particolare degli organi/apparati bersaglio);

c) confronto e interazione tra i due termini del binomio;

d) formulazione del giudizio di idoneità (non generico ma specifico);

e) scelta specifica e non generica dei provvedimenti e/o degli interventi”.

 

Come abbiamo già accennato nell’introduzione dell’articolo, il medico competente può esprimere fondamentalmente tre tipologie di giudizio di idoneità:

a) Idoneità alla mansione specifica: “l’idoneità alla mansione specifica rappresenta il giudizio di piena idoneità”. Si ricorda che “per poter svolgere un’attività lavorativa, considerata a rischio per la salute secondo il documento di valutazione dei rischi, il giudizio di idoneità specifica alla mansione è obbligatorio. Ciò comporta che non possono svolgere attività a rischio i lavoratori privi di tale giudizio e che il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti”;

b) Idoneità parziale alla mansione specifica con prescrizioni e/o limitazioni che possono essere temporanee o permanenti: “l’idoneità alla mansione specifica con prescrizioni è l’espressione di una idoneità ad una determinata mansione, purché vengano osservate precise condizioni. In questo caso il condizionamento dell’idoneità può essere legato a fattori intrinseci del soggetto (esempio: obbligo di occhiali per un videoterminalista con problematiche oculari/visive particolari, accertamento più ravvicinato in relazione allo stato di salute del soggetto rispetto ai fattori di rischio lavorativi) o a fattori estrinseci dipendenti dal rischio lavorativo laddove non sia previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuali (esempio: maschere, guanti, otoprotettori, ecc.). L’idoneità specifica con limitazioni prevede una forma di condizionamento particolare in cui si limita il lavoratore ad una o più attività tra quelle comprese nella mansione (esempio: esclusione dai lavori in altezza, limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi)”;

c) Non idoneità alla mansione specifica che può essere temporanea o permanente: “la non idoneità comporta un giudizio di specificità esclusivamente per la mansione lavorativa esaminata: è un giudizio globale in quanto riguarda tutte le attività che rientrano in quella mansione o gran parte di esse, tale da rendere incompatibile un proficuo utilizzo del lavoratore in quella mansione specifica. La non idoneità è permanente, quando la malattia che ha sostenuto questo giudizio è invalidante e cronica, non migliorabile nel tempo; in alcuni casi tale giudizio può configurare una condizione di inabilità al lavoro; mentre è temporanea, quando lo stato di malattia è limitato nel tempo e non coincide necessariamente con una inabilità al lavoro”.

 

La guida si sofferma poi più nel dettaglio su alcune tipologie di giudizi di idoneità.

 

Ad esempio riguardo alla gestione delle idoneità con prescrizioni e/o limitazioni si segnala che laddove il medico competente esprima un giudizio di idoneità parziale temporanea/ permanente alla specifica mansione, “oltre a comunicare le indicazioni per iscritto sia al datore di lavoro che al lavoratore, può:

a) se le prescrizioni/limitazioni non sono complesse, verificare con il datore di lavoro e il lavoratore, l’effettivo rispetto delle indicazioni date e segnalare le eventuali anomalie;

b) se le prescrizioni/limitazioni sono complesse, è opportuno che si attivi con il datore di lavoro, il RSPP e il RLS, per individuare un profilo di mansione specifico per il lavoratore e curarne l’effettiva applicazione;

c) in casi particolarmente critici e complessi, può essere opportuno attivare all’interno dell’azienda (esempio: grandi aziende industriali, ospedali) un gruppo di lavoro che si occupi della gestione delle idoneità difficili. Il gruppo deve essere preferibilmente composto dal datore di lavoro o suo delegato, dal responsabile dell’ufficio personale, dai preposti, dal RSPP e dal RLS, che vengono così coinvolti in una logica di corresponsabilizzazione e presa in carico delle suddette idoneità con l’interfaccia dell’organizzazione aziendale”.

 

Nel caso poi di lavoratore che effettua una mansione che comporta un rischio per terzi, individuata sulla base di specifiche indicazioni normative, “il medico competente dovrà esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione così come previsto dalle indicazioni normative. In caso di positività per uso/abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti, qualora il compito specifico (esempio: mulettista) coincida con la mansione esclusiva effettuata dal lavoratore, il medico competente rilascia un giudizio di inidoneità temporanea; qualora il compito specifico sia solo uno di quelli previsti nell’ambito della mansione svolta (esempio: attività di mulettista nell’ambito della mansione di magazziniere) il medico competente rilascia un giudizio con limitazione temporanea solo per quel compito esclusivo”.

