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Il rapporto fra il manutentore e gli altri soggetti della sicurezza

Il rapporto fra il manutentore e gli altri soggetti della sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Materiale informativo

24/04/2015

I rapporti tra il lavoratore autonomo che fa manutenzione in un luogo di lavoro e altri soggetti della sicurezza aziendale: datore di lavoro, preposto, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, imprese appaltatrici, altri lavoratori autonomi.

 
Padova, 24 Apr – In tutti i luoghi di lavoro l’esecuzione delle manutenzioni è affidata generalmente a manutentori esterni che sono spesso lavoratori autonomi. E dunque l’esecuzione di queste attività di manutenzione viene a coinvolgere – seguendo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 – molti soggetti, dal datore di lavoro “ospitante” al lavoratore autonomo “ospitato”, dai dipendenti del committente alle altre imprese o lavoratori autonomi pure presenti nel luogo di lavoro.
 
Proprio per dare alcune utili informazioni in un mondo, quello del lavoro autonomo, spesso caratterizzato da un’alta frequenza di incidenti, la Camera di Commercio di Padova ha elaborato cinque miniguide per l’applicazione del D.Lgs. n.81/2008 nelle manutenzioni nei luoghi di lavoro. Miniguide, a cura del Prof. Ing. Guido Cassella e dell’Avv. Giovanni Scudier, che esaminano ed illustrano i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, con riferimento agli obblighi di ciascuno. Questi i titoli esplicativi delle guide:
- I rapporti tra il datore di lavoro «ospitante» (il committente) e il manutentore (il lavoratore autonomo);
- I rapporti del lavoratore autonomo manutentore con il preposto all’attività del luogo di lavoro «ospitante»;
- Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) del luogo di lavoro «ospitante»;
- I rapporti del lavoratore autonomo manutentore con un’altra impresa appaltatrice;
- I rapporti del lavoratore autonomo manutentore con altro lavoratore autonomo.
 


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Le miniguide, presentate nel convegno “Il lavoratore autonomo” (Padova, marzo 2012), non sono recenti. Sono state approvate dal Comitato Provinciale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Provincia di Padova il 9 novembre 2012 e da allora la normativa sulla sicurezza ha avuto alcune modifiche, specialmente in relazione al cosiddetto Decreto del Fare. Ad esempio in merito al campo di applicazione del Titolo IV (art. 88, D.Lgs. 81/2008), agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26) e all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Malgrado tutte queste variazioni, che vi invitiamo ad approfondire attraverso gli articoli del nostro giornale, le miniguide rimangono un utile esempio di costruzione di relazioni proficue tra attori diversi della sicurezza aziendale.
 
Riprendiamo, a titolo esemplificativo, qualche indicazione raccolta al convegno padovano del 2012 nell’intervento “Manutenzioni in sicurezza nei luoghi di lavoro”, a cura degli stessi autori dei testi delle miniguide.
 
La guida relativa ai rapporti tra il committente e il lavoratore autonomo ricorda che l’accesso di un lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro per l’esecuzione di lavori di manutenzione “introduce elementi e situazioni di rischio nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che normalmente si svolge”.
 
In questo senso si ricorda che il datore di lavoro committente deve ad esempio “fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa (informazioni sulle situazioni di rischio presenti nell’ambiente di lavoro in cui il lavoratore autonomo si troverà a lavorare. Informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa)”. E deve “cooperare con il lavoratore autonomo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’intervento del lavoratore autonomo”.
Nella guida sono indicate alcune forme di cooperazione anche con riferimento all’eventuale elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (Duvri) relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, “contenente le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo”.
Inoltre il datore di lavoro deve “vigilare sull’applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI”. “Questo obbligo non è espressamente previsto dall’art. 26, ma è un obbligo tipicamente proprio del datore di lavoro, il quale deve vigilare sull’applicazione delle regole di sicurezza nel luogo di lavoro (eventualmente tranne la struttura gerarchica dei dirigenti e preposti)”.
 
Riguardo ai rapporti tra il preposto e il lavoratore autonomo, la seconda guida ricorda gli obblighi del preposto in caso di manutenzioni svolte da lavoratore autonomo all’interno del luogo di lavoro. Il preposto deve:
- “sovraintendere all’applicazione delle disposizioni contenute nel duvri e comunque delle regole volte a disciplinare la presenza del lavoratore autonomo;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.
 
In relazione invece ai rapporti tra il RLS dell’attività lavorativa ospitante e il lavoratore autonomo (terza guida) vengono riportate, in caso di manutenzioni svolte da lavoratore autonomo all’interno del luogo di lavoro, le attribuzioni del R.L.S. (art. 50, D.Lgs. 81/2008):
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- fa ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
 
La quarta guida riguarda invece irapporti tra lavoratore autonomo e un’altra impresa appaltatrice.
 
Può infatti verificarsi che in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro “sia presente in quello stesso luogo anche un’altra Impresa Appaltatrice, interessata alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione. In questi casi si pone l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, ed i rapporti tra queste due diverse entità”. In particolare il datore di lavoro “dovrà porre particolare attenzione ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità, oltre che disciplinare le singole situazioni riguardanti i soggetti esterni presenti all’interno del luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi nuovi e diversi introdotti rispettivamente dall’uno o dall’altra all’interno dell’ambiente di lavoro”.
 
Concludiamo la presentazione delle miniguide, soffermandoci sui rapporti del lavoratore autonomo manutentore con altro lavoratore autonomo (quinta miniguida).
 
Può infatti verificarsi che “in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo manutentore all’interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche un altro lavoratore autonomo, interessato alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione”. Anche in questi casi si pone dunque “l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, ed i rapporti tra queste due diverse entità”. E come abbiamo visto nel caso della presenza di un’impresa appaltatrice, “il datore di lavoro dovrà porre particolare attenzione ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità, oltre che disciplinare le singole situazioni riguardanti i soggetti esterni presenti all’interno del luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi nuovi e diversi introdotti rispettivamente dall’uno o dall’altro all’interno dell’ambiente di lavoro”. E tutti devono cooperare “al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che “ospita” i due lavoratori autonomi (esposti ai rischi nuovi e diversi connessi all’attività che i lavoratori autonomi portano all’interno del luogo di lavoro), sia gli stessi lavoratori autonomi (esposti a rischi nuovi e diversi che trovano nel luogo in cui si recano a lavorare)”.
 
In relazione alle modifiche normative che possono riguardare gli obblighi dei lavoratori autonomi e degli altri attori della sicurezza aziendale, vi invitiamo a leggere alcuni articoli di PuntoSicuro:
 
 
Concludiamo segnalando che all’articolo alleghiamo le versioni integrali, in forma testuale, delle miniguide prodotte dalla Camera di Commercio di Padova.
 
Manutenzioni in sicurezza”, presentazione delle miniguide della Camera di Commercio di Padova, a cura di Guido Cassella, Giovanni Scudier, intervento al convegno “Il lavoratore autonomo” (formato PDF, 1.24 MB).
Le miniguide della Camera di Commercio di Padova, a cura del Prof. Ing. Guido Cassella e dell’Avv. Giovanni Scudier, versione 2012:
 
 
 
 
 
 
 
 

RTM
 

 
 


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Rispondi Autore: roberto formentini - likes: 0
05/05/2015 (23:31:14)
volevo segnalare che alla pag 35 del documento SPISAL viene erroneamente definito RLS il Responsabile dei Lavoratori della sicurezza

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