 

Si segnala che per quanto riguarda i controlli sull’ abuso/dipendenza da alcol, in Regione Lombardia, “non è generalmente consentito né alle aziende e quindi nemmeno al medico competente, effettuare accertamenti specifici per la verifica dell’assunzione acuta/cronica di sostanze alcoliche. Eventuali interventi specifici in ordine alla verifica di un quadro di abuso/dipendenza da alcol, potranno essere effettuati solo ai fini della tutela della salute del lavoratore per l’attivazione di un percorso terapeutico o qualora ci siano concreti accadimenti che comportino un rischio per terzi”.

 

Infine la guida si sofferma anche sui certificati di idoneità/inidoneità e sul possibile ricorso.

 

Si sottolinea che la comunicazione scritta del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore è “prevista dal D. Lgs 81/08 in tutti i casi di idoneità e/o di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore. Il medico competente ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro e ai lavoratori i certificati rilasciati chiedendo una firma per presa visione”.

 

Riportiamo in conclusione il comma 9 dell’articolo 41 del Testo Unico sui casi di non accettazione del giudizio espresso dal medico competente:

 

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

 

 

ATS Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 dell’ASL Monza Brianza, “ Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ASL Monza Brianza, versione dicembre 2015 (formato PDF, 1.57 MB).

 

ATS Brianza, “ Scheda di autovalutazione”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ATS Brianza (formato DOC, 400 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente

 

 

 

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Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
11/04/2017 (06:47:12)
nel testo unico non viene indicato un termine entro il quale il giudizio di idoneità deve essere consegnato al datore di lavoro ed al lavoratore. Considerato che dietro questo obbligo è prevista una sanzione a carico del medico competente si deve dedurre che il rilascio del certificato deve essere effettuato immediatamente in sede di visita medica senza ulteriore ritardo?
Rispondi Autore: Fausto Zuccato - likes: 0
11/04/2017 (13:46:08)
Riallacciandomi a quanto scritto da "patrizio mandraschi", e gradirei tanto sentire un'autorevole risposta al suo quesito, pongo anch'io un problema che mi ha personalmente coinvolto con mio danno.
Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso di una documentazione specialistica ma non la presenti al medico che gliela richiede all'atto della visita;
- se al medico tale documentazione risulti determinante ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
1 - può il medico sospendere il giudizio in attesa che il lavoratore gli faccia pervenire la documentazione?
- ma in tal caso il lavoratore accederebbe allo svolgimento della mansione senza una idoneità espressa dal medico, il quale potrebbe essere sanzionato per questo;
2 - può il medico formulare un giudizio d'idoneità sulla base dei suoi soli rilievi clinici, in assenza della documentazione di cui sopra?
- ma in tal caso il lavoratore potrebbe ricorrere avverso il giudizio del medico, presentando la documentazione alla Commissione ASL;
- però, in questo caso, il medico potrebbe incorrere nell'insindacabile rilievo degli ufficiali di polizia giudiziaria con conseguente verbale di ottemperanza, per violazione dell'art. 25.
Come se ne esce? qualcuno potrebbe dare un autorevole parere?
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
11/04/2017 (17:49:39)
Mi permetto di ricordare che è sempre e comunque il MC che ha la responsabilità di valutare e certificare l'idoneità lavorativa specifica, e può farlo anche senza il ricorso ad esami integrativi (a meno che essi non siano previsti nel protocollo sanitario o stabiliti da normativa). Inoltre ciò che conta non è quando la visita medica si effettua, ma quando la stessa si conclude con relativa emissione del giudizio di idoneità. Pertanto è ovvio che, nell'intervallo temporale tra visita medica e conclusione della stessa dopo l'acquisizione di eventuali accertamenti (ivi comprese eventuali documentazioni rilevanti), quel lavoratore continua a lavorare senza il giudizio di idoneità (in sospeso), ma questo è del tutto nella norma. Infatti va ricordato che il T.U. non pone alcuna tassatività riguardo alla periodicità dei controlli sanitari, che vanno effettuati "di norma una volta all'anno"; il che significa RAGIONERVOLMENTE/ORIENTATIVAMENTE una volta nel 2011, una volta nel 2012, una volta nel 2013... eccetera.
Rispondi Autore: Fausto Zuccato - likes: 0
11/04/2017 (19:22:26)
Ringrazio "giuseppe martino" per la sua puntualizzazione che accolgo in pieno.
Resta per me aperta la questione che ho espresso nel mio punto 2.
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
13/04/2017 (00:13:01)
Risposta affermativa. Basta ricordare che, ope legis, la visita medica in ambito di sorveglianza sanitaria è obbligatoria (e vi è una pesante sanzione in caso di omesso controllo sanitario) mentre non è scritto da nessuna parte che sono obbligatori esami integrativi alla visita stessa (e nell'esempio da te citato la documentazione da acquisire è paragonabile ad un esame integrativo), a meno di specifiche previsioni di legge (esempio: piombemia...). Insomma, vale sempre e comunque il concetto che è il MC che decide il da farsi; e, ad esempio, è libero di formulare un giudizio, motivandolo adeguatamente in cartella sanitaria e di rischio, anche soltanto sulla base dell'anamnesi senza esame obiettivo o esami integrativi. In proposito cito il caso dell'accertamento per droghe: la normativa prevede che lo specifico test sulle urine non è affatto obbligatorio, tanto che il MC può non effettuarlo qualora il raccordo anamnestico-circostanziale rilevi fatti fortemente indicativi di un abuso di stupefacenti (in tal caso passa direttamente all'invio al SERT senza effettuare l'accertamento di I livello, legittimamente, e dichiarando temporaneamente inidoneo il lavoratore).
Rispondi Autore: Beccalli simona - likes: 0
29/01/2019 (07:16:08)
Buon giorno ho un problema lavoro in casa di riposo ormai da 14 anni e 6 mesi fa il decimo del lavoro mi a dato in limitazione causata da ernia 5 s lombare con prescrizione da ausiliaria ad alberghiera e fin li tutto ok ora dopo sei mesi nonostante la il documento che lui mi a lasciato aveva scritto limitazione per 1 anno ma dopo 6 mesi il datore di lavoro assieme al medico anno deciso di sbattermi in turno !!! Scrivono con l’uso del sollevatore!!! Ma le persone di 90 chili da lavare a letto chi le lava ?? Io posso rifiutarmi di lavare queste persone pesanti ???? Mi dicono anche che il direttore sanitario non vuole che usi il sollevato con tutti !!!! Cosa faccio ?? A il mio carico massimo è 10 chili la ringrazio
Rispondi Autore: Salvatore - likes: 0
25/05/2019 (13:58:56)
Salve ho un quesito da sottoporvi il medico del lavoro nella mia azienda garantisce solo le visite periodiche (annuali) a Perugia dove io lavoro mentre quelle per esempio di rientro dopo 60 giorni d'assenza oppure quelle richieste dal lavoratore ecc... l'effettua a Padova dove ha sede legale la mia azienda. La domanda è si può fare o devono garantire tutte le visite sul posto di lavoro? Cioè a Perugia
Grazie mille
Rispondi Autore: Cristina - likes: 0
22/06/2019 (00:57:13)
Buonasera sono una dipendente di un agenzia di pulizie lavoro in ospedale nelle sale operatorie. Purtoppo ho avuto problemi di salute stess e ansia . Sono mancata dal lavoro 60 giorni Sarei dovuta rientrare il 29 Aprile ma il mio resp dopo tante chiamate le chiedevo se il mio turno fosse mattina o sera mi risponde ke nn posso rientrare perche dovevo fare gli esami per poter fare gli esami mi hanno messo in ferie x un mese e mezzo finalmente arriva il giorno degli esami porto con me il contenitore delle urine e digiuna. Arrivo in laboratorio e mi dicono ke le urine nn servono io sballordita sto zitta aspettavo mi facesero almeno gli esami del sangue neppure quello, cmq entro dal medico mi chiede cos'ho avuto le mostro la documentazione . Lei mi guarda mi dice vuole rientrare al lavoro io si l unico esame eseguito è stata la pressione il battito cardiaco. Dopo 4 giorni mi chiamano xdirmi ke posso rientrare al lavoro ieri 20 06 2019 ricevo il foglio del medico co. L idoneita addetto pulizie/medio rischio e alto rischio giudizio conclusivo la Sig Sirigu M Cristina nn è risultata affetta da patologie degne di note. Mi puo dire x gentilezza se questo certificato è valido.. X finire mi. Hanno bruciato x un mese e mezzo le ferie. X fare queste visite? la ringrazio la sig sirigu m cristina attendo una vostra risp grazie
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
29/03/2021 (10:28:15)
Buongiorno, un informazione. Abbiamo fatto ricorso all idoneità del medico competente. Giunti a colloquio con lo SPESAL , ho risposto a tutta una serie di domande , ma il verbale che è stato redatto non mi é stato consegnato anche se mi hanno fatto firmare le mie dichiarazioni. Inoltre si sono basati sui certificati medici, ma non hanno fatto sopralluogo in azienda. È normale questa procedura? Grazie
Rispondi Autore: ALESSANDRO - likes: 0
01/06/2021 (12:31:40)
Buongiorno,
da novembre 2019 ho una idoneità lavorativa solo per turnazione h16. Il M.C mi ha tolto il turno di notte, causa una fibrillazione atriale ben controllata. Ogni tre mesi mi fanno una visita e non decidono nulla. il mio cardiologo mi ha certificato idoneo per attività lavorativa h24. quello che non capisco quanto deve durare questo periodo di idoneità. c'è un limite di tempo. grazie
Rispondi Autore: CARMELA66 - likes: 0
08/10/2021 (17:36:10)
SONO UN OSS, TRENTA GIORNI FA IL MEDICO DEL LAVORO DI HA FATTO INIDONEO PERMANENTE AL LAVORO. POICHE HO AVUTO UNA SECONDA STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE, IN QUANTO IL PRIMO INTERVENTO EFFETTUATO NEL 2019 NON ERA STATO FATTO BENE. DAL PRIMO INTERVENTO HO SVOLTO SEMPRE LA MIA MANSIONE, CON ESONERO AD ALZARE PESI. LA MEDESIMA DOTTORESSA CHE DUE ANNI ADDIET6RO MI AVEVA FATTO IDONEA CON LIMITAZIONI, ORA CHE STO MEGLIO SI HA DAGNPOSTICATO CHE NELLE MIE CONDIZIONI NON POTEVO SVOLGERE PIU IL MIO LAVORO. SONO IN ATTESA DI VISITA PRESSO MEDICINA DEL LAVORO IN QUANTO HO FATTO RICORSO, C'è POSSIBILITA CHE LA COMMISSIONE MI FACCIA IDONEA CON LIMITAIONE PER NON PERDERE IL LAVORE? COSA FARE IN CASO NEGATIVO ? GRAZIE
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
29/07/2022 (19:32:27)
Salve, se il certificato del medico competente specifica che per la mia patologia necessitano 15 minuti di riposo ogni 2 ore di lavoro, questi minuti di riposo a chi sono a carico? Al dipendente o all'azienda?
Grazie per la risposta
Rispondi Autore: Cabras Antonio - likes: 0
15/11/2022 (23:38:05)
Salve,ho una situazione delicata perché sono stato inserito dal comitato tecnico con una mansione assegnata legata alla legge 68, chiedo se il medico competente può modificare le mie limitazioni grazie!
Rispondi Autore: Antonio - likes: 0
08/03/2023 (00:26:15)
Cosa significa: caso senza emissione di giudizio.
Rispondi Autore: capassofilippo5@gmail.com - likes: 0
20/05/2023 (17:07:43)
Il Medico competente può certificare lo Stress Correlato da Lavoro a seguito di frequenti cambi sedi e processi lavorativi?
Rispondi Autore: enzo.silvestri@alice - likes: 0
05/08/2023 (17:02:06)
Il medico competente ,in caso di siggetto vigilato con mansioni specifica MMC, con prescrizioni alla idonieta limitate, con legge 68 art4 comma 4 deve rispettare la legge speciale di valutazione non una visita periodica di rutin
Rispondi Autore: Luva - likes: 0
08/06/2024 (15:26:29)
Salve, ho una domanda da fare.

Ho effettuato una visita dal medico competente due anni fa, ed un'altra ora di nuovo. Sia al primo referto che al secondo mi è stato refertato tra le altre cose, dipendenza da alcol (che non ho effettivamente ma non so perché è presente). La domanda è: il datore di lavoro può usare questo referto per esempio come cattiva referenza nel caso un recruiter (di un nuovo potenziale datore di lavoro) chiedesse a lui delle informazioni al mio riguardo?
Rispondi Autore: Mariapia - likes: 0
19/06/2024 (11:37:38)
Buongiorno,
a seguito di acquisizione da altra società dello stesso gruppo, ci hanno nuovamente invitato alla visita medica periodica sebbene effettuata pochi mesi fa nella precedente società del gruppo.

La sorveglianza sanitaria prevede che venga espresso un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Se la mansione non è cambiata (contenuti, modalità di svolgimento, ambiente di lavoro) non vedo la necessità di visita di sorveglianza. A maggior ragione se Medico Competente e Piano sorveglianza sanitaria sono invariati.

Sarebbe possibile, se tutto è invariato, farsi rilasciare una dichiarazione che il DVR, gli ambienti di lavoro e la mansione sono invariati e ritenere validi i Giudizio Idoneità fino alla naturale scadenza?
Grazie

